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Legge

L.R. Liguria 2/2006

Regolamento per l'autorizzazione delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita

Normativa regionaleL.R. Liguria 2/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in Liguria l’autorizzazione, i requisiti e i controlli delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA), rinviando alla l.r. 20/1999 e alla l. 40/2004. Prevede l’adeguamento delle strutture già operative entro un anno dall’entrata in vigore e la certificazione dei requisiti entro 90 giorni. Riguarda l’organizzazione dei servizi e la rete consultoriale, con aggiornamento tecnico affidato alla Giunta regionale.

Autorizzazione delle strutture per la procreazione medicalmente assistita

Autorizzazione delle strutture per la procreazione medicalmente assistita

Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, l’organizzazione e l’autorizzazione delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA). Definisce il perimetro della PMA, i livelli di attività, i requisiti da rispettare, il regime transitorio per le strutture già operanti e il ruolo della rete consultoriale.

Ambito di applicazione e definizione della PMA

La PMA è intesa come l’insieme di tecniche terapeutiche, di complessità variabile, che favoriscono l’interazione tra gameti maschili e femminili, all’interno o all’esterno dell’apparato genitale femminile, con eventuale trasferimento in utero di embrioni, al fine di ottenere una gravidanza.

Gli interventi possono essere effettuati solo in strutture sanitarie espressamente autorizzate secondo i criteri del regolamento.

Regime autorizzatorio e controlli

Le strutture che erogano PMA sono soggette ad autorizzazione del Comune competente per ubicazione, secondo le procedure della l.r. Liguria 30 luglio 1999, n. 20, richiamata per quanto riguarda autorizzazione, vigilanza e accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari.

Per durata dell’autorizzazione, revoca, verifica dei requisiti e controlli si applicano le disposizioni della medesima l.r. 20/1999. Le strutture devono inoltre:

  • possedere, per quanto applicabili, i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi generali e quelli per l’assistenza specialistica ambulatoriale previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997;
  • adeguarsi alle previsioni degli articoli 6 e 7 della l. 19 febbraio 2004, n. 40;
  • iscriversi nel registro nazionale delle strutture autorizzate previsto dall’art. 11, comma 1, della l. 40/2004.

Livelli di prestazione e requisiti tecnici

Le prestazioni di PMA sono articolate in tre livelli: primo, secondo e terzo livello, corrispondenti a complessità crescente delle tecniche e dei requisiti necessari.

I contenuti dei livelli sono definiti negli allegati tecnici del regolamento. L’attività di una struttura può essere limitata anche a una sola delle tecniche previste dal livello prescelto, purché siano posseduti tutti i requisiti richiesti per quel livello.

I requisiti minimi tecnico-scientifici, strutturali, tecnologici, organizzativi e di personale sono specificati, per ciascun livello, negli allegati B, C e D.

Adeguamento delle strutture già operanti

Le strutture che già svolgevano attività di PMA alla data di entrata in vigore del regolamento dovevano adeguarsi ai requisiti previsti entro un anno da tale data.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, i rappresentanti legali delle strutture pubbliche e private dovevano certificare al Comune competente il possesso dei requisiti. Il Comune, acquisita la valutazione tecnica della Commissione prevista dalla l.r. 20/1999, rilasciava l’autorizzazione.

Se alla scadenza dei 90 giorni i requisiti non risultavano soddisfatti, il legale rappresentante doveva presentare un programma di adeguamento con gli interventi da realizzare entro un anno dall’entrata in vigore. In tal caso il Comune approvava il programma e, ottenuta la valutazione tecnica della Commissione, autorizzava la struttura; in caso di esito negativo attivava le procedure previste dalla l.r. 20/1999.

Sanzioni

Per la violazione delle disposizioni del regolamento o per difformità dei requisiti rispetto all’attività autorizzata si applicano le sanzioni previste dall’art. 9 della l.r. 20/1999 e dall’art. 12 della l. 40/2004.

Aggiornamento degli allegati tecnici

L’aggiornamento e la modifica degli allegati tecnici B, C e D sono demandati alla Giunta regionale con propri provvedimenti.

Rete territoriale e ruolo dei consultori

Nell’ambito delle attività di orientamento e screening per la promozione della procreazione responsabile, i Consultori familiari devono informare e illustrare le diverse tecniche di procreazione assistita.

I ginecologi operanti nei consultori valutano con donne e coppie, in relazione ai problemi di infertilità:

  • l’appropriatezza delle tecniche;
  • le differenti modalità di intervento;
  • i rischi;
  • le probabilità offerte dalle diverse metodiche.

I Consultori, in collaborazione con la Direzione scolastica regionale, promuovono inoltre incontri nelle scuole medie superiori sui temi dell’affettività e della sessualità, per diffondere conoscenze sulla fisiopatologia della riproduzione umana e sulla PMA.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

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