L.R. Umbria 9/2011
Norme in materia di ottimizzazione della produttività e di efficienza del personale e della dirigenza del Consiglio regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina nel Consiglio regionale dell’Umbria il sistema di valutazione delle strutture, del personale e della dirigenza, in attuazione del d.lgs. 150/2009. Istituisce l’Organismo indipendente di valutazione e demanda all’Ufficio di presidenza le regole operative, con piena operatività dal 1° gennaio 2012. Nel frattempo si applicano le norme vigenti.
Valutazione della produttività e dell’efficienza del personale del Consiglio regionale umbro
Valutazione della produttività e dell’efficienza nel Consiglio regionale dell’Umbria
La legge disciplina, per il solo Consiglio regionale dell’Umbria, il sistema di misurazione e valutazione delle strutture, del personale e della dirigenza, in coerenza con lo Statuto regionale e con il d.lgs. 150/2009. L’obiettivo è migliorare la qualità dei servizi, valorizzare merito, produttività ed efficienza, e garantire trasparenza nell’uso delle risorse.
Finalità e principi generali
Il provvedimento afferma che la valutazione deve tenere conto delle peculiarità istituzionali e organizzative del Consiglio regionale. La disciplina è orientata a:
- migliorare la qualità delle attività svolte;
- favorire la crescita delle competenze professionali;
- valorizzare il merito;
- collegare i premi ai risultati conseguiti dalle unità organizzative e dai singoli;
- assicurare pari opportunità di diritti e doveri;
- garantire trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate.
Organismo indipendente di valutazione
È istituito presso il Consiglio regionale l’Organismo indipendente di valutazione previsto dall’articolo 14 del d.lgs. 150/2009. La legge ne prevede la costituzione nell’ambito del sistema di valutazione interno dell’assemblea regionale.
Competenze dell’Ufficio di presidenza e attuazione
L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è incaricato di disciplinare, con propri atti:
- le procedure del sistema di valutazione;
- le modalità di costituzione dell’organismo di valutazione;
- le modalità di funzionamento dell’organismo stesso.
Tali atti devono assicurare la piena operatività del sistema dal 1° gennaio 2012.
Regime transitorio
Fino all’adozione degli atti attuativi dell’Ufficio di presidenza, la valutazione del Segretario generale e del personale del Consiglio regionale, compreso quello dirigenziale, anche ai fini dell’attribuzione delle risorse integrative, continua ad essere effettuata secondo le disposizioni vigenti.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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