L.R. Umbria 12/2011
Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Abrogazione della legge regionale 26/10/1994, n. 35 .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge dispone lo scioglimento dell’A.R.U.S.I.A. in Umbria, con subentro della Regione in funzioni, rapporti e beni, e disciplina liquidazione, trasferimento del personale e regime transitorio. Abroga la l.r. 35/1994 e le sue parti residue. Gli effetti operativi della liquidazione e delle norme transitorie sono limitati al periodo successivo all’entrata in vigore e alla chiusura della liquidazione.
Scioglimento dell’A.R.U.S.I.A. e abrogazione della l.r. Umbria 35/1994
Scioglimento dell’A.R.U.S.I.A. e riordino delle funzioni agricole in Umbria
La legge regionale dell’Umbria disciplina la soppressione dell’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) e il conseguente riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura. Regola inoltre la liquidazione dell’ente, il trasferimento di personale, beni e rapporti giuridici alla Regione e l’abrogazione della precedente disciplina istitutiva.
Ambito e finalità
Il provvedimento è finalizzato a semplificare l’assetto amministrativo regionale e a ricondurre alla Regione i compiti già affidati all’A.R.U.S.I.A., istituita dalla l.r. 35/1994. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Umbria.
Soppressione dell’A.R.U.S.I.A. e successione della Regione
L’A.R.U.S.I.A. è soppressa dalla data di entrata in vigore della legge. Da quel momento la Regione subentra in tutte le funzioni, i compiti e i rapporti giuridici attivi e passivi dell’agenzia, compresa la titolarità dei beni mobili e immobili.
Liquidazione e nomina del Commissario liquidatore
La liquidazione è affidata a un Commissario liquidatore nominato con decreto del Presidente della Regione. Il decreto deve indicare:
- la durata dell’incarico, comunque non superiore a sei mesi;
- il compenso, nei limiti di quello corrisposto al commissario straordinario;
- i casi di revoca.
Il Commissario inizia a operare dal primo giorno del mese successivo alla nomina; fino ad allora continua a operare l’amministratore straordinario. Il collegio dei revisori in carica al momento dell’entrata in vigore resta in funzione fino alla chiusura della liquidazione.
Poteri e attività del Commissario liquidatore
Il Commissario compie gli atti necessari alla liquidazione e opera secondo il piano approvato dalla Giunta regionale. Durante la liquidazione possono essere adottati solo atti indifferibili, urgenti e motivati, previa autorizzazione della Giunta.
All’insediamento il Commissario:
- riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato;
- prende in consegna, tramite inventari, beni, libri e documenti dell’agenzia;
- trasferisce alla Regione i beni mobili di ufficio, previa approvazione della Giunta;
- verifica lo stato di attuazione delle funzioni affidate all’agenzia e trasferisce alla Regione le pratiche non definite con le relative dotazioni finanziarie residue.
Entro 60 giorni dall’inizio delle sue funzioni, deve predisporre il piano di liquidazione e trasmetterlo alla Giunta per l’approvazione. Il piano deve comprendere la ricognizione dei beni, dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti giudiziari pendenti, oltre alle attività connesse alla liquidazione.
La Giunta, con l’approvazione del piano, decide anche sulla successione nei rapporti attivi e passivi, sul patrimonio residuo, sulle liti pendenti e sul prosieguo della liquidazione.
Il Commissario può avvalersi del personale trasferito alla Regione e, previa autorizzazione della Giunta, può concludere transazioni e compromessi. La vigilanza sulla liquidazione spetta alla Giunta regionale.
Tempistiche della liquidazione e rendicontazione
Le cessioni, alienazioni, trasferimenti e ogni altro atto di disposizione del patrimonio devono essere conclusi entro sei mesi dall’inizio delle funzioni del Commissario liquidatore. In tale periodo il Commissario deve inviare mensilmente alla Giunta una relazione sull’attività svolta, con elenco dettagliato delle operazioni.
Alla chiusura della liquidazione il Commissario presenta alla Giunta il bilancio della gestione e una relazione finale. Le attività e passività residue, una volta accertate dal Commissario e approvate dalla Giunta, sono iscritte nel bilancio regionale.
Personale
Il personale in servizio presso l’A.R.U.S.I.A. al 30 giugno 2011 è assegnato alle strutture della Giunta regionale Umbria dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge. La Giunta, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ne determina l’utilizzazione provvisoria, nel rispetto delle professionalità, sia per la liquidazione dell’ente sia per le esigenze degli uffici regionali.
Abrogazione della disciplina previgente
La legge abroga la l.r. Umbria 26 ottobre 1994, n. 35, sia nella sua interezza sia, in modo espresso, nelle parti residue indicate dal testo consolidato, incluse le disposizioni specificamente elencate e la Tabella A. Le norme della l.r. 35/1994 continuano però ad applicarsi, in via transitoria, fino all’ultimo giorno del mese in cui viene nominato il Commissario liquidatore.
Disciplina finanziaria
Gli oneri derivanti dal trasferimento di funzioni e compiti alla Regione sono coperti con gli stanziamenti del bilancio regionale già allocati per le attività istituzionali. Dopo l’approvazione del bilancio di liquidazione, la Giunta può apportare le variazioni necessarie per iscrivere nel bilancio regionale attività e passività residue accertate.
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