L.R. Umbria 8/2011
Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge detta un ampio riordino della semplificazione amministrativa e normativa in Umbria: piano triennale, riduzione oneri, procedimenti più rapidi, digitalizzazione, SUAPE, trasparenza e accesso, conferenze di servizi, testi unici e interventi settoriali (sanità, edilizia, urbanistica, commercio, sismica, sociale). Molte previsioni operative decorrono dal 2012; alcune misure sono transitorie o riferite a procedure ormai concluse.
Semplificazione amministrativa, digitale e urbanistico-edilizia nella Regione Umbria
Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale umbro
La legge regionale dell’Umbria n. 8 del 2011 introduce un vasto programma di semplificazione amministrativa, riordino normativo e digitalizzazione dei rapporti tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese. Interviene inoltre su edilizia, urbanistica, commercio, sanità, sismica e servizi sociali, con efficacia limitata al territorio regionale.
Obiettivi generali e pianificazione della semplificazione
La Regione persegue la riduzione degli oneri amministrativi, dei tempi burocratici e delle rigidità procedurali, favorendo innovazione tecnologica e uso della telematica. La Giunta regionale adotta con cadenza triennale un Piano di semplificazione amministrativa, sottoposto al Consiglio regionale, che definisce linee guida, ricognizione delle leggi da riordinare, modalità organizzative e tecnologiche, oltre a sistemi di monitoraggio. La Giunta trasmette una relazione annuale sullo stato di attuazione.
Misurazione degli oneri amministrativi e testi unici
La Giunta deve predisporre un programma per la misurazione annuale degli oneri amministrativi, con l’obiettivo di ridurli complessivamente di almeno il 25% entro il 31 dicembre 2012. Gli oneri già ridotti non possono essere reintrodotti, neppure indirettamente, nei procedimenti regionali e degli enti controllati. La legge autorizza la Giunta a redigere testi unici in materie determinate, secondo termini indicati in allegato, nel rispetto di criteri di coordinamento, abrogazione espressa, aggiornamento dei rinvii, semplificazione del linguaggio e adeguamento tecnologico. Sono previste procedure di parere vincolante della Commissione consiliare competente e controlli di coerenza prima dell’approvazione consiliare.
Riordino del sistema normativo regionale
La Regione è tenuta a riordinare periodicamente il proprio sistema normativo, anche tramite l’abrogazione espressa di atti già implicitamente abrogati o non più applicati. La legge prevede poi una serie di abrogazioni puntuali di norme obsolete e l’adeguamento della legislazione regionale preesistente ai nuovi principi di semplificazione.
Amministrazione digitale, interoperabilità e identità digitale
La Regione promuove l’uso di strumenti informatici e telematici nei rapporti con la PA, mettendo a disposizione servizi infrastrutturali per sicurezza, identità digitale e cooperazione applicativa, in coerenza con il Codice dell’amministrazione digitale. Il campo di applicazione riguarda Regione, enti strumentali, aziende sanitarie, enti locali, concessionari di servizi pubblici e soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse. Sono previsti servizi digitali abilitanti, piattaforme regionali e accordi con amministrazioni centrali, altre Regioni e province autonome.
Telematica, PEC, trasparenza e open data
Dal 1° gennaio 2012 i soggetti regionali pubblicano mensilmente, nella sezione “pubblicità legale”, atti e provvedimenti di propria competenza; dal 1° luglio 2012 devono garantire l’accesso telematico ai testi integrali degli atti; dal 1° luglio 2012 e dal 1° dicembre 2012 scattano obblighi progressivi di utilizzo esclusivo della PEC e, nei settori individuati, della cooperazione applicativa. La Regione disciplina anche l’uso dell’identità digitale, la diffusione dei dati pubblici e open data, un catalogo regionale dei dati aperti e il riuso delle informazioni pubbliche, con piena attenzione alla protezione dei dati personali.
Procedimento amministrativo, termini e indennizzo da ritardo
La disciplina regionale fissa regole generali sul procedimento: conclusione con provvedimento espresso, termine ordinario di 30 giorni per i procedimenti di competenza regionale, deroghe fino a 90 o, nei casi complessi, fino a 180 giorni, secondo regolamento da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore. È previsto il meccanismo di sospensione per il preavviso di rigetto, la decorrenza dei termini dal protocollo, la verifica di completezza dell’istanza entro 10 giorni, la possibilità di una sola richiesta di integrazione istruttoria e il differimento al giorno lavorativo successivo. In caso di ritardo, la Regione corrisponde un indennizzo di 70 euro al giorno, fino a 2.000 euro, su istanza da presentare entro 60 giorni dalla scadenza del termine procedimentale.
Conferenza di servizi e conferenza interna
La legge disciplina in modo dettagliato la conferenza di servizi, compresa quella telematica e la conferenza interna tra strutture regionali. Sono previsti convocazione via PEC, tempi serrati per la prima riunione, partecipazione del proponente senza voto, termini massimi di conclusione dei lavori, regole sul dissenso motivato e sull’assenso condizionato, pubblicità degli esiti e convocazione obbligatoria in determinati casi. Per la Regione e gli enti controllati, quando servono intese, pareri o nulla osta di altre amministrazioni, la conferenza telematica diventa obbligatoria in specifiche ipotesi e con decorrenze temporali fissate.
SUAPE, accesso unico e banca dati regionale
Lo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia, SUAPE, diventa il punto unico di accesso per l’attività produttiva ed edilizia. La Regione istituisce un Portale regionale dell’accesso unico e una banca dati regionale SUAPE per uniformare procedimenti, modulistica, informazioni, interoperabilità e integrazione dei servizi pubblici, comprese le pratiche relative alla ricostruzione post-sisma. La disciplina prevede anche istruttoria preliminare, collegamento con il portale istituzionale regionale, integrazione con i servizi delle amministrazioni e accessibilità tramite interfacce applicative e siti istituzionali.
Edilizia, titoli abilitativi, SCIA e agibilità
La legge riforma in profondità la disciplina edilizia regionale: ridefinisce gli interventi liberi, quelli soggetti a comunicazione, quelli subordinati a permesso di costruire e quelli assoggettati a SCIA; introduce e coordina autocertificazioni, asseverazioni, controlli successivi, conferenza di servizi e procedimenti semplificati. Il permesso di costruire può formarsi anche per silenzio-assenso in determinati casi, con termini, integrazioni e controlli dettagliati; la SCIA ha efficacia temporale massima di quattro anni e prevede verifiche entro 30 giorni, divieti di prosecuzione e regole di sanatoria. Sono disciplinati anche i rapporti con autorizzazione paesaggistica, vincoli, opere agricole, impianti tecnologici e destinazioni d’uso.
Urbanistica, pianificazione comunale e riqualificazione
La normativa interviene sulla pianificazione urbanistica comunale, introducendo regole su varianti al PRG, piani attuativi, VAS, conferenze di copianificazione, progetti preliminari e approvazioni. Sono previsti criteri per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, incrementi premiali limitati, nuove possibilità di destinazione per attività di servizi in determinati immobili rurali e strumenti di intervento sostitutivo regionale in caso di inerzia comunale.
Commercio, sanità, invalidità e servizi sociali
La legge adegua la disciplina degli esercizi di vicinato, la SCIA commerciale, la chiusura degli esercizi e il consumo immediato di prodotti alimentari nei punti vendita. In ambito sanitario abolisce numerosi certificati e adempimenti, ridefinisce funzioni di accertamento e concessione delle provvidenze in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, e aggiorna la governance dei servizi sociali, con regole sul Fondo sociale regionale e sulle cooperative sociali di tipo B.
Regime transitorio, decorrenze e abrogazioni
Molte previsioni hanno scadenze puntuali: primo piano triennale entro 60 giorni dall’entrata in vigore, regolamenti attuativi entro 90 o 180 giorni, pubblicazioni telematiche dal 15° giorno, adeguamenti tecnici entro termini prefissati e applicazione di alcune norme ai procedimenti pendenti. Sono espressamente abrogate varie disposizioni regionali precedenti e la legge è dichiarata urgente, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
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