Sentenza n. 4216/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Benevento, Atto n. 2010 del 20 gennaio 2020 nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l'accertamento -del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non aveva incluso i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il prospetto di liquidazione del TFS e ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo dell'indennità con inclusione dei sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50 per cento, previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come introdotto dall'art. 21 della legge n. 232/1990. Ha dedotto di essere stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato più di 35 anni di servizio utile, sostenendo che tali requisiti gli attribuissero il beneficio anche se la cessazione era avvenuta a domanda. L'INPS ha chiesto il rigetto, richiamando la disciplina dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, secondo cui i sei aumenti periodici, per il personale cessato a domanda, sarebbero subordinati al pagamento della contribuzione previdenziale residua. La controversia ha inoltre riguardato la decorrenza della prescrizione, gli effetti del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di quiescenza e il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha riconosciuto il diritto al ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali, condannando l'INPS al pagamento delle somme dovute e degli interessi legali dalla data di corresponsione del TFS. Ha ritenuto applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, poiché la nozione di Forze di Polizia utilizzata dalla norma è ampia e comprende i corpi indicati dall'art. 16 della legge n. 121/1981. Il beneficio spetta al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda invece la base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita; pertanto non esclude l'inclusione dei sei scatti nel TFS né impone, a tale fine, il pagamento della contribuzione residua. Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale, ma incide soltanto sulla decorrenza del collocamento in quiescenza. La prescrizione decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, salvi gli effetti degli atti di diffida. È stata negata la rivalutazione monetaria, poiché il suo cumulo con gli interessi è vietato dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Le spese sono state poste a carico dell'INPS e liquidate in euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento
La disposizione, nel comma 2, estende il beneficio al personale che chieda il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; si applica anche agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria.
art. 21 l. n. 232/1990
Ha introdotto la disciplina dei sei scatti stipendiali nell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, rilevante ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita.
art. 16 l. n. 121/1981
È utilizzato per individuare in senso ampio le Forze di Polizia, comprendenti anche il Corpo degli agenti di custodia, oggi Polizia Penitenziaria.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS fondato sull'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Vieta il cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi sulle somme dovute, sicché al ricorrente spettano gli interessi legali ma non anche la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, anche agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria e agli altri corpi ricompresi nella nozione ampia di Forze di Polizia, purché collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non incide sul distinto regime di calcolo dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987; pertanto, per il ricalcolo del TFS, non è richiesto il pagamento della contribuzione previdenziale residua previsto per la cessazione a domanda ai fini pensionistici.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale, poiché la norma non qualifica il termine come perentorio né collega al suo superamento la perdita del beneficio; esso incide sulla decorrenza del collocamento in quiescenza.
- La prescrizione del diritto alla riliquidazione del TFS decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e non dalla cessazione dal servizio, fatti salvi gli effetti interruttivi degli atti di diffida.
- In caso di riconoscimento giudiziale di somme dovute a titolo di TFS, spettano gli interessi legali dalla data di corresponsione del trattamento, mentre non è ammesso il cumulo con la rivalutazione monetaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1447/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1448/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1449/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1450/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1451/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1452/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →