Deliberazione n. 683 del 13/11/2025
Provvedimento del 13 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulle piattaforme indicate. Le misure urgenti hanno imposto alle società di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare, se acquisito in chiaro, il materiale per soli fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati. Il provvedimento finale si limita alla ratifica dell’operato urgente, senza irrogazione di sanzioni.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica d’urgenza per segnalazione di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di due determinazioni urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento si colloca nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per le segnalazioni relative a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata aveva rappresentato al Garante la possibile diffusione, attraverso le piattaforme indicate, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardavano e che erano destinati a rimanere privati. Il Garante richiama il fondamento normativo dell’intervento nell’art. 144-bis del Codice, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, che attribuisce all’Autorità il potere di ricevere tali segnalazioni e di decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate dal dirigente competente
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, come modificato, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 420 e 421 del 5 novembre 2025. In particolare, ha:
- ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescritto alle medesime società di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro solo a fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- imposto che tale conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- richiesto la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Esame del Garante e ratifica
Ricevute le osservazioni ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione in atti, il Collegio ha deliberato la ratifica dei provvedimenti d’urgenza. La decisione finale, adottata il 13 novembre 2025, si limita quindi a convalidare l’operato urgente già posto in essere, senza introdurre ulteriori misure né applicare sanzioni.
Esito pratico del provvedimento
L’effetto del provvedimento è quello di confermare l’ordine alle piattaforme di prevenire la diffusione del materiale segnalato e di assicurarne, se necessario, la conservazione limitata nel tempo per esigenze probatorie. Il testo non contiene una contestazione di illeciti ulteriori né un’ordinanza ingiunzione o un provvedimento sanzionatorio, ma esclusivamente una ratifica di misure cautelari urgenti.
Punti principali
Origine della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Facebook, Instagram e Telegram per evitare la diffusione di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 420 e 421 del 5 novembre 2025, ingiungendo a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Le determinazioni urgenti hanno altresì prescritto alle medesime società, nel caso in cui il materiale fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, di conservarlo per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento esclusivamente a fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 13 novembre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza già adottati il 5 novembre 2025. Il testo non contiene ulteriori prescrizioni sostanziali né sanzioni economiche.
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