Cassazione Penale, Sentenza n. 18408/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma in parte della condanna per plurimi episodi di usura: con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per presunta illogicità e carenza della motivazione nella affermazione di responsabilità, censurando la prova fondata su dichiarazioni delle persone offese ritenute inattendibili, la mancanza di indagini bancarie e perquisizioni, l'uso di titoli in copia e la presunta mancata contestazione dei conteggi del consulente PM; con il secondo motivo contestava la determinazione della pena e la non considerazione della prescrizione in relazione all'episodio indicato al punto 6), sostenendo che l'aggravante contestata non potesse sussistere perché l'attività imprenditoriale della persona offesa era cessata nel 2004, e quindi il reato sarebbe prescritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che si trattasse di doglianze di merito e di una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che le medesime censure erano già state dedotte in appello e adeguatamente motivate dai giudici di merito. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e, comunque, infondata: i giudici di merito hanno escluso alcune aggravanti ma ritenuto configurabile l'aggravante rilevante (art. 644, comma quinto, n.4), collegata all'attività imprenditoriale che aveva generato il rapporto usuraio, e hanno calcolato correttamente i termini di prescrizione (con sospensioni per complessivi 1 anno, 3 mesi e 22 giorni), per cui la prescrizione matura il 21/08/2026. Conseguentemente è stata confermata l'inammissibilità del ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e inflitta la sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il vizio dedotto (presunta carenza di motivazione) è stato ritenuto inammissibile perché si traduce in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità; il controllo della Cassazione è limitato alla verifica della struttura logica e giuridica della motivazione, non alla riconsiderazione degli accertamenti di merito.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare ai sensi di questa norma; ciò non incide sul vaglio di ammissibilità ma disciplina la modalità di trattazione del ricorso.
art. 644, comma quinto, nn. 3 e 4, cod. pen.
La Corte territoriale ha valutato e, in relazione alla fattispecie, ha ritenuto applicabile l'aggravante collegata allo sfruttamento dello stato di bisogno derivante dall'attività imprenditoriale che aveva generato il rapporto usuraio; tale valutazione ha inciso sul computo della pena e sulla prescrizione.
art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Richiede specificità dei motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto alcune censure generiche e quindi inammissibili per difetto di specificazione.
art. 616, cod. proc. pen.
Sulla base di questa norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha inflitto la somma a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Legge n. 46/2006 (modifica art. 606 cod. proc. pen.)
La modifica normativa è richiamata come parametro che limita la cognizione della Cassazione sulle questioni di fatto, confermando l'orientamento giurisprudenziale sul divieto di travisamento del fatto in sede di legittimità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del fatto: doglianze che si risolvono in una diversa lettura delle prove sono inammissibili se non evidenziano vizi logico-giuridici specifici nella motivazione.
- Motivi generici o rivolti principalmente al profilo sanzionatorio (senza specificare errori nella qualificazione normativa o nella motivazione) sono frequentemente dichiarati inammissibili per carenza di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- La credibilità delle dichiarazioni delle parti offese e la valutazione dei riscontri probatori restano di competenza del giudice di merito; nel ricorso per cassazione occorre dimostrare specifici vizi logico-giuridici della motivazione per ottenere sindacato.
- Le aggravanti che si riferiscono all'attività imprenditoriale e allo stato di bisogno possono essere ricostruite anche alla luce di fatti precedenti alla cessazione dell'attività, e le novazioni successive al rapporto originario possono essere giustificate dalla necessità di estinguere debiti contratti per l'attività.
- Il calcolo della prescrizione tiene conto di eventuali eventi sospensivi e va motivato; contestare la prescrizione senza una puntuale deduzione sulle sospensioni e sulla loro durata è poco efficace.
- La mancata costituzione di parte civile o la mancata presenza volontaria dell'offeso non determinano automaticamente inattendibilità delle sue dichiarazioni se il giudice di merito valuta coerentemente la loro attendibilità e i riscontri.
- Chi propone ricorso in cassazione rischia condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se il ricorso è manifestamente inammissibile per colpevole negligenza nella determinazione dei motivi.
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