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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18408/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma in parte della condanna per plurimi episodi di usura: con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per presunta illogicità e carenza della motivazione nella affermazione di responsabilità, censurando la prova fondata su dichiarazioni delle persone offese ritenute inattendibili, la mancanza di indagini bancarie e perquisizioni, l'uso di titoli in copia e la presunta mancata contestazione dei conteggi del consulente PM; con il secondo motivo contestava la determinazione della pena e la non considerazione della prescrizione in relazione all'episodio indicato al punto 6), sostenendo che l'aggravante contestata non potesse sussistere perché l'attività imprenditoriale della persona offesa era cessata nel 2004, e quindi il reato sarebbe prescritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che si trattasse di doglianze di merito e di una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che le medesime censure erano già state dedotte in appello e adeguatamente motivate dai giudici di merito. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e, comunque, infondata: i giudici di merito hanno escluso alcune aggravanti ma ritenuto configurabile l'aggravante rilevante (art. 644, comma quinto, n.4), collegata all'attività imprenditoriale che aveva generato il rapporto usuraio, e hanno calcolato correttamente i termini di prescrizione (con sospensioni per complessivi 1 anno, 3 mesi e 22 giorni), per cui la prescrizione matura il 21/08/2026. Conseguentemente è stata confermata l'inammissibilità del ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e inflitta la sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Il vizio dedotto (presunta carenza di motivazione) è stato ritenuto inammissibile perché si traduce in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità; il controllo della Cassazione è limitato alla verifica della struttura logica e giuridica della motivazione, non alla riconsiderazione degli accertamenti di merito.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato trattato in forma cartolare ai sensi di questa norma; ciò non incide sul vaglio di ammissibilità ma disciplina la modalità di trattazione del ricorso.

  • art. 644, comma quinto, nn. 3 e 4, cod. pen.

    La Corte territoriale ha valutato e, in relazione alla fattispecie, ha ritenuto applicabile l'aggravante collegata allo sfruttamento dello stato di bisogno derivante dall'attività imprenditoriale che aveva generato il rapporto usuraio; tale valutazione ha inciso sul computo della pena e sulla prescrizione.

  • art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Richiede specificità dei motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto alcune censure generiche e quindi inammissibili per difetto di specificazione.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Sulla base di questa norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha inflitto la somma a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Legge n. 46/2006 (modifica art. 606 cod. proc. pen.)

    La modifica normativa è richiamata come parametro che limita la cognizione della Cassazione sulle questioni di fatto, confermando l'orientamento giurisprudenziale sul divieto di travisamento del fatto in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del fatto: doglianze che si risolvono in una diversa lettura delle prove sono inammissibili se non evidenziano vizi logico-giuridici specifici nella motivazione.
  • Motivi generici o rivolti principalmente al profilo sanzionatorio (senza specificare errori nella qualificazione normativa o nella motivazione) sono frequentemente dichiarati inammissibili per carenza di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
  • La credibilità delle dichiarazioni delle parti offese e la valutazione dei riscontri probatori restano di competenza del giudice di merito; nel ricorso per cassazione occorre dimostrare specifici vizi logico-giuridici della motivazione per ottenere sindacato.
  • Le aggravanti che si riferiscono all'attività imprenditoriale e allo stato di bisogno possono essere ricostruite anche alla luce di fatti precedenti alla cessazione dell'attività, e le novazioni successive al rapporto originario possono essere giustificate dalla necessità di estinguere debiti contratti per l'attività.
  • Il calcolo della prescrizione tiene conto di eventuali eventi sospensivi e va motivato; contestare la prescrizione senza una puntuale deduzione sulle sospensioni e sulla loro durata è poco efficace.
  • La mancata costituzione di parte civile o la mancata presenza volontaria dell'offeso non determinano automaticamente inattendibilità delle sue dichiarazioni se il giudice di merito valuta coerentemente la loro attendibilità e i riscontri.
  • Chi propone ricorso in cassazione rischia condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se il ricorso è manifestamente inammissibile per colpevole negligenza nella determinazione dei motivi.

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