Sentenza n. 9087/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 4527/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4527/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica docente per due anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero all’obbligo, derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4527/2024, passata in giudicato, di riconoscerle il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per l’importo nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 23.10.2020-30.6.2021 e 7.12.2021-30.6.2022, nonché di provvedere al rimborso delle spese riconosciute dal giudice ordinario. La sentenza era stata notificata ai fini esecutivi e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dalla normativa sull’esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato all’amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e sussisteva la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. In assenza di prova o chiarimenti da parte del Ministero circa l’adempimento, il Collegio ha accolto la pretesa della ricorrente, precisando che in sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudice ordinario. Il Ministero è stato ordinato di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, per ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in ragione dell’inerzia amministrativa reiterata e del ricorso seriale a giudizi di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche)
La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudice ordinario e del conseguente obbligo ministeriale di darvi applicazione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
È individuato dal TAR quale fondamento della propria competenza a conoscere dell’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
È la disposizione processuale applicata al giudizio di ottemperanza; consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è ritenuto necessario per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione pubblica.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato regolarmente notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve limitarsi ad assicurare l’attuazione concreta del comando giudiziale, senza rimettere in discussione i presupposti del diritto già accertati nel giudicato.
- A fronte dell’allegazione dell’inadempimento, l’amministrazione che non fornisca chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione non assolve l’onere di dimostrare l’adempimento dell’obbligazione derivante dal giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta dell’interessato, in caso di inutile scadenza del termine assegnato.
- L’inerzia reiterata dell’amministrazione nell’eseguire obblighi pecuniari riconosciuti da sentenze può giustificare la trasmissione della pronuncia agli organi di controllo, in particolare alla Procura regionale della Corte dei conti e all’Organismo indipendente di valutazione.
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