Sentenza del 16/05/2018 n. 2141 - Comm. Trib. Prov. Milano
Irap - Professionista socio - Autonoma organizzazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. Il semplice esercizio dell'attività professionale all'interno di una società partecipata dal professionista non è sufficiente, di per sé, a giustificare l'assoggettamento a IRAP. Il ricorso è stato quindi accolto, con esito favorevole al professionista.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRAP dei redditi derivanti dall'attività professionale svolta all'interno di una società di cui era socio. Sosteneva che tale modalità di esercizio non integrasse il requisito dell'autonoma organizzazione, necessario per l'applicazione dell'imposta, poiché l'attività era inserita nella struttura societaria e non costituiva un'organizzazione autonoma riferibile individualmente al professionista.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
L'attività autonomamente organizzata costituisce presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive.
L'IRAP non è dovuta dal professionista se manca un'autonoma organizzazione, ossia una struttura organizzativa propria, distinta dalla mera attività personale e non riconducibile esclusivamente all'organizzazione societaria.
Massime di principio
- La partecipazione del professionista a una società e lo svolgimento dell'attività professionale presso la società non dimostrano automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione individuale ai fini IRAP.
- Per applicare l'IRAP occorre verificare in concreto se il professionista disponga di una propria struttura organizzativa, di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o di personale autonomamente impiegato nell'attività.
- Le risorse e l'organizzazione appartenenti alla società non possono essere automaticamente imputate al singolo socio per sostenere l'esistenza dell'autonoma organizzazione personale.
- La valutazione deve concentrarsi sull'organizzazione effettivamente riferibile al professionista e non sulla sua mera posizione di socio o sull'esercizio dell'attività all'interno di una struttura societaria.
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