Cassazione Civile, Ordinanza n. 09988/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
I contribuenti avevano presentato DOCFA dopo una diversa distribuzione degli spazi interni di un immobile già censito in categoria A/7 (villino). L'Agenzia aveva notificato avviso di accertamento con riclassamento in categoria A/8 (villa). La CTP aveva respinto il ricorso dei contribuenti; la CTR, invece, aveva annullato l'atto ritenendo non decisivi i dati su superficie e parco e valorizzando l'assenza di locali di rappresentanza, camere ospiti e per il personale, nonché la non sufficiente dimostrazione del pregio delle finiture e la non adeguata comparazione con immobili similari. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione del D.M. 2 agosto 1969 e del d.lgs. 175/2014, per avere la CTR confuso il concetto di abitazione in villa, rilevante ai fini del classamento A/8, con quello di abitazione di lusso, rilevante solo per le agevolazioni fiscali; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe omesso una concreta valutazione delle caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura dell'immobile; (3) violazione dell'art. 8 d.P.R. 138/1998, per non avere considerato tutti i parametri normativi del classamento, limitandosi ad alcuni elementi ritenuti irrilevanti e trascurando dimensione, tipologia, destinazione funzionale, dotazioni, stato edilizio, pertinenze e livello di piano.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la nozione di abitazione di lusso del D.M. 2 agosto 1969 non coincide con i criteri del classamento catastale e non è parametro decisivo per stabilire se un immobile vada censito in A/7 o A/8. Ha ritenuto fondati anche i motivi relativi alla motivazione apparente e alla violazione dei criteri di classamento, osservando che la sentenza impugnata non spiegava in modo intelligibile perché i dati fattuali indicati dall'Ufficio non fossero idonei a sorreggere il riclassamento e non esaminava compiutamente tutti i parametri richiesti dall'art. 8 d.P.R. 138/1998. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.M. 2 agosto 1969
La nozione di immobile di lusso non coincide con i criteri di classamento catastale; rileva per le agevolazioni fiscali, non per distinguere tra categorie A/7 e A/8.
D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 33
È richiamato come conferma che il tema delle agevolazioni sugli immobili censiti in determinate categorie non coincide con la disciplina del classamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Fondamento della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno dell'esigenza di una motivazione effettiva e non apparente.
art. 8 D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
I criteri di classamento devono essere ricavati dalla destinazione funzionale e dai caratteri tipologici/costruttivi specifici del bene, considerando tutti i parametri previsti dalla norma.
Massime di principio
- Nel classamento catastale, la categoria di abitazione in villa non va determinata applicando automaticamente i requisiti dell'abitazione di lusso previsti dal D.M. 2 agosto 1969, poiché tale decreto opera in un ambito diverso, collegato alle agevolazioni fiscali.
- La distinzione tra A/7 e A/8 richiede una valutazione complessiva delle caratteristiche tipologiche, costruttive, funzionali e delle pertinenze dell'immobile, secondo i criteri dell'art. 8 d.P.R. 138/1998.
- Una motivazione è apparente quando si limita a formule generali o a un elenco di dati senza spiegare il nesso logico tra i fatti accertati e la conclusione decisoria.
- Nel giudizio sul classamento, il giudice di merito deve confrontarsi con tutti gli elementi allegati e contestati dall'Ufficio; non può fondare la decisione su un singolo profilo né omettere l'esame dei parametri normativi rilevanti.
- La presenza di giardino, corte o area esterna non è di per sé ostativa al classamento in A/8 o A/7 e può rilevare anche se l'area è in uso comune o comunque asservita all'immobile, dovendo essere apprezzata insieme alle altre caratteristiche del bene.
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