Cassazione Civile, Ordinanza n. 33359/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dall’Agenzia delle entrate e dell’accettazione da parte della contribuente; conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le hanno sostenute.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva riqualificato, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, un contratto formalmente qualificato come affitto stipulato tra la contribuente, in veste di concedente, e una società affittuaria, ritenendolo invece una concessione del diritto di superficie finalizzata alla costruzione di un impianto fotovoltaico. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR del Lazio aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate confermando l’annullamento dell’avviso. In cassazione l’Agenzia ha proposto un unico motivo di ricorso, ma prima della decisione ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, accettata dalla contribuente.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È richiamato come norma utilizzata dall’Ufficio per riqualificare l’atto presentato come affitto in una concessione del diritto di superficie; la Corte non ne svolge però un’interpretazione di merito, poiché il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia è accettata dalla controparte, la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non viene affrontato il merito delle censure proposte e le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute, salvo diversa regolazione espressa.
- La riqualificazione dell’atto ai fini dell’imposta di registro, pur evocata nella lite, non viene scrutinata dalla Corte se il processo si estingue prima della decisione nel merito.
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