Sentenza n. 1855/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento annuale del servizio di refertazione di campioni istologici alla controinteressata, con relativi atti di gara e contratto
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto l'inammissibilità dell'offerta economica dell'aggiudicataria per violazione del punto 15 del disciplinare e del capitolato tecnico, nonché per intrinseca contraddittorietà. Il disciplinare imponeva di indicare sia una percentuale di sconto unica da applicare a tutte le voci del tariffario SIAPEC, sia il prezzo unitario di ciascuna prestazione già al netto dello sconto. L'aggiudicataria aveva indicato un ribasso unico del 49,50%, ma i prezzi unitari riportati per numerose prestazioni non risultavano coerenti con il tariffario SIAPEC allegato agli atti di gara. In subordine, la ricorrente aveva contestato l'anomalia, la non plausibilità e il carattere non vantaggioso dell'offerta. La stazione appaltante e l'aggiudicataria hanno sostenuto che gli scostamenti derivassero da meri errori materiali e che il ribasso fosse stato calcolato sulla colonna “Tariffa proposta” del tariffario, chiedendo chiarimenti dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'offerta dell'aggiudicataria non consentiva di individuare il tariffario effettivamente utilizzato e non era conforme alle prescrizioni del punto 15 del disciplinare, che richiedeva cumulativamente il ribasso unico e i prezzi unitari scontati per le singole prestazioni. La spiegazione fornita successivamente alla presentazione dell'offerta non poteva sanare la difformità, poiché l'offerta economica deve essere valutata sulla base del suo contenuto originario. Il giudice ha escluso che il principio di tassatività delle cause di esclusione impedisse l'esclusione, poiché la difformità dell'offerta tecnico-economica va scrutinata secondo il parametro di conformità ai documenti di gara previsto dall'art. 107, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023. Ha inoltre escluso il soccorso istruttorio, in quanto l'art. 101 del d.lgs. 36/2023 esclude l'offerta tecnica ed economica dal suo ambito e il disciplinare consentiva, per tali offerte, soltanto richieste di chiarimento senza modifica del contenuto prodotto. Sono stati annullati l'aggiudicazione e gli atti consequenziali; è stata dichiarata l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato, ai sensi dell'art. 122 c.p.a., ed è stato disposto che la stazione appaltante procedesse alla nuova aggiudicazione in favore della ricorrente, per la durata originaria annuale, essendo possibile il subentro. La domanda risarcitoria è stata ritenuta assorbita dalla reintegrazione in forma specifica mediante subentro, non essendo stati provati ulteriori danni. La Fondazione e l'aggiudicataria sono state condannate, ciascuna, al pagamento di 2.000 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 107 d.lgs. 36/2023
“l’offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse nonché nei documenti di gara”
La conformità dell'offerta ai documenti di gara costituisce parametro per valutare la legittimità dell'ammissione o dell'esclusione; le offerte tecnico-economiche difformi dalla lex specialis possono quindi essere dichiarate inammissibili.
art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023
“con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”
Il soccorso istruttorio non consente di integrare, sanare o modificare omissioni, inesattezze o irregolarità dell'offerta tecnica o economica; per tali offerte possono essere richiesti soltanto chiarimenti, senza alterazione del contenuto originariamente presentato.
art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023
Il principio di tassatività delle cause di esclusione è riferito ai requisiti soggettivi degli operatori economici e non impedisce l'esclusione di un'offerta non conforme alle prescrizioni della lex specialis.
art. 122 c.p.a.
L'inefficacia del contratto può essere dichiarata quando il ricorrente ha interesse e possibilità di conseguire l'aggiudicazione e la natura delle prestazioni consente il subentro nel contratto in corso.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria non comporta un autonomo ristoro quando il subentro, quale reintegrazione in forma specifica, soddisfa integralmente la pretesa e non siano provati ulteriori danni.
Massime di principio
- Quando la lex specialis impone di indicare sia una percentuale unica di ribasso sia i prezzi unitari delle singole prestazioni già scontati, l'offerta deve contenere entrambi gli elementi in modo coerente e verificabile; la mancata corrispondenza dei prezzi unitari al tariffario posto a base di gara rende l'offerta non conforme e inammissibile.
- La spiegazione fornita dopo la presentazione dell'offerta non può integrare o ricostruire un elemento essenziale dell'offerta economica, né individuare ex post il parametro tariffario utilizzato, quando tale elemento non sia desumibile con certezza dal contenuto originario dell'offerta.
- Il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce l'esclusione di un'offerta tecnico-economica difforme dalla lex specialis: la difformità deve essere valutata mediante il requisito di conformità dell'offerta ai documenti di gara.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare, correggere o modificare l'offerta tecnica o economica; eventuali chiarimenti sono ammissibili soltanto se mantengono fermo il contenuto originariamente presentato e non colmano lacune o ambiguità essenziali.
- Quando l'annullamento dell'aggiudicazione consente al ricorrente di conseguire l'aggiudicazione e la natura delle prestazioni permette la prosecuzione del rapporto, il giudice può dichiarare l'inefficacia del contratto e disporre il subentro per la durata residua o originaria, quale forma di reintegrazione in forma specifica.
- Il subentro nell'aggiudicazione può soddisfare integralmente la pretesa risarcitoria derivante dalla mancata aggiudicazione; il risarcimento di ulteriori danni richiede comunque una specifica allegazione e prova.
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