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Legge

L.R. Sardegna 9/2011

Abbinamento dei referendum regionali con le elezioni comunali per l'anno 2011

Normativa regionaleL.R. Sardegna 9/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale sarda disciplina solo per il 2011 l’abbinamento dei referendum regionali con le elezioni comunali e provinciali: si applicano le regole delle elezioni amministrative per voto e seggi, lo scrutinio delle elezioni avviene dopo quello referendario e i referendum sono indetti entro 55 giorni dalla votazione. La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Abbinamento dei referendum regionali con le elezioni comunali e provinciali per il 2011 in Sardegna

Abbinamento dei referendum regionali con le elezioni amministrative nel 2011

La legge regionale della Sardegna introduce una disciplina transitoria, valida soltanto per l’anno 2011, per coordinare lo svolgimento dei referendum regionali con le elezioni comunali e provinciali. La norma mira a regolare in modo unitario alcune fasi operative del voto quando le consultazioni si tengono nello stesso periodo.

Ambito di applicazione e durata

La disciplina opera esclusivamente:

  • nell’anno 2011;
  • in caso di contemporaneo svolgimento dei referendum regionali con il primo turno delle elezioni dei sindaci e dei presidenti delle province.

Si tratta quindi di una previsione eccezionale e temporalmente limitata, riferita solo alle consultazioni elettorali e referendarie svoltesi in Sardegna nel 2011.

Regole applicabili alle operazioni di voto e ai seggi

Quando ricorre l’abbinamento tra referendum regionali e elezioni amministrative, alle consultazioni referendarie si applicano, per quanto riguarda:

  • la durata delle operazioni di voto;
  • il funzionamento dei seggi elettorali; le disposizioni previste per le elezioni amministrative.

La norma consente quindi di allineare la gestione dei referendum alle regole operative proprie del voto comunale e provinciale.

Indizione dei referendum nel 2011

Per i referendum regionali da tenersi nell’anno 2011, la legge deroga alla disciplina ordinaria della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, stabilendo che i referendum siano indetti con decreto del Presidente della Regione non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente la votazione.

Scrutinio delle elezioni amministrative

Nei casi di contemporaneo svolgimento delle consultazioni, le operazioni di scrutinio relative:

  • alle elezioni dei consigli comunali e provinciali;
  • alle elezioni dei sindaci e dei presidenti delle province; iniziano in ciascun seggio solo al termine delle operazioni di scrutinio dei referendum regionali.

La sequenza dello scrutinio è quindi espressamente fissata: prima i referendum, poi le elezioni amministrative.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Obsolescenza

La disciplina è oggi priva di applicazione pratica, perché riferita esclusivamente all’anno 2011 e a consultazioni ormai concluse.

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