Salta al contenuto
Legge

L.R. Sardegna 10/2011

Disposizioni urgenti in materia di enti locali

Normativa regionaleL.R. Sardegna 10/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in via urgente e provvisoria, composizione degli organi comunali e provinciali, soppressione delle circoscrizioni comunali con eccezioni per Pirri e la Nurra, regole sui quorum nei piccoli comuni, presidenza del consiglio comunale, non applicazione di alcuni vincoli statali su spesa e personale per gli enti locali sardi e coordinamento con il fondo unico regionale. Alcune misure sono limitate a specifici turni elettorali o restano valide fino a nuova disciplina regionale.

Disposizioni urgenti sugli enti locali in Sardegna

Disposizioni urgenti in materia di enti locali in Sardegna

La legge detta una disciplina transitoria e di contenimento dei costi per gli enti locali della Regione autonoma della Sardegna, in attesa di una riforma organica dell’ordinamento degli enti locali. Interviene su composizione degli organi, municipalità, quorum elettorali, presidenza dei consigli comunali e applicazione di alcuni vincoli statali in materia di spesa e personale.

Composizione dei consigli e delle giunte

Fino all’approvazione di una legge regionale di riforma organica dell’ordinamento degli enti locali, la composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali e provinciali nel territorio sardo è regolata dalle disposizioni della legge.

Per il solo turno delle elezioni amministrative del 2011, la composizione dei consigli comunali continua a seguire la disciplina regionale previgente richiamata dalla legge.

Per le giunte provinciali, il numero degli assessori non può superare un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri provinciali, computando a tale fine il presidente della provincia, e comunque non può essere superiore a dodici unità.

Riduzione dei costi e municipalità

Le circoscrizioni di decentramento comunale sono soppresse, salvo due eccezioni: la Municipalità di Pirri nel Comune di Cagliari e la Municipalità della Nurra nel Comune di Sassari, rappresentativa delle frazioni indicate dalla legge.

Ai presidenti del Consiglio delle municipalità spetta un’indennità di funzione pari a un ottavo dell’indennità massima mensile prevista per il rispettivo sindaco. Ai componenti dei consigli delle municipalità spetta il gettone di presenza per le riunioni dell’assemblea e delle commissioni di cui fanno parte. Le relative spese sono coperte con le quote del fondo regionale assegnate annualmente ai Comuni di Cagliari e Sassari.

Quorum nei piccoli comuni

Nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, ai fini della determinazione del quorum dei votanti non si computano gli elettori iscritti all’anagrafe degli elettori residenti all’estero.

Unioni di comuni

La legge prevedeva anche un intervento sulle unioni di comuni, con l’inserimento del riferimento alle “associazioni di” unioni di comuni e l’obbligo di adeguamento statutario entro tre mesi. Tale comma risulta però successivamente abrogato.

Presidenza del consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco. La disposizione si applica dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo all’entrata in vigore della legge.

Non applicazione di vincoli statali su spesa e personale

In attesa di una disciplina regionale di razionalizzazione della materia, in Sardegna non si applica l’articolo 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191/2001.

Fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applicano, con riferimento alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna, comprese quelle del fondo unico regionale, alcuni limiti dell’articolo 6 del decreto-legge n. 78/2010 in materia di contenimento di spese e consulenze.

Per le assunzioni e i rapporti di lavoro finanziati con risorse regionali, ivi comprese quelle del fondo unico, la legge prevede una deroga ai vincoli dell’articolo 14 del decreto-legge n. 78/2010 e, nelle versioni consolidate, anche ad altre disposizioni statali richiamate, a favore degli enti locali che non abbiano violato il patto di stabilità e, per i comuni sotto i 5.000 abitanti, che presentino un’incidenza della spesa di personale inferiore alla soglia indicata nel testo vigente.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS. Diverse disposizioni hanno efficacia limitata nel tempo o dal primo rinnovo degli organi comunali successivo all’entrata in vigore; altre operano fino a nuova disciplina regionale espressa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.