Cassazione Penale, Sentenza n. 26558/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava per: (1) erronea applicazione dell'art. 129 comma 2 c.p.p. e insufficiente valutazione probatoria circa la sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), sostenendo che i fatti fossero mero illecito civilistico; (2) violazione di legge e omissione di riesame del capo B (lesioni) in quanto ritenuto giudicato, nonostante la connessione col capo A; (3) vizio nella determinazione della pena per le lesioni e mancata motivazione del bilanciamento delle circostanze; (4) mancata riduzione della provvisionale civile dopo la derubricazione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il motivo relativo al capo B (lesioni) e ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni commesso il 9 giugno 2014, con conseguente assorbimento delle questioni sul trattamento sanzionatorio. Per il resto il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione fattuale della Corte d'appello relativa allinsolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) e ha confermato le statuizioni civili, inclusa la provvisionale di euro 7.000 a favore di Abdul Rachid. La Corte ha inoltre precisato i criteri applicabili quando sopravviene la prescrizione con parte civile costituita e ha fatto uso dell'art. 619 c.p.p. per correggere errori di diritto senza mutare l'essenziale del giudicato; in definitiva la sentenza impugnata e' stata annullata senza rinvio nella parte relativa alla dichiarazione impugnata dal ricorrente e la prescrizione del reato di capo B e' stata dichiarata.
Norme richiamate
art. 641 cod. pen.
Il fatto e' stato ritenuto configurabile come insolvenza fraudolenta quando al mero inadempimento si aggiungono la dissimulazione dello stato di insolvenza e l'intenzione di non adempiere; la Corte d'appello ha ritenuto presenti tali elementi (uso di carta bancomat priva di fondi, piu passaggi al POS e fuga).
artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 n.1 cod. pen.
Norme relative al reato di lesioni aggravate; la condotta di trascinamento dell'addetto ha integrato il reato di lesioni, ma lo stesso e' stato dichiarato prescritto alla data indicata.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
La Corte rileva che l'assoluzione nel merito ai sensi di questa norma e' consentita solo se dalle carte emerge in modo assolutamente non contestabile l'inesistenza del fatto o l'innocenza dell'imputato; la norma non legittima automaticamente il proscioglimento quando interviene la prescrizione.
art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
Prevista l'assoluzione per insufficienza di prove; rilevante come parametro di valutazione quando il giudice, pur in presenza di parte civile e di prove contraddittorie, debba decidere sul merito in caso di estinzione del reato.
art. 578 cod. proc. pen.
Quando il reato e' dichiarato estinto per prescrizione e la parte civile ha ottenuto una condanna per risarcimento, il giudice d'appello e la Cassazione devono decidere sulle disposizioni civili; impone l'esame funditus dei motivi di impugnazione relativi agli interessi civili.
art. 619 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di ovviare a errori di diritto o parti di motivazione senza annullare la sentenza, se l'essenziale della decisione di merito e' chiaro e coerente; la Corte lo ha applicato per correggere l'errata richiamazione dell'art.129 c.p.p.
art. 61 n. 2 cod. pen.
La aggravante teleologica (aver agito per procurarsi l'impunita') e' assorbita nel reato complesso della rapina impropria per il principio di specialità; rilevante per la valutazione della connessione tra i reati e la preclusione del giudicato parziale.
art. 627 cod. proc. pen.
Regola la riduzione delle statuizioni civili in caso di derubricazione; la Corte ha ritenuto che la determinazione della provvisionale rientra nella discrezionalità e non e' direttamente sindacabile in cassazione.
Massime di principio
- La prescrizione sopravvenuta non legittima automaticamente l'assoluzione nel merito: il giudice deve valutare se dalle prove emerga in modo assolutamente non contestabile l'innocenza (art.129 c.p.p.), e se e' presente parte civile e vanno decise le questioni civili occorre comunque valutare il merito secondo art.578 c.p.p.
- Se il giudice d'appello riclassifica il fatto (es. da rapina a insolvenza fraudolenta) e sopravviene la prescrizione, la Corte d'appello e la Cassazione devono comunque esaminare funditus i motivi relativi agli interessi civili e alla qualificazione giuridica, salvo che la prova sia manifestamente insufficiente ai sensi dell'art.530 c.p.p.
- La Cassazione puo' correggere errori di diritto o carenze motivazionali senza rinvio quando l'essenziale del contesto decisorio e la ricostruzione fattuale sono coerenti e non contrastano con il materiale probatorio (art.619 c.p.p.).
- Quando piu reati sono tra loro connessi o fanno parte di un reato complesso, la mancata impugnazione di un capo non esclude che il giudice superiore debba verificarne la coerenza con i capi impugnati; la connessione puo' ostacolare l'acquisto di efficacia di giudicato parziale.
- Le statuizioni civili (provvisionale) possono essere confermate anche dopo derubricazione se fondate su criteri discrezionali; la loro quantificazione e' in larga misura delibera del giudice di merito e difficilmente attaccabile in Cassazione salvo errori manifesti.
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