Sentenza del 14/01/2019 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Enna
La domanda di interpello è una facoltà della Società di comodo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per la società di superare in giudizio la presunzione prevista dalla disciplina antielusiva sulle società di comodo senza aver previamente presentato un'istanza di interpello per ottenere la disapplicazione delle relative disposizioni ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973. La questione centrale è stabilire se l'interpello costituisca un passaggio obbligatorio oppure una facoltà del contribuente.
La decisione
La sentenza afferma che l'interpello disapplicativo è una facoltà e non un obbligo. Esso consente al contribuente di ottenere preventivamente certezza nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, ma il suo mancato utilizzo non impedisce alla società di fornire direttamente in sede giudiziale la prova dell'esistenza delle condizioni che consentono di superare la presunzione legale prevista dalla disciplina antielusiva. L'esito è quindi favorevole al contribuente sotto il profilo del principio affermato.
Norme richiamate
Art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973
La procedura di interpello per la disapplicazione delle disposizioni antielusive costituisce una facoltà del contribuente.
L'interpello disapplicativo serve a ottenere preventivamente una risposta dell'Amministrazione finanziaria, ma non è una condizione necessaria per contestare in giudizio l'applicazione della presunzione antielusiva. Il contribuente può fornire la prova contraria direttamente nel processo.
Massime di principio
- Quando una norma prevede un interpello disapplicativo come facoltà, il contribuente non è obbligato a presentarlo per poter contestare successivamente l'applicazione della disciplina fiscale.
- Il mancato interpello non comporta automaticamente la perdita del diritto di difesa: il contribuente può dimostrare in giudizio la sussistenza di circostanze idonee a superare la presunzione legale.
- La presentazione dell'interpello offre maggiore certezza preventiva nei rapporti con l'Amministrazione, ma la sua omissione può essere compensata dalla prova contraria fornita nel processo.
- In una controversia analoga, occorre distinguere tra condizioni di ammissibilità obbligatorie e strumenti meramente facoltativi: solo le prime possono precludere l'azione o la difesa giudiziale.
- La società deve comunque documentare concretamente le ragioni e le circostanze che impediscono il conseguimento dei ricavi presunti o giustificano la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo.
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