Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 33/2012

Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.

Normativa regionaleL.R. Calabria 33/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Calabria il volontariato organizzato, definisce requisiti e caratteristiche delle organizzazioni, istituisce il registro regionale e i registri/sezioni provinciali, regola convenzioni, contributi, partecipazione alla programmazione e organi consultivi. Le norme finanziarie e transitorie riguardano il solo avvio della disciplina del 2012 e risultano in gran parte di esaurita applicazione.

Promozione e disciplina del volontariato in Calabria, con registro regionale e forme di sostegno

Promozione e disciplina del volontariato in Calabria

La legge regionale disciplina il volontariato nel territorio della Calabria, riconoscendone il valore sociale e regolando i rapporti tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato. Il testo definisce requisiti, registri, convenzioni, forme di sostegno e strumenti di partecipazione alla programmazione regionale.

Finalità, principi e ambito della disciplina

La Regione Calabria riconosce il ruolo delle organizzazioni di volontariato come espressione di solidarietà, sussidiarietà, pluralismo e partecipazione civile. La legge mira a:

  • tutelare autonomia e dignità del volontariato;
  • promuovere formazione e iniziative di solidarietà anche in rete;
  • valorizzare il contributo complementare del volontariato all’intervento pubblico;
  • diffondere la Carta dei valori del volontariato. La disciplina riguarda anche l’istituzione e la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Attività di volontariato e caratteristiche delle organizzazioni

Per attività di volontariato si intende il servizio, anche occasionale, prestato gratuitamente e senza fini di lucro, tramite organizzazioni liberamente costituite. L’attività deve perseguire finalità sociali, civili e culturali, con interventi a favore della persona e della comunità, in particolare contro povertà ed esclusione sociale, a tutela dei diritti, nella protezione civile, nella valorizzazione dei beni comuni e nella promozione di dialogo, nonviolenza, legalità e solidarietà internazionale.

È organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito che utilizza in modo determinante e prevalente prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. La forma giuridica è libera, purché compatibile con lo scopo solidaristico.

Non rientrano nella categoria, ai fini della legge, tra gli altri:

  • istituzioni pubbliche;
  • cooperative;
  • partiti politici e sindacati;
  • associazioni datoriali, professionali e di categoria;
  • pro loco, patronati sociali, circoli culturali e ricreativi;
  • associazioni di promozione sociale;
  • organizzazioni che tutelano prevalentemente interessi personali dei propri iscritti o di categorie professionali.

Requisiti statutari, volontari, lavoro e attività economiche

Gli atti costitutivi o gli statuti devono prevedere espressamente:

  • assenza di fini di lucro;
  • democraticità della struttura;
  • elettività e gratuità delle cariche associative;
  • gratuità delle prestazioni degli aderenti;
  • criteri di ammissione ed esclusione, diritti e obblighi degli aderenti;
  • obbligo di redazione del bilancio o rendiconto e relative modalità di approvazione.

Gli aderenti non possono avere rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l’organizzazione. È consentito assumere lavoratori dipendenti o ricorrere a prestazioni autonome solo nei limiti necessari al regolare e continuo svolgimento delle attività o per qualificarle e specializzarle. È ammessa anche attività produttiva e commerciale, purché marginale rispetto alle attività istituzionali.

Le organizzazioni devono assicurare i volontari contro infortuni e malattie connessi all’attività e per la responsabilità civile verso terzi. In caso di scioglimento, i beni residui devono essere devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o ad organismi no-profit operanti in analogo settore, secondo lo statuto o, in mancanza, secondo il codice civile.

Reti territoriali e coordinamenti regionali

La legge valorizza le aggregazioni tra associazioni che creano reti territoriali per specifiche funzioni operative. Riconosce inoltre forme di coordinamento regionale, presenti in almeno quattro province su cinque, con funzioni di rappresentanza e sensibilizzazione verso le istituzioni su aree tematiche comuni.

Registro regionale e sezioni provinciali

La Regione Calabria tiene e pubblica il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, articolato in sezioni provinciali. Le Province istituiscono le sezioni provinciali del registro, mentre la Regione cura l’aggregazione finale e la pubblicazione del registro regionale.

Per l’iscrizione occorre che l’associazione o rete territoriale:

  • abbia sede legale in Calabria;
  • sia costituita e operi da almeno sei mesi;
  • possieda i requisiti previsti per le organizzazioni di volontariato e, se pertinente, per le reti territoriali.

Nel registro devono risultare atto costitutivo, statuto o accordo degli aderenti, ambito territoriale, fino a tre ambiti tematici di intervento e sede. Devono essere annotate anche le modifiche statutarie, i trasferimenti di sede, le variazioni degli ambiti di intervento e le deliberazioni di scioglimento.

L’iscrizione è necessaria per accedere ai contributi pubblici, stipulare convenzioni e beneficiare delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario previsto dalla normativa statale sul volontariato.

Le reti territoriali sono iscritte in una apposita sezione del registro provinciale; le reti con ambito territoriale regionale si iscrivono direttamente al registro regionale. Le Province curano l’istruttoria e la tenuta delle sezioni provinciali, comunicandone l’esito alla Regione, che tramite il Settore Politiche Sociali tiene il registro regionale.

Procedura di iscrizione, controllo e cancellazione

La domanda di iscrizione va presentata alla Provincia competente dal legale rappresentante, personalmente o a mezzo raccomandata A/R, con documentazione su organi sociali, struttura interna, iniziative svolte e programmate, volontari impiegati, formazione, mezzi disponibili, assicurazioni, bilancio o rendiconto e ogni altra documentazione utile.

Il registro è sottoposto a revisione triennale per verificare la permanenza dei requisiti. La cancellazione interviene in caso di:

  • perdita dei requisiti;
  • gravi e documentate disfunzioni;
  • cessazione dell’attività;
  • richiesta dell’organizzazione interessata;
  • violazione dei termini delle convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche.

La cancellazione comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in corso e la revoca delle eventuali erogazioni concesse. Contro dinieghi di iscrizione e cancellazioni è ammesso ricorso amministrativo al Presidente dell’ente titolare della sezione entro 30 giorni, oltre al ricorso giurisdizionale nei modi di legge.

Vigilanza amministrativa

La vigilanza sulle organizzazioni iscritte è esercitata da Regione e Province, ciascuna per la propria competenza, al fine di verificare la permanenza dei requisiti e l’effettiva operatività. La Regione, tramite il Settore Politiche Sociali, vigila anche sull’omogeneità dei criteri di iscrizione e può impartire pareri e indirizzi vincolanti.

Convenzioni con la pubblica amministrazione

Regione, enti da essa dipendenti, enti locali ed enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni iscritte da almeno sei mesi e capaci di operare adeguatamente. Le convenzioni possono riguardare:

  • attività e servizi assunti integralmente dall’organizzazione;
  • attività integrative o di supporto ai servizi pubblici.

La stipula deve favorire, per quanto possibile, attività innovative e sperimentali rispondenti ai bisogni della comunità. La pubblica amministrazione deve dare adeguata pubblicità alla volontà di stipulare convenzioni e comunicazione alle organizzazioni operanti nel settore interessato. In generale, le proposte progettuali possono provenire dalle stesse organizzazioni, e l’amministrazione seleziona quelle più rispondenti all’interesse generale secondo il principio di sussidiarietà.

È previsto che le organizzazioni possano accedere alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati con enti pubblici operanti negli ambiti di loro interesse.

Sostegno economico e attività promozionali

La Regione promuove studi, ricerche, informazione e sperimentazione sul volontariato, in collaborazione con enti locali e soggetti privati. La Giunta regionale stabilisce annualmente criteri e modalità per contributi al funzionamento ordinario delle organizzazioni, con particolare attenzione alle associazioni di piccole dimensioni e nei limiti delle risorse disponibili.

La Regione può inoltre finanziare specifici progetti o iniziative delle organizzazioni di volontariato, delle reti territoriali e dei coordinamenti regionali, entro il limite massimo del 30% della dotazione finanziaria annuale.

Centri di servizio per il volontariato

I centri di servizio istituiti ai sensi della legge statale sul volontariato operano per promuovere, qualificare e sviluppare il volontariato tramite servizi gratuiti sia alle organizzazioni iscritte sia a quelle non iscritte. Le attività comprendono supporto alla cultura della solidarietà, consulenza progettuale, formazione, informazione e sostegno alla partecipazione alle politiche pubbliche.

Lo statuto dei centri deve assicurare una composizione associativa aperta e il ricambio negli organi direttivi. L’assessore regionale competente o un suo delegato rappresenta la Regione nel Comitato di Gestione del Fondo speciale previsto dalla legge statale.

Partecipazione alla programmazione regionale e locale

Le organizzazioni di volontariato partecipano alla programmazione degli interventi regionali e locali nei propri ambiti tematici e, più in generale, nelle politiche per la coesione sociale e la qualità della vita. Attraverso gli organismi consultivi previsti dalla legge, esse sono informate e consultate nell’elaborazione, realizzazione e valutazione dei programmi e possono proporre progetti e iniziative.

Assemblea regionale del volontariato e Consulta regionale

L’Assemblea regionale del volontariato è l’organo consultivo di partecipazione delle organizzazioni alla programmazione e realizzazione degli interventi regionali nei settori di loro interesse. Si riunisce almeno una volta all’anno e vi partecipano con diritto di voto i legali rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel registro regionale, o loro delegati; le organizzazioni non iscritte con sede nel territorio regionale possono partecipare senza voto.

L’Assemblea:

  • formula proposte e pareri sui programmi e sugli indirizzi generali;
  • individua le problematiche da sottoporre alla Conferenza regionale;
  • elegge la Consulta regionale del volontariato.

La Consulta è composta da dieci membri eletti dall’Assemblea, con tre rappresentanti esperti nominati dalla Giunta regionale senza diritto di voto; può inoltre cooptare fino a cinque ulteriori componenti per garantire la rappresentatività di aree tematiche non presenti. Dura in carica tre anni, elegge presidente e vicepresidente ed esprime pareri, osservazioni e proposte sulle iniziative regionali, cura il rapporto triennale sul volontariato calabrese e designa i rappresentanti nel Comitato di Gestione del Fondo speciale.

La partecipazione all’Assemblea e alla Consulta è gratuita. In caso di inattività o mancato funzionamento della Consulta, l’assessore può sollecitarne la convocazione; se non avviene entro 60 giorni, provvede direttamente.

Conferenza regionale del volontariato

L’assessore regionale alle Politiche Sociali convoca ogni due anni la Conferenza regionale del volontariato per esaminare le problematiche individuate dall’Assemblea in relazione alle attività e ai bisogni delle organizzazioni. Vi partecipano le organizzazioni presenti sul territorio regionale, anche non iscritte, il Comitato di Gestione del Fondo speciale, i centri di servizio e altri soggetti istituzionali e operatori interessati.

Disposizioni finanziarie

La legge istituisce il Fondo regionale per il volontariato. Per l’esercizio di prima applicazione, gli oneri sono quantificati in 200.000 euro e coperti mediante riduzione di pari importo del fondo regionale per le politiche sociali, con apposita variazione di bilancio. Per gli anni successivi, la copertura avviene nei limiti delle risorse disponibili con la legge di bilancio e con la legge finanziaria di accompagnamento.

Regime transitorio e prima applicazione

Le organizzazioni già iscritte nel precedente registro regionale sono iscritte d’ufficio nel nuovo registro. Le convenzioni in corso restano efficaci fino alla scadenza; quelle stipulate dopo l’entrata in vigore della legge e prima degli atti attuativi restano soggette alla disciplina previgente.

Fino all’adozione delle disposizioni attuative continuano ad applicarsi le norme previgenti e le corrispondenti disposizioni adottate in base alle leggi abrogate. In prima applicazione, l’Assemblea regionale del volontariato è convocata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Abrogazioni ed entrata in vigore

Sono abrogate le precedenti leggi regionali calabresi in materia di volontariato del 1995 e del 1996. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.