Sentenza del 16/06/2017 n. 14994 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.M. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, deducendo, sotto il profilo dell'error in procedendo, della violazione di legge e dell'omessa motivazione, l'assenza di prova sufficiente che le somme indicate nella documentazione extracontabile della s.r.l. Scatolificio Sandra fossero state effettivamente percepite da lui. In particolare, contestava il collegamento tra l'indicazione generica del destinatario "B." riportata nel quaderno e nel libretto di deposito e la propria persona.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti e tre i motivi, esaminati congiuntamente. Ha giudicato legittimo l'accertamento fondato sulla contabilità extracontabile rinvenuta presso la società verificata, contenente annotazioni di operazioni e pagamenti in nero. L'identificazione di "B." con B.M. è stata ritenuta sostenuta da presunzioni gravi, precise e concordanti: la società verificata intratteneva rapporti commerciali con la società B. s.p.a. e B.M. ne era socio e legale rappresentante, risultando quindi il soggetto più prossimo all'indicazione presente nei documenti. Il contribuente non ha fornito una prova contraria idonea a superare tali presunzioni. È stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c)
"consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l'incompletezza della dichiarazione risulta dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti"
La rettifica del reddito può fondarsi anche su elementi emersi durante verifiche fiscali effettuate nei confronti di altri contribuenti, comprese presunzioni ricavate da documentazione extracontabile o contabilità in nero.
Codice civile, artt. 2709 e seguenti
La nozione di scrittura contabile rilevante ai fini probatori può comprendere anche documenti informali che registrino quantitativamente o monetariamente atti d'impresa, la situazione patrimoniale o il risultato economico dell'attività.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
"la contabilità in nero [...] rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza"
Appunti personali, brogliacci e altra documentazione extracontabile possono costituire, anche da soli, una base probatoria sufficiente per procedere a un accertamento induttivo. In tal caso spetta al contribuente fornire la prova contraria.
Massime di principio
- La documentazione extracontabile rinvenuta presso un'impresa, come quaderni, brogliacci o appunti sui pagamenti, può legittimare un accertamento fiscale se presenta annotazioni coerenti e riferibili all'attività economica.
- Gli elementi provenienti dalla verifica di un altro contribuente possono essere utilizzati per accertare il reddito del soggetto interessato, purché siano idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti.
- L'identificazione del beneficiario di pagamenti annotati con una sigla o un nome generico può essere ricostruita tramite indizi convergenti, quali i rapporti commerciali, la posizione societaria e il ruolo di legale rappresentante.
- Una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia prodotto un quadro presuntivo qualificato, il contribuente deve offrire una prova concreta e specifica contraria; la semplice negazione del collegamento con la documentazione non è normalmente sufficiente.
- La prossimità tra una società indicata nella documentazione e il suo amministratore non dimostra automaticamente ogni attribuzione, ma può essere sufficiente quando è corroborata da ulteriori elementi e non viene adeguatamente smentita.
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