Cassazione Penale, Sentenza n. 13808/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da De Felice per mancato deposito, unitamente all'atto d'appello, della dichiarazione o elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter, c.p.p.; il ricorrente sosteneva che una precedente elezione di domicilio effettuata in primo grado, già presente negli atti e utilizzata per successive notificazioni, fosse sufficiente e non dovesse essere ripetuta o allegata nuovamente nell'atto d'impugnazione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 (la disposizione è stata abrogata con legge 9/8/2024, n.114, in vigore dal 25/08/2024). Hanno interpretato la norma nel senso che l'onere a pena di inammissibilità può essere assolto non solo con la nuova allegazione materiale, ma anche con il richiamo espresso e specifico nell'atto d'appello a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio già contenuta nel fascicolo, purché il richiamo sia chiaro, preciso e permetta l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello. Hanno altresì precisato che non è richiesta la posteriorità rispetto alla sentenza impugnata per l'imputato che sia stato presente in primo grado (la esigenza di nuova dichiarazione successiva alla sentenza riguarda l'imputato giudicato in assenza, per il quale è previsto il mandato specifico post-sentenza). Nel caso concreto l'atto d'appello non conteneva né l'allegazione né alcun richiamo specifico alla precedente elezione di domicilio; pertanto l'appello è rimasto inammissibile e il ricorso per cassazione è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
"Con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio."
La Sezioni Unite hanno stabilito che l'onere può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione/elezione di domicilio già presente nel fascicolo, purché tale richiamo consenta l'immediata e inequivoca individuazione del domicilio; non è richiesta la nuova elezione per l'imputato presente in primo grado.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
"Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio."
Per l'imputato giudicato in assenza è richiesto espressamente un mandato rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio; questa specificità giustifica la diversa ratio rispetto al comma 1-ter.
"Efficacia della dichiarazione o dell'elezione di domicilio" (testo riformato dalla disciplina richiamata).
L'art. 164 delimita l'efficacia della dichiarazione/elezione di domicilio a determinati atti (tra cui la notificazione della citazione per il giudizio di appello), favorendo l'assunto che una precedente elezione possa essere funzionale alla notificazione in appello se individuabile.
"In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater."
Conferma la rilevanza del domicilio dichiarato/eletto ai fini della notificazione in caso di impugnazione e collega l'efficacia di tale domicilio alla disciplina degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater.
Richiamato nel ragionamento: disciplina l'invito a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni di alcuni atti introduttivi, contribuendo al quadro sistematico dell'efficacia delle domiciliazioni.
Norma richiamata a proposito delle notificazioni e della possibilità di notificare la citazione per il giudizio di appello; inserita nel quadro che individua gli atti per cui vale la domiciliazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto nel codice le modifiche (tra cui l'art. 581, comma 1-ter) orientate ad aumentare efficienza e certezza nelle notificazioni in fase di impugnazione; la sentenza interpreta tali disposizioni nel loro equilibrio tra efficienza e tutela del diritto d'accesso all'impugnazione.
abrogazione del comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. (entrata in vigore 25/08/2024)
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'abrogazione non opera retroattivamente sulle impugnazioni presentate prima dell'entrata in vigore della legge (principio tempus regit actum per atti a effetti istantanei come l'atto d'impugnazione).
art. 11 delle Preleggi
"La legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo."
Principio intertemporale utilizzato per decidere quale disciplina era applicabile all'atto d'appello (quella vigente al momento del compimento dell'atto).
Massime di principio
- Quando si propone appello (o altro atto d'impugnazione) verificare la normativa vigente alla data di presentazione dell'atto: disposizioni introdotte o abrogate successivamente non si applicano retroattivamente agli atti compiuti anteriormente.
- Per adempiere all'onere ex art. 581, comma 1-ter (epoca normativa considerata), è sufficiente o allegare materialmente la dichiarazione/elezione di domicilio all'atto d'impugnazione oppure inserire nel visto d'impugnazione un richiamo espresso, chiaro e puntuale alla precedente dichiarazione/elezione presente nel fascicolo, indicando con immediatezza dove questa si trova.
- Se il difensore indica più domiciliazioni o esistono plurime dichiarazioni, l'atto d'impugnazione deve individuare inequivocabilmente quale domicilio deve essere utilizzato per la notificazione del decreto di citazione in appello.
- Per l'imputato giudicato in assenza è invece necessario il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza, contenente la dichiarazione/elezione di domicilio: la disciplina è più stringente per verificare la volontà di impugnare.
- L'omessa allegazione e l'assenza di un richiamo preciso alla precedente elezione/dichiarazione di domicilio espone al rischio di inammissibilità dell'impugnazione; dunque, per prudenza, allegare sempre la dichiarazione o indicare esattamente dove si trova negli atti.
- Controllare lo stato detentivo dell'imputato: per l'imputato detenuto si applicano regole diverse in materia di notificazioni (art. 156 ecc.) che possono rendere non operativa l'obbligatorietà dell'art. 581, comma 1-ter.
- Prima di proporre l'impugnazione, verificare legislatore e tempistica: se la disposizione rilevante è stata abrogata dopo la presentazione, occorre valutare quale regime era vigente al momento della presentazione dell'atto.
Testo integrale
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