Cassazione Civile, Sentenza n. 16478/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della CTR che, in gravame contro la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento per costi sostenuti dalla PCS con fornitori residenti in paesi a fiscalità privilegiata (art. 110, commi 10 e 11 TUIR), aveva esaminato e deciso solo in relazione al fornitore Sonepar escludendone l'inclusione nella 'black list', omettendo invece ogni determinazione sulla posizione del fornitore Ocean. L'Ufficio deduceva omessa pronuncia (infrapetizione) in violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 360 c.p.c., nonché vizio connesso alla legge fiscale relativa alla deducibilità dei costi con soggetti black list.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso principale (omessa pronuncia/infrapetizione) e ha assorbito il secondo motivo. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte territoriale di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame limitatamente alla censura accolta (ovvero la posizione del fornitore Ocean). Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale delle contribuenti. Ha disposto che la CTR di rinvio esamini le questioni procedendo nei limiti e secondo i principi indicati, ha regolato le spese di legittimità e ha rilevato l'obbligo, se dovuto, delle ricorrenti incidentali al versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1‑quater d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
TUIR - art. 110, commi 10 e 11
art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. 917/1986
La norma disciplina la non deducibilità di costi posti in essere con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata e prevede esimenti/documentazione idonea; la CTR aveva valutato tali requisiti per Sonepar ma non si era pronunciata su Ocean, motivo per cui la Cassazione ha rilevato omessa pronuncia.
D.M. Fin. 31/01/2002 - art. 3, comma 1
art. 3, comma 1, D.M. Fin. 31/01/2002
Regola modalità di prova dell'effettiva imposizione nei Paesi esteri; la CTR aveva ritenuto che Sonepar avesse dimostrato il pagamento delle imposte estere ai fini dell'esclusione dalla black list.
Codice di procedura civile - art. 360, comma 1, n. 4
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente il ricorso per cassazione per omessa pronuncia su questioni rilevanti (infrapetizione); la Corte ha accolto il motivo dell'Amministrazione perché la CTR non si era pronunciata su tutte le questioni di gravame.
Codice di procedura civile - art. 360, comma 1, n. 3
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Riguarda violazione di norme di diritto; era invocato nel ricorso incidentale per censurare la sentenza sulla decadenza e sulla ripetizione dell'istruttoria, ma la Cassazione l'ha ritenuto inammissibile per mancanza di pronuncia della CTR su quei punti.
Codice di procedura civile - art. 112
Principio del principio dispositivo e dell'obbligo per il giudice di pronunciarsi sui motivi proposti; richiamato per motivare la sussistenza dell'omessa pronuncia della CTR.
Codice civile - art. 2697
Onere della prova; richiamato nel ricorso subordinato relativo all'onere della prova sulla deducibilità dei costi e sulle circostanze esimenti, ma non esaminato dalla Cassazione avendo accolto il motivo per omessa pronuncia.
d.P.R. 600/1973 - art. 43
art. 43 d.P.R. 600/1973 (commi richiamati nel ricorso incidentale)
Norme procedurali fiscali invocate dalle contribuenti (presunta decadenza e illegittima reiterazione dell'istruttoria); la Cassazione ha ritenuto che la CTR non abbia deciso su tali censure, rendendo inammissibile il ricorso incidentale.
d.P.R. n. 115/2002 - art. 13, comma 1‑quater e comma 1‑bis
art. 13 comma 1‑quater e comma 1‑bis d.P.R. 115/2002
Prevede il contributo unificato e l'eventuale maggiorazione; la Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte delle ricorrenti incidentali, se dovuto.
Codice di procedura civile - art. 378
Norma processuale relativa alla memoria depositata dalle parti; menzionata nel procedimento ma non decisiva sul punto centrale di omessa pronuncia.
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve pronunciarsi espressamente su tutte le questioni rilevate dalle parti: l'omessa pronuncia su un motivo di gravame configura infrapetizione e può essere motivo valido di cassazione.
- Se la parte resistente propone appello incidentale 'condizionato', esso entrerà in decisione solo se l'appello principale dell'altra parte venisse accolto; in caso di rigetto dell'appello principale, l'appello incidentale è assorbito e può risultare inammissibile se non è stata mai resa alcuna pronuncia sul punto.
- La Corte di cassazione, quando accerta l'omessa pronuncia, di norma annulla e rinvia il giudizio al giudice d'appello per un nuovo esame limitato alle questioni omesse, evitando di entrare nel merito sostanziale non valutato.
- Nelle controversie su rapporti con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata, l'onere probatorio circa il pagamento di imposte estere e l'esistenza di circostanze esimenti grava sulla parte che le allega; se tale prova è fornita il giudice può escludere l'applicabilità della normativa 'black list'.
- In sede di impugnazione è importante formulare in modo chiaro e separato le doglianze relative a ciascun soggetto o rapporto (es. singoli fornitori), perché il giudice potrebbe valutare distintamente le posizioni e l'omissione di pronuncia su una di esse può risultare decisiva.
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