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Sentenza

Sentenza n. 1796/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia - Catania n. 1871 dell'11 giugno 2025, limitatamente al pagamento delle spese di lite e del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa privata)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della precedente sentenza, notificata all'Amministrazione il 29 luglio 2025, che aveva condannato l'Assessorato al pagamento di euro 1.500,00 per spese processuali, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato. L'Amministrazione ha comunicato di avere trasmesso alla Ragioneria la scheda della partita debitoria, ma, alla data della camera di consiglio, le somme non risultavano ancora pervenute alla ricorrente. La ricorrente ha quindi insistito per l'accoglimento della domanda di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che l'esatto adempimento della sentenza si realizzi soltanto quando le somme dovute siano effettivamente pervenute all'avente diritto. La mera trasmissione interna della scheda della partita debitoria alla Ragioneria non integra l'esecuzione del giudicato. Il Collegio ha ordinato all'Assessorato di dare esecuzione alla sentenza, per la parte relativa alle spese, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore del Dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni. È stato precisato che il commissario interno non avrebbe diritto a compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e l'Amministrazione avrebbe già dovuto adempiere. L'Assessorato è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione di una condanna al pagamento di somme si perfeziona soltanto con l'effettiva messa a disposizione delle somme in favore del creditore; i soli adempimenti interni dell'amministrazione, come la trasmissione della partita debitoria agli uffici finanziari, non sono sufficienti.
  • In presenza di perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il successivo compimento degli atti necessari.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'attività commissariale può essere considerata compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un autonomo compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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