Regolamento (UE) 2018/561
Regolamento delegato (UE) 2018/561 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine per le formule di proseguimento (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2018/561 modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 riducendo il tenore proteico minimo consentito per le formule di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino. La modifica recepisce un parere scientifico dell’EFSA che ha ritenuto sicuro e idoneo un contenuto proteico pari a 1,6 g/100 kcal, purché il prodotto sia conforme alle altre prescrizioni dell’Unione. Il testo interviene quindi in modo puntuale sull’allegato II del regolamento del 2016, lasciando invariato il resto della disciplina.
Modifica le prescrizioni minime di tenore proteico per le formule di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono, commercializzano o immettono sul mercato nell'Unione formule di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2016/127. L’intervento riguarda il profilo compositivo di tali prodotti, tramite modifica dell’allegato II del regolamento delegato, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non incide sulle formule per lattanti né, in base al testo fornito, su altre categorie di alimenti per l’infanzia o alimenti speciali.
Modifica delle prescrizioni proteiche per le formule di proseguimento
Il regolamento delegato (UE) 2018/561 della Commissione interviene sul quadro delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2016/127, adottato in attuazione del regolamento (UE) n. 609/2013. La modifica è circoscritta alle formule di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino e riguarda esclusivamente il requisito minimo di contenuto proteico.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama, nei considerando, che il regolamento delegato (UE) 2016/127 stabilisce norme di composizione ed etichettatura per formule per lattanti e formule di proseguimento e che, nella formulazione originaria, le formule di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino dovevano contenere almeno 1,8 g di proteine per 100 kcal (0,43 g/100 kJ). Un operatore aveva chiesto l’immissione sul mercato di una formula con almeno 1,61 g/100 kcal, inferiore ai livelli previsti dalla disciplina previgente e dalla direttiva 2006/141/CE.
Valutazione scientifica dell’EFSA
Su richiesta della Commissione, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha espresso il 5 aprile 2017 un parere sulla sicurezza e sull’idoneità di formule di proseguimento con tenore proteico almeno pari a 1,6 g/100 kcal. L’EFSA ha concluso che formule di proseguimento a base di proteine intatte di latte vaccino o caprino con tale tenore proteico, se conformi alle restanti prescrizioni dell’Unione, sono sicure e idonee per lattanti in buona salute che vivono in Europa e ricevono un’alimentazione complementare di qualità sufficiente. Su tale base, la Commissione ha ritenuto opportuno ridurre il minimo proteico per favorire anche lo sviluppo di prodotti innovativi.
Modifica dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/127
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/127. In particolare, la tabella del punto 2.1 relativa alle formule di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino è sostituita integralmente con i nuovi valori:
- minimo: 0,38 g/100 kJ, corrispondenti a 1,6 g/100 kcal;
- massimo: 0,6 g/100 kJ, corrispondenti a 2,5 g/100 kcal.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Riduzione del tenore proteico minimo
Per le formule di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino, il livello minimo di proteine è ridotto da 1,8 g/100 kcal a 1,6 g/100 kcal, pari a 0,38 g/100 kJ. Il livello massimo resta fissato a 0,6 g/100 kJ, pari a 2,5 g/100 kcal. La modifica incide sulla tabella del punto 2.1 dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/127.
Base scientifica e finalità della modifica
La Commissione richiama il parere EFSA del 5 aprile 2017, secondo cui formule di proseguimento con 1,6 g/100 kcal, conformi alle altre prescrizioni UE, sono sicure e idonee per lattanti in buona salute nell’Unione che ricevano un’alimentazione complementare sufficiente. La modifica è motivata anche dall’obiettivo di favorire lo sviluppo di prodotti innovativi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 gen 2018Regolamento (UE) 2018/137
- Regolamento · 29 gen 2018Regolamento (UE) 2018/139
- Regolamento · 29 gen 2018Regolamento (UE) 2018/140
- Regolamento · 29 gen 2018Regolamento (UE) 2018/147
- Regolamento · 30 gen 2018Regolamento (UE) 2018/154
- Regolamento · 30 gen 2018Regolamento (UE) 2018/151
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →