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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24693/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso concerneva la legittimità di licenziamenti disciplinari intimati al dirigente medico Roberto Marazzi. Il Tribunale di Lodi aveva dichiarato illegittimi due licenziamenti per carenza e genericità della contestazione e aveva condannato l'ASST a risarcire il danno fino al termine del rapporto. La Corte d'appello di Milano, in riforma parziale, ritenne che il primo licenziamento fosse stato revocato per fatti concludenti ma che il secondo licenziamento (16.4.2012) fosse legittimo perché preceduto da contestazione ampia e dettagliata, riferita all'arresto del medico e alle indagini per reati rilevanti (artt. 73 e 83 DPR n. 309/1990: produzione/trafico/detenzione di stupefacenti e prescrizione abusiva). Il ricorrente deduceva violazioni di norme processuali (art. 115, 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c. nn. 3,4,5), vizio di motivazione, violazioni degli artt. 55, 55-bis e 55-ter d.lgs. 165/2001 (termine di convocazione e sospensione del procedimento disciplinare), omessa specificità della contestazione disciplinare, errata ripartizione dell'onere della prova e violazione di norme contrattuali (artt. 5-8 CCNL dirigenza medica) e cod. civ.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: 1) non è deducibile violazione dell'art. 115 c.p.c. perché la censura non impugnava l'uso di prove estranee ma chiedeva un riesame del materiale probatorio; 2) la motivazione della Corte d'appello, seppur stringata, esponeva le ragioni essenziali e non violava il minimo costituzionale; 3) il vizio denunciato come omesso esame di fatto decisivo era in realtà una richiesta di revisione del giudizio di merito, non sindacabile in cassazione; 4-5) le violazioni dei termini di convocazione ai sensi dell'art. 55-bis non comportano automaticamente la decadenza dell'azione disciplinare se non è dimostrato un pregiudizio concreto alla difesa (qui il lavoratore era stato sentito e aveva prodotto lunga memoria scritta); la sospensione per procedimento penale segna un termine massimo ma non vincola l'amministrazione ad attendere l'irrevocabilità della sentenza penale; 6) la contestazione disciplinare, compresa la forma per relationem che richiamava atti penali noti al dipendente, è stata considerata sufficientemente specifica; 7) non sussiste violazione dell'art. 2697 c.c. né erronea attribuzione dell'onere della prova, essendo la Corte d'appello pervenuta a convincimento sulla prova degli addebiti. Di conseguenza la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento impugnato è stata confermata; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    art. 115, cod. proc. civ., primo comma

    La cassazione ricorda che la violazione dell'art.115 può essere censurata solo se il giudice di merito ha fondato la decisione su prove non dedotte dalle parti o su atti cui abbia attribuito valore probatorio senza apprezzamento critico; non è ammesso per rimodulare la valutazione del merito.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.

    I diversi motivi di cassazione vanno inquadrati nei rispettivi vizî: n.3 per violazione di norme di diritto; n.4 per motivazione apparente; n.5 per omesso esame di fatto decisivo. La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sui fatti.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione: la sentenza impugnata contiene le ragioni fondamentali del convincimento del giudice di merito, pertanto non sussiste motivazione apparente lesiva del minimo costituzionale.

  • artt. 55, 55-bis, 55-ter D.Lgs. 165/2001

    art. 55, 55-bis e 55-ter, d.lgs. n. 165/2001

    I termini previsti per la contestazione e per l'audizione del dipendente non producono automaticamente la decadenza dell'azione disciplinare se violati; rilevano solo se la violazione ha arrecato concreto pregiudizio al diritto di difesa. La sospensione prevista non obbliga l'amministrazione ad attendere l'irrevocabilità della sentenza penale.

  • art. 68 D.Lgs. 150/2009

    art. 68 d.lgs. n. 150/2009

    Richiamato congiuntamente alle norme sull'azione disciplinare pubblica; non modifica il principio che la concreta lesione del diritto di difesa è necessario per la sanzione dell'illegittimità.

  • D.P.R. n. 309/1990

    artt. 73 e 83 d.P.R. n. 309/1990

    Le accuse penali (produzione/trafico/detenzione stupefacenti e prescrizione abusiva) sono state richiamate nella contestazione disciplinare e ritenute rilevanti ai fini della valutazione della perdita del rapporto fiduciario.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso che vi sia stata errata attribuzione dell'onere della prova; il giudice di merito ha ritenuto provati gli addebiti sulla base del compendio probatorio.

  • CCNL Dirigenza medico-veterinaria SSN

    artt. 5, 6, 7 e 8 CCNL dirigenza medico veterinaria del SSN

    Il ricorrente deduceva violazioni contrattuali relative agli obblighi e all'illecito disciplinare; la Corte ha ritenuto che gli addebiti contestati (anche in relazione alle norme contrattuali) fossero sufficientemente specifici e adeguatamente comprovati.

  • art. 7 Statuto dei Lavoratori

    Richiamato dal ricorrente fra le norme tutelari del lavoratore; la decisione di cassazione non ha ritenuto violato il principio di tutela rilevante in questo caso, stante l'assenza di pregiudizio concreto alla difesa.

  • artt. 1175-1375 cod. civ.

    artt. 1175-1375 cod. civ.

    Richiamati in relazione agli obblighi di diligenza e buona fede e alla disciplina contrattuale; la Corte ha ritenuto che la condotta contestata potesse integrare perdita del rapporto fiduciario.

  • art. 13 D.P.R. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (modificato dalla L. 24.12.12 n. 228)

    Richiamato ai fini dell'annotazione sulla sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato; mera statuizione processuale sulle spese.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti: il sindacato di legittimità è limitato e non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove.
  • Le violazioni dei termini procedurali per la convocazione del dipendente (art. 55-bis D.Lgs. 165/2001) non determinano automaticamente l'illegittimità del provvedimento disciplinare; è necessario dimostrare un pregiudizio concreto al diritto di difesa.
  • La sospensione del procedimento disciplinare in relazione a procedimenti penali segna un termine massimo ma non obbliga l'amministrazione ad attendere l'irrevocabilità della sentenza penale per riattivare il procedimento disciplinare.
  • La contestazione disciplinare per relationem è ammissibile quando gli atti richiamati sono già noti al dipendente e consentono lo svolgimento di una piena difesa; la specificità va valutata nel contesto e alla luce delle giustificazioni effettivamente prodotte.
  • L'onere della prova e la valutazione della prova sono questioni riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se il giudice ha errato nella distribuzione dell'onere probatorio o ha violato norme di diritto.
  • Per impugnare con successo un vizio procedurale nel procedimento disciplinare occorre allegare e dimostrare il pregiudizio concreto subito nella possibilità di difendersi, non la mera violazione formale dei termini.

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