Cassazione Civile, Sentenza n. 24771/2022 del 12/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva il riconoscimento e la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare per il periodo marzo 2002 - giugno 2007 in qualità di lavoratrice di pubblica utilità. In primo grado la domanda era stata accolta; la Corte d'appello di Catanzaro, riformando, l'ha respinta ritenendo che la Regione Calabria non fosse legittimata a contraddire perché l'INPS sarebbe l'unico soggetto tenuto alla corresponsione dei compensi/assegni, e che la convenzione tra Regione e Comune riguardasse solo compensi per ore eccedenti. La ricorrente eccepiva invece che, per effetto di convenzioni stipulate tra Ministero del Lavoro e Regione (e del trasferimento delle risorse del fondo per l'occupazione), la Regione era destinataria della pretesa e che la Regione stessa con nota del 20.10.2000 aveva riconosciuto l'obbligo di corresponsione degli assegni, poi non adempiuto per mancanza di disponibilità finanziarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi in quanto la Corte territoriale non ha seguito l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, nelle ipotesi in cui le risorse del fondo per l'occupazione siano state trasferite alla Regione mediante apposite convenzioni, la Regione è destinataria della pretesa creditoria relativa agli assegni familiari spettanti ai lavoratori di pubblica utilità. Ha inoltre richiamato il principio che sull'ente utilizzatore non gravano, di norma, gli oneri per il pagamento degli assegni familiari, salvo gli oneri assicurativi INAIL, responsabilità civile verso terzi e l'importo per le ore eccedenti. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria, la quale dovrà anche decidere sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 468/1997, art. 8
Riferimento alla disciplina dei rapporti relativi ai lavori socialmente utili e di pubblica utilità; la Corte lo utilizza nel quadro normativo per definire responsabilità e soggetti tenuti agli oneri connessi all'impiego dei lavoratori
Rilevante nella ricostruzione normativa dei rapporti di impiego di pubblica utilità; richiamato per individuare limiti degli oneri a carico dell'ente utilizzatore
d.l. n. 148/1993, art. 1, comma 7 (conv. con l. n. 236/1993)
Norma richiamata in relazione al fondo per l'occupazione: il trasferimento delle risorse del fondo mediante convenzioni può far sorgere l'obbligo della Regione quale destinataria della pretesa creditoria relativa agli assegni per il nucleo familiare
Massime di principio
- Se, in relazione a lavori di pubblica utilità o lavori socialmente utili, le risorse del fondo per l'occupazione sono state trasferite alla Regione tramite convenzione con il Ministero, la Regione può essere considerata destinataria della pretesa creditoria del lavoratore (anche per assegni familiari).
- L'ente utilizzatore (es. Comune) non è normalmente tenuto al pagamento degli assegni familiari spettanti ai lavoratori di pubblica utilità, salvo obblighi specifici quali assicurazione INAIL, responsabilità civile verso terzi e integrazione per ore eccedenti.
- Documenti e convenzioni che evidenziano il trasferimento di risorse o il riconoscimento formale dell'obbligo da parte della Regione sono rilevanti e possono far scattare la responsabilità regionale al pagamento; la mancata considerazione di tali atti da parte del giudice costituisce omissione di valutazione rilevante.
- Nei giudizi simili, il giudice deve esaminare in concreto le convenzioni e il quadro normativo per individuare quale amministrazione sia effettivamente destinataria dell'obbligo di corresponsione; l'errata determinazione del soggetto legittimato passivo può comportare cassazione e rinvio.
- Il requisito della legittimazione passiva va valutato alla luce delle prese di posizione amministrative (es. note riconoscenti l'obbligo) e del trasferimento delle risorse, non limitandosi a considerazioni formali su chi normalmente eroga le prestazioni previdenziali (es. INPS).
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