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Sentenza

Sentenza del 25/05/2016 n. 10792 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il rimborso della metà del credito d’imposta sui dividendi distribuiti negli anni 2001 e 2002 dalla società italiana controllata. L’Agenzia delle Entrate contestava che Quexco B.V. fosse la beneficiaria effettiva dei dividendi e sosteneva che la società fosse una mera holding-collettrice, inserita in una struttura societaria internazionale allo scopo di ottenere indebitamente i benefici della Convenzione Italia-Regno Unito mediante treaty shopping. Contestava inoltre l’esistenza di una reale doppia imposizione, poiché nel Regno Unito i dividendi esteri risultavano assoggettati a un regime di esenzione. La società sosteneva invece di essere residente fiscalmente nel Regno Unito, di aver percepito i dividendi e di essere legittimata al rimborso previsto dalla Convenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia, ritenendo errata la nozione formalistica di beneficiario effettivo adottata dalla CTR: non è sufficiente dimostrare che la società abbia ricevuto i dividendi e sia fiscalmente residente all’estero, dovendo essere verificata anche la sua effettiva disponibilità giuridica ed economica dei proventi. Ha inoltre accolto il quarto motivo, stabilendo che occorre accertare se i dividendi italiani siano stati concretamente assoggettati a imposta nel Regno Unito, poiché la generica soggezione della società alle imposte sui redditi non è sufficiente. È stato rigettato il motivo sulla residenza convenzionale, poiché la direzione effettiva rileva solo in caso di doppia residenza e non risultava che la società avesse sede anche in Italia. È stato rigettato anche il ricorso incidentale della società: la contestazione dei presupposti del rimborso costituisce mera difesa, proponibile anche in appello. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, per i nuovi accertamenti e per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 10, paragrafo 4, Convenzione Italia-Regno Unito del 21 ottobre 1988, ratificata con legge n. 329/1990

    La società residente del Regno Unito che riceve dividendi da una società residente dell’Italia ha diritto al credito d’imposta, a condizione che sia la beneficiaria effettiva dei dividendi e che sia a tal titolo soggetta all’imposta del Regno Unito.

    Il beneficio convenzionale richiede cumulativamente la residenza nel Regno Unito, la qualità di beneficiario effettivo e l’assoggettamento a imposta nel Regno Unito proprio in relazione ai dividendi percepiti. Il beneficiario effettivo non coincide automaticamente con il soggetto che riceve formalmente il pagamento.

  • Art. 4 della Convenzione Italia-Regno Unito del 21 ottobre 1988

    Quando una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

    Il criterio della direzione effettiva opera per risolvere i casi di doppia residenza convenzionale. Se la società è residente soltanto nel Regno Unito secondo la legislazione di tale Stato, non è necessario dimostrare che la direzione effettiva si trovi lì, salvo ulteriori specifiche contestazioni.

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    In una domanda di rimborso fiscale, il contribuente deve provare i fatti costitutivi del diritto, inclusi i presupposti convenzionali e l’effettiva doppia imposizione. La questione relativa alla direzione effettiva, quando non costituisce un requisito applicabile al caso concreto, non può però essere posta a carico del contribuente come presupposto inesistente.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    Il motivo relativo all’omessa pronuncia sull’abuso dei trattati è stato considerato assorbito, poiché sostanzialmente ripetitivo della contestazione riguardante la mancanza della qualità di beneficiario effettivo.

  • Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto, non le mere difese volte a negare i fatti costitutivi della domanda. L’Amministrazione può quindi contestare anche in appello l’assenza dei presupposti del credito o del rimborso, senza introdurre una nuova eccezione.

  • Art. 366-bis del codice di procedura civile

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale dovevano essere accompagnate da quesiti distinti e specifici.

Massime di principio

  • Per ottenere un beneficio previsto da una convenzione contro le doppie imposizioni non basta dimostrare la residenza estera e la ricezione formale del reddito: occorre provare che il contribuente abbia la disponibilità effettiva, giuridica ed economica, del provento.
  • La verifica del beneficiario effettivo deve considerare la sostanza economica della struttura societaria, i rapporti con le società controllanti, l’attività realmente svolta, la funzione della società e l’eventuale obbligo di riversare i dividendi ad altri soggetti.
  • Le clausole convenzionali non possono essere utilizzate per realizzare una doppia non imposizione o un indebito treaty shopping. Una struttura priva di effettiva autonomia economica può quindi non beneficiare della protezione del trattato.
  • La generica attestazione secondo cui una società è soggetta alle imposte nello Stato estero non dimostra necessariamente il requisito convenzionale: deve essere verificato il trattamento fiscale concreto dello specifico reddito, inclusa l’eventuale esenzione dei dividendi.
  • In una domanda di rimborso, il contribuente deve documentare tutti i presupposti del diritto, compresa l’effettiva tassazione nello Stato di residenza quando richiesta dal trattato.
  • In appello l’Amministrazione può introdurre nuove argomentazioni e contestazioni probatorie sui fatti costitutivi del diritto azionato, purché non introduca una vera eccezione fondata su fatti estintivi, modificativi o impeditivi diversi.

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