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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26523/2020 del 20/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Agorito convenne ENI per il risarcimento dei danni subiti dal suo immobile (negozio) a seguito di un'esplosione ritenuta collegabile a dispersione di gas metano da una condotta della società. Il CTU prospettò due scenari (innesco accidentale di miscela aria-metano o origine dolosa con versamento di benzina), dichiarando che era "impossibile stabilire con certezza" la causa ma ritenendo comunque "più probabile" la perdita dalla rete di distribuzione. In primo grado la domanda fu rigettata per mancanza di prova certa del nesso eziologico e perché l'attrice non aveva reiterato in udienza di precisazione delle conclusioni la richiesta di ammissione delle prove orali (il difensore non si presentò). La Corte d'Appello confermò. In Cassazione Agorito dedusse sei motivi, fra cui la violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere probatorio e il mancato esame delle risultanze del CTU, ma il motivo principale accolto fu il sesto relativo alla reiterazione delle istanze istruttorie e alla correttezza applicativa delle norme processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il sesto motivo, censurando la decisione di merito e cassando la sentenza limitatamente a tale motivo; ha rinviato la causa alla Corte territoriale per nuovo esame anche delle istanze istruttorie (compresa l'eventuale ammissione delle prove orali) e per decidere sulle spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti dalla Corte Suprema in quanto la possibile ammissione delle prove orali potrebbe mutare la valutazione del CTU e degli altri elementi probatori.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della discussione sul nesso causale; la Corte non decide nel merito sul richiamo penale ma rammenta che la prova del nesso in ambito civile segue regole di probabilità e procedure di ammissione delle prove.

  • art. 41 c.p.

    Analogamente al precedente, citato dalla ricorrente a supporto delle considerazioni sul rapporto di causa-effetto; la decisione di Cassazione insiste comunque sulla correttezza procedurale nell'assunzione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    Disciplina l'onere della prova: la Corte ricorda che in ambito civile la prova del nesso eziologico si valuta secondo la preponderanza dell'evidenza, ma sottolinea che la decisione finale può essere influenzata dall'ammissione o meno delle prove richieste e dalle regole procedurali di riproposizione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione alle modalità di precisazione delle conclusioni e alle conseguenze della mancata reiterazione delle richieste istruttorie; la Corte interpreta insieme le norme del processo civile per stabilire quando si applica la presunzione di voler mantenere le conclusioni.

  • art. 132 c.p.c.

    Cited (rectius c.p.c.) in relazione al principio della decisione fondata sugli elementi prodotti; la Corte ha verificato il rispetto degli obblighi motivazionali e procedurali connessi alle conclusioni e all'assunzione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Rilevante per la valutazione delle prove e per l'onere della parte di precisare le eccezioni e contestazioni: la Corte osserva che il convenuto deve assumere posizione sulle relazioni tecniche altrui, ma la pronuncia si risolve sul tema processuale della reiterazione delle istanze istruttorie.

  • artt. 183, 187, 188, 189 c.p.c.

    Norme sul processo di formazione della prova testimoniale e sulle modalità istruttorie: la Corte ha chiarito il principio secondo cui le richieste istruttorie respinte devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni per non essere considerate abbandonate, salvo che la parte abbia riproposto la richiesta dopo il provvedimento reiettivo, nel qual caso la mancata presenza dell'avvocato in udienza di precisazione non vale come rinuncia.

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado rigetta una richiesta istruttoria, la parte deve reiterare espressamente la stessa richiesta in sede di precisazione delle conclusioni altrimenti la domanda istruttoria si considera abbandonata.
  • Se invece la parte ha nuovamente proposto l'istanza di ammissione della prova dopo il provvedimento di rigetto (prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni), quella reiterazione preserva la richiesta anche se il procuratore mancasse poi all'udienza di precisazione: in tal caso opera la presunzione che la parte intenda mantenere le precedenti conclusioni.
  • La CTU fornisce elementi tecnici non vincolanti; se il giudice si discosta dalle conclusioni del consulente, deve comunque motivare le ragioni della divergenza se il contenuto del CTU è decisivo.
  • In azioni risarcitorie basate su nesso eziologico difficile da provare, il criterio civile è la preponderanza dell'evidenza (più probabile che non), ma il rispetto delle regole processuali sull'ammissione delle prove può decidere l'esito della causa.
  • Prima di impugnare per vizi di merito la valutazione probatoria, verificare sempre la regolarità delle istanze istruttorie in sede processuale (tempestività, reiterazione dopo provvedimento reiettivo, partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni).

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