Sentenza n. 3965/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento con il quale è stata rigetta la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, presentata in data 10.7.2020, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La procedura di emersione era stata avviata dal datore di lavoro in favore del cittadino straniero. La Prefettura aveva richiesto integrazioni documentali, tra cui documento d'identità, ricevuta del versamento forfettario, prova della presenza in Italia anteriormente all'8 marzo 2020, documentazione reddituale e disponibilità di un alloggio. La richiesta non era stata recapitata al datore di lavoro perché risultato sconosciuto all'indirizzo indicato nell'istanza. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, sostenendo che un unico tentativo di consegna non fosse sufficiente; l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990; la violazione dell'art. 2 d.lgs. 286/1998, per mancata redazione della richiesta d'integrazione in una lingua comprensibile; il difetto di istruttoria e la violazione del principio di buona fede. L'amministrazione ha sostenuto che la richiesta d'integrazione e il successivo preavviso di rigetto erano stati inviati sia al datore di lavoro sia al lavoratore, senza ricevere alcun riscontro.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'invio della richiesta d'integrazione al recapito indicato dal datore di lavoro, quale promotore esclusivo della procedura e interlocutore primario e qualificato dell'amministrazione. Il mancato recapito per destinatario sconosciuto non è stato imputato all'ufficio, ma alla negligenza della parte privata. Inoltre, il successivo preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 era stato notificato sia al datore di lavoro sia al lavoratore straniero, consentendo loro di produrre la documentazione e interloquire con l'amministrazione; l'inerzia degli interessati ha escluso una lesione concreta delle garanzie partecipative e ha reso il rigetto atto dovuto. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata traduzione, poiché tale omissione non invalida l'atto quando non abbia impedito al destinatario di impugnarlo tempestivamente e di svolgere compiutamente le proprie difese; la proposizione del ricorso dimostrava l'assenza di una concreta lesione del diritto di difesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per spese processuali.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Il datore di lavoro può presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri oppure per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso.
La procedura di emersione è attivata su impulso del datore di lavoro, che assume il ruolo di interlocutore primario e qualificato dell'amministrazione.
art. 103, comma 15, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Se non sussistono ragioni ostative, lo sportello unico per l'immigrazione convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La procedura richiede la verifica dei requisiti e la collaborazione degli interessati mediante produzione della documentazione richiesta.
art. 103, comma 10, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
L'accesso alle procedure di cui ai commi 1 e 2 non è consentito ai cittadini stranieri che si trovino nelle situazioni delineate dal comma 10.
La disciplina prevede cause ostative all'accesso alla procedura di emersione.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione del preavviso consente agli interessati di presentare osservazioni e documenti; quando tale possibilità sia concretamente assicurata e non venga utilizzata, non sussiste lesione delle garanzie partecipative.
art. 2, comma 6, d.lgs. 286/1998
La mancata traduzione dell'atto nella lingua conosciuta dallo straniero non ne determina l'invalidità se non ha impedito la tempestiva impugnazione e l'esercizio compiuto del diritto di difesa.
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
La garanzia linguistica opera in funzione della tutela effettiva della difesa; la sua violazione richiede una concreta dimostrazione del pregiudizio difensivo.
Massime di principio
- Nelle procedure di emersione dal lavoro irregolare attivate su istanza del datore di lavoro, quest'ultimo costituisce l'interlocutore primario dell'amministrazione; l'invio delle richieste istruttorie al recapito indicato dal datore è idoneo a perfezionare la comunicazione, senza che l'amministrazione risponda del mancato recapito dovuto al destinatario sconosciuto.
- Il mancato perfezionamento della notifica di una richiesta d'integrazione documentale non determina l'illegittimità del rigetto quando l'amministrazione abbia successivamente notificato il preavviso di rigetto sia al datore di lavoro sia al lavoratore, offrendo una concreta possibilità di produrre la documentazione e presentare osservazioni, rimasta inutilizzata.
- La violazione delle garanzie partecipative assume rilievo invalidante soltanto in presenza di un concreto pregiudizio difensivo; chi la deduce deve indicare e, almeno in principio, dimostrare gli elementi che avrebbe potuto tempestivamente introdurre nel procedimento e che avrebbero potuto incidere sulla decisione.
- La mancata traduzione di un provvedimento destinato a uno straniero non ne determina l'invalidità quando lo straniero abbia potuto impugnarlo tempestivamente e svolgere compiutamente le proprie difese, in assenza di una concreta lesione del diritto di difesa.
- Quando gli interessati omettano di rispondere alle richieste istruttorie e al preavviso di rigetto, impedendo la verifica dei requisiti normativi, il rigetto della domanda può costituire atto dovuto e non è imputabile a difetto di istruttoria dell'amministrazione.
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