Cassazione Civile, Ordinanza n. 11739/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia riguarda rapporti di conto corrente bancario e conti anticipi nei quali la società correntista, insieme a tre fideiussori, ha agito per la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate dalla banca a titolo di interessi anatocistici, interessi usurari e commissioni di massimo scoperto, oltre che per l’accertamento dell’illegittimità di ulteriori addebiti. In primo grado il Tribunale ha accolto solo in parte la domanda, riconoscendo una somma a titolo di indebito e rigettando il risarcimento danni, oltre ad accogliere parzialmente la riconvenzionale della banca. In appello è stata contestata, tra l’altro, la declaratoria di prescrizione delle rimesse anteriori al 16.5.2004, la qualificazione delle rimesse come solutorie e non ripristinatorie, la mancanza di prova degli affidamenti di fatto, il rigetto dell’istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e la mancata acquisizione della documentazione bancaria ex art. 119 TUB. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti otto motivi: violazione degli artt. 119 TUB e 210 c.p.c. per il rigetto dell’istanza di esibizione; violazione di norme processuali e sostanziali in tema di domanda sugli affidamenti di fatto; omessa pronuncia e vizi sulla prescrizione; errata qualificazione delle rimesse e del termine iniziale di prescrizione; violazione della disciplina su interessi, capitalizzazione, usura e commissioni di massimo scoperto; mancata ammissione di una c.t.u. integrativa; erronea regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l’istanza di esibizione era generica, non preceduta da previa richiesta alla banca e comunque non idonea a sovvertire il riparto dell’onere probatorio; ha ritenuto inammissibili i motivi successivi perché diretti in larga parte a ottenere un nuovo esame del merito, privi di autosufficienza o comunque infondati alla luce dei principi già affermati in tema di prescrizione delle rimesse bancarie e di prova dell’apertura di credito, che richiede la forma scritta a pena di nullità salvo specifica previsione nel contratto di conto corrente. I motivi collegati al diniego dell’esibizione documentale e della c.t.u. sono stati respinti come conseguenziali all’inammissibilità del primo. Anche il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile per mancanza di una effettiva censura. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 119 d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)
Il cliente ha diritto di ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle singole operazioni degli ultimi dieci anni; tale diritto può essere fatto valere in giudizio tramite istanza ex art. 210 c.p.c. solo se la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e questa non abbia ottemperato senza giustificazione.
L’ordine di esibizione ha natura residuale e non può essere usato in modo esplorativo o generico, né per sovvertire il riparto dell’onere probatorio; richiede specifica indicazione dei documenti e giustificazione dell’impossibilità di procurarseli autonomamente.
La Corte esclude l’omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque affrontato la questione o l’abbia risolta implicitamente nei limiti della motivazione data.
Le censure che mirano a un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio sono inammissibili in cassazione.
La doglianza non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio.
Non è consentito introdurre in appello questioni o allegazioni nuove, né sollecitare in cassazione un riesame di accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
L’apertura di credito deve risultare da pattuizione scritta, a pena di nullità, salvo che sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente scritto.
La disciplina dell’apertura di credito rileva ai fini della qualificazione delle rimesse come ripristinatorie o solutorie e, quindi, del decorso della prescrizione.
La decorrenza della prescrizione è collegata alla possibilità per il titolare di far valere il diritto; la qualificazione delle rimesse incide sul dies a quo.
Invocato per sostenere l’estinzione e il trasferimento dei saldi tra rapporti di conto corrente, ma la censura è stata ritenuta meramente fattuale e quindi inammissibile.
Richiamato in relazione alla prospettata continuazione dei rapporti di conto corrente su altri conti senza soluzione di continuità.
Richiamato nel contesto della contestazione sugli interessi applicati in conto corrente.
Richiamato nella doglianza relativa all’usura e agli interessi applicati nel rapporto bancario.
Richiamata nella censura sull’usura bancaria.
Richiamato per la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio integrativa.
Richiamato per la richiesta di c.t.u. previa acquisizione della documentazione bancaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di documentazione bancaria, l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è ammissibile solo se non ha carattere esplorativo, indica specificamente i documenti richiesti e dimostra il previo tentativo di acquisirli dalla banca ai sensi dell’art. 119 TUB.
- L’ordine di esibizione non può essere utilizzato per colmare in modo generico le lacune probatorie della parte attrice, perché resta fermo il principio di distribuzione dell’onere della prova.
- Nei giudizi di ripetizione di indebito su conto corrente, l’eccezione di prescrizione delle rimesse può essere validamente proposta dal creditore-banca con la semplice allegazione dell’inerzia del titolare e della volontà di profittarne, senza necessità di indicare analiticamente ogni rimessa solutoria.
- Per far valere l’esistenza di un’apertura di credito utile a qualificare le rimesse come ripristinatorie, occorre una prova documentale conforme alla forma scritta richiesta dalla disciplina bancaria; non bastano elementi indiretti o meramente contabili come il libro fidi o regolamenti interni.
- Le censure che mirano a contestare la ricostruzione dei rapporti dare/avere, la qualificazione delle rimesse o la continuità tra diversi conti sono, se fondate su una diversa lettura dei fatti, inammissibili in cassazione quando richiedono un nuovo accertamento di merito.
- Se la censura principale sull’acquisizione documentale è inammissibile, sono parimenti inammissibili le doglianze consequenziali relative alla consulenza tecnica d’ufficio e alle ulteriori conseguenze istruttorie.
- Il motivo sulle spese deve contenere una specifica critica della statuizione impugnata; in difetto, è inammissibile.
Come è indicizzato
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