Sentenza n. 4006/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento - del provvedimento silentemente formatosi sull'istanza di accesso alla documentazione presentata dal ricorrente in data 11 febbraio 2026, per ottenere: 1. Documentazione relativa all'autorizzazione per l'apertura della strada: - Istanza di autorizzazione per l'apertura della strada di accesso al centro commerciale Conad che si immette su via Vicinale De Simone - Via Provinciale per Schiava; - Provvedimento di autorizzazione rilasciato dal Comune di Tufino; - Elaborati tecnici allegati all'istanza (planimetrie, sezioni, relazioni tecniche); - Eventuali prescrizioni di sicurezza imposte nell'autorizzazione per l'intersezione stradale; 2. Documentazione relativa alla segnaletica stradale dell'intersezione: - Ordinanze sindacali relative alla regolamentazione della segnaletica nell'intersezione; - Progetti della segnaletica stradale prevista per l'intersezione; - Eventuali prescrizioni di sicurezza per l'area di intersezione; - Corrispondenza con la Polizia Municipale relativa alla segnaletica dell'intersezione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso documentale relativa all’autorizzazione per l’apertura di una strada e alla segnaletica stradale dell’intersezione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario frontista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un terreno nel Comune di Comiziano, ha dedotto che il Comune di Tufino avrebbe autorizzato l’apertura di una strada intersecante la viabilità prospiciente la sua proprietà senza predisporre adeguata segnaletica, creando una situazione di pericolo per la circolazione, più volte segnalata senza riscontro. In data 11 febbraio 2026 ha presentato un’istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, chiedendo la documentazione relativa all’autorizzazione dell’apertura della strada, agli elaborati tecnici e alle prescrizioni di sicurezza, nonché gli atti concernenti la regolamentazione della viabilità e della segnaletica, comprese le ordinanze sindacali, i progetti e la corrispondenza con la Polizia Municipale. A fronte del mancato riscontro nel termine previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, ha impugnato il silenzio-rigetto, deducendo il proprio interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti, strumentale alla tutela della sicurezza della proprietà frontista e alla valutazione di eventuali iniziative giuridiche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto la legittimazione del ricorrente, ritenendo che la qualità di proprietario frontista integri una posizione qualificata e differenziata e che la documentazione richiesta sia funzionale alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante, anche in via potenziale o strumentale. L’istanza era adeguatamente motivata dalla necessità di verificare la regolarità dell’apertura della strada e l’esistenza di prescrizioni relative alla sicurezza della circolazione. Il Comune, non costituitosi, non ha adottato né un provvedimento espresso di diniego motivato né un’attestazione di inesistenza degli atti, omettendo inoltre di rilasciare la documentazione. Il giudice ha quindi ritenuto illegittimo il silenzio-rigetto per violazione degli artt. 22 e 25 della legge n. 241/1990, annullandolo e ordinando al Comune di consentire l’accesso e l’estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per gli atti inesistenti o irreperibili, il Comune deve rilasciare formale attestazione. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso documentale spetta quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente rilevante e strumentale alla sua tutela.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il mancato riscontro dell’amministrazione nel termine previsto determina il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, che può essere impugnato; l’amministrazione deve comunque adottare un diniego motivato o attestare formalmente l’inesistenza degli atti richiesti.
Massime di principio
- La qualità di proprietario frontista di un’area interessata da un’intersezione stradale e da una prospettata situazione di pericolo integra un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti relativi all’autorizzazione dell’opera e alla regolamentazione della viabilità.
- L’accesso documentale è legittimo quando la conoscenza degli atti sia funzionale, anche solo in via potenziale o strumentale, alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante; non è necessario che sia già stata intrapresa un’azione giudiziaria.
- In presenza di un’istanza di accesso adeguatamente motivata, l’amministrazione non può rimanere inerte: deve consentire l’accesso, adottare un diniego espresso e motivato oppure attestare formalmente l’inesistenza o l’irreperibilità della documentazione.
- Il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso è illegittimo quando l’amministrazione non abbia fornito né la documentazione richiesta né una motivata determinazione negativa.
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