Cassazione Penale, Sentenza n. 22363/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su due motivi: (1) violazione degli artt. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., art. 24 Cost. e art. 6 CEDU, per non aver dichiarato o eletto domicilio nell'atto di appello; il ricorrente sosteneva che il richiamo al frontespizio della sentenza appellata (che conteneva riferimenti a precedente elezione/dichiarazione di domicilio) avrebbe consentito l'individuazione immediata del luogo di notifica e quindi dovesse sanare la mancanza formale; (2) violazione dell'art. 587 cod. proc. pen., deducendo che gli effetti dell'impugnazione regolare proposta dal coimputato Khaled Khemiri (non fondata su motivi esclusivamente personali) dovevano estendersi anche al ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la mancata allegazione o il mancato richiamo espresso e specifico alla dichiarazione/elezione di domicilio nell'atto di impugnazione costituisce un vizio radicale che non è sanabile ex post, alla stregua dell'interpretazione consolidata della disciplina delle impugnazioni. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che, essendo stato l'appello del coimputato Khemiri ritenuto ammissibile e avendo il giudice di merito dichiarato estinto per prescrizione il reato a suo carico, gli effetti favorevoli (estinzioni per prescrizione) devono estendersi anche al ricorrente ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.; conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato ascritto al ricorrente è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)
Impone, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, l'onere di allegare o di riferirsi in modo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio; la mancanza di tale requisito è vizio radicale dell'impugnazione e non è sanabile ex post salvo il caso in cui l'atto stesso contenga il richiamo espresso e specifico alla dichiarazione/elegazione esistente nel fascicolo.
art. 587, comma 1, cod. proc. pen.
"Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati"
L'impugnazione valida e favorevole proposta da un imputato può estendersi agli altri concorrenti quando i motivi non siano esclusivamente personali; tale estensione può produrre, ad esempio, la declaratoria di estinzione del reato (prescrizione) anche in favore dei coimputati che non abbiano proposto valida impugnazione.
legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato la previsione normativa (art. 581, comma 1-ter) ma la Corte ha richiamato che la disciplina antecedente continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, considerando il principio di applicazione della legge vigente al momento del compimento dell'atto (art. 11 preleggi).
d.lgs. n. 150 del 2022
Ricondotto nella motivazione come parte del contesto legislativo che manifesta la volontà di promuovere impugnazioni consapevoli e assicurare la celere e certa notificazione dell'atto introduttivo del giudizio d'appello.
art. 11 preleggi
Principio per cui alle impugnazioni deve farsi riferimento alla disciplina vigente al momento del compimento dell'atto impugnatorio; ne deriva che regole procedural-formali applicabili sono quelle in vigore quando l'atto è stato compiuto.
artt. 110, 56, 624-bis cod. pen.
Norme sostanziali che identificano il reato attribuito al ricorrente (concorso nel reato, tentativo, e la specifica fattispecie di furto in abitazione).
Sezioni Unite, sentenza n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)
Ha enunciato il principio secondo il quale l'onere del deposito dell'elezione o dichiarazione di domicilio previsto dall'art. 581 può essere assolto anche tramite un richiamo espresso e specifico, contenuto nell'atto d'impugnazione, a una precedente dichiarazione/elegazione e alla sua collocazione nel fascicolo, purché tale richiamo consenta l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione.
Sezioni Unite Cacciapuoti, sentenza n. 9 del 24/03/1995
Ha chiarito la portata dell'art. 587 riguardo all'estensione dell'impugnazione in favore dei coimputati, come rimedio che può revocare il giudicato sostanziale a favore del non impugnante quando si verifica l'evento favorevole derivante dall'impugnazione valida dell'altro imputato.
Massime di principio
- La mancata indicazione o allegazione della dichiarazione/e elezione di domicilio nell'atto di impugnazione è un vizio formale che, se non adeguatamente sanato nell'atto stesso attraverso un richiamo espresso e specifico (con indicazione della collocazione nel fascicolo), determina l'inammissibilità dell'appello e non è sanabile tramite fatti successivi (ad es. notifica regolare del decreto di citazione).
- Per valutare quale disciplina procedurale si applichi a un'impugnazione occorre considerare la legge vigente al momento del compimento dell'atto (art. 11 preleggi); cambiamenti normativi successivi non incidono sugli effetti dell'atto già perfezionato.
- Se uno dei coimputati propone valida impugnazione e ottiene un esito favorevole (es. declaratoria di estinzione del reato per prescrizione), tale effetto può estendersi ai coimputati che non hanno impugnato o la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile, purché i motivi non siano esclusivamente personali (art. 587 cod. proc. pen.).
- In procedimenti plurimi occorre valutare separatamente la validità formale delle impugnazioni di ciascun imputato, ma non si possono creare disparità di trattamento quando una decisione favorevole ottenuta da un imputato debba giovare anche agli altri in pari posizione sostanziale.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, il difensore deve sempre allegare la procura speciale (se richiesta) e dichiarare o eleggere domicilio nell'atto di impugnazione oppure fare un richiamo espresso e specifico a una dichiarazione/elegazione precedente indicando la sua collocazione nel fascicolo, così da consentire la notifica certa degli atti di impugnazione.
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