Cassazione Civile, Ordinanza n. 10007/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di vendita avente ad oggetto un immobile da costruire. Il promissario acquirente aveva agito per ottenere il riconoscimento del proprio legittimo recesso dal preliminare e la condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria. La caparra era stata materialmente versata dalla madre dell'acquirente per conto di quest'ultimo, circostanza valorizzata dal venditore per sostenere l'assenza di domanda in favore del figlio e, inoltre, l'insussistenza di un proprio inadempimento. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse pronunciato ultra petita riconoscendo il diritto al doppio della caparra nonostante la domanda non fosse stata formulata dal promissario acquirente; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1453 c.c., sostenendo che il ritardo nella consegna non integrasse inadempimento imputabile perché, al momento del preliminare, mancava ancora il titolo edilizio e il termine era solo indicativo; con il terzo ha denunciato violazione dell'art. 1385 c.c., deducendo che, escluso l'inadempimento, avrebbe dovuto accogliersi la domanda riconvenzionale di restituzione della caparra versata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva pronunciato extra petita: aveva semplicemente interpretato la domanda nel suo contenuto sostanziale e ricondotto il diritto al doppio della caparra alla posizione della parte contrattuale che aveva imputato a caparra il versamento eseguito per suo conto dalla madre. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato: la censura non ha colto la ratio decidendi, fondata sulla mancata specifica contestazione in appello e, nel merito, su elementi univoci che dimostravano il notevole ritardo nell'avvio dei lavori e il mancato rispetto del termine di consegna. Il terzo motivo è stato ritenuto logicamente assorbito. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda il petitum come bene della vita richiesto; non impedisce al giudice di decidere sulla base di una ricostruzione autonoma dei fatti o di una norma diversa, purché la statuizione trovi corrispondenza nei fatti allegati e ritualmente acquisiti al contraddittorio.
art. 1453 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza dell'inadempimento; la Corte reputa però la censura inammissibile e comunque infondata, perché il ritardo nella consegna dell'immobile risultava imputabile e non scalfito dalle deduzioni difensive.
art. 1385 c.c.
consente alla parte contrattuale che abbia versato o imputato a caparra confirmatoria un pagamento effettuato per suo conto di far valere gli effetti della caparra; nel caso concreto è stata ritenuta legittima la domanda di pagamento del doppio della caparra in capo alla parte del contratto, anche se la somma era stata materialmente versata dalla madre.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato va verificato sul bene della vita domandato e non sulla sola formula letterale della domanda; non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice attribuisce tutela in base ai fatti allegati e al contraddittorio, anche utilizzando una diversa qualificazione giuridica.
- Nel giudizio di legittimità la censura di violazione di legge non può prescindere dal confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione è fondata anche su una preliminare declaratoria di specificità del motivo di appello, il ricorrente deve attaccare tale passaggio in modo puntuale.
- L'inadempimento del promittente venditore in un preliminare relativo a immobile da costruire può essere desunto dal mancato rispetto del termine di consegna quando il ritardo sia notevole e risulti incompatibile con la normale tollerabilità, specie se al momento del contratto vi erano rassicurazioni circa l'esistenza dei necessari titoli e autorizzazioni.
- La domanda di restituzione o di pagamento del doppio della caparra confirmatoria spetta alla parte del contratto che ha assunto la posizione sostanziale di promissario acquirente o di promittente venditore, anche se il versamento materiale sia stato eseguito da un terzo per suo conto, purché il pagamento sia imputato al rapporto contrattuale.
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