Circolare numero 10 del 12-1-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, per effetto della mancata corresponsione di alcuno scatto di contingenza ai lavoratori dipendenti nel 1992, dal 1 gennaio 1993 non spetta alcun incremento degli importi di indennità di mobilità, trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia e integrazioni salariali. Inoltre, poiché l’aliquota contributiva per gli apprendisti è passata dal 5,54% al 5,74%, le prestazioni che devono essere ridotte in misura pari a tale aliquota vanno ulteriormente decurtate dello 0,20%. Sono indicati i nuovi importi massimi netti e lordi per le prestazioni interessate e la decorrenza specifica per le integrazioni salariali.
Adeguamento importi indennità di mobilità, trattamento speciale di disoccupazione edilizia e integrazioni salariali dal 1 gennaio 1993
Adeguamento di indennità di mobilità, disoccupazione edilizia e integrazioni salariali dal 1 gennaio 1993
La circolare definisce i nuovi importi applicabili dal 1 gennaio 1993 alle principali prestazioni previdenziali interessate, tenendo conto sia della mancata maturazione di scatti di contingenza nel 1992 sia dell’aumento dell’aliquota contributiva per gli apprendisti. Vengono quindi stabiliti i limiti massimi netti e lordi, nonché la decorrenza della riduzione per le integrazioni salariali.
Presupposto normativo e mancato incremento
La circolare richiama il principio secondo cui gli importi dell’indennità di mobilità, del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia e delle integrazioni salariali devono essere adeguati dal 1 gennaio di ogni anno in misura pari all’80% dell’indennità di contingenza maturata nell’anno precedente. Poiché nel 1992 ai lavoratori dipendenti non è stato corrisposto alcuno scatto di contingenza, dal 1 gennaio 1993 tali prestazioni non possono beneficiare di alcun aumento.
Riduzione per variazione dell’aliquota contributiva degli apprendisti
La circolare applica inoltre l’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, secondo cui le somme corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali da commisurare a una percentuale della retribuzione non inferiore all’80% devono essere ridotte dell’importo derivante dall’applicazione delle aliquote contributive previste per gli apprendisti. In seguito all’art. 5, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, l’aliquota contributiva per gli apprendisti è passata dal 5,54% al 5,74% dal 1 gennaio 1993; da tale data, dunque, gli importi interessati devono essere ridotti in misura corrispondente alla nuova aliquota, pari allo 0,20%.
Indennità di mobilità
Per l’indennità di mobilità, limitatamente ai primi dodici mesi di erogazione, dal 1 gennaio 1993 l’importo massimo netto mensile è fissato in L. 1.176.385, con corrispondente importo lordo di L. 1.248.021. La circolare precisa che anche gli importi netti inferiori al massimo devono essere ridotti nella misura dello 0,20%.
Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia
Per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, dal 1 gennaio 1993 l’importo massimo netto mensile è pari a L. 1.057.635, corrispondente a un importo lordo di L. 1.122.040. Anche in questo caso, tutti gli importi netti inferiori al massimo devono essere ridotti dello 0,20% a decorrere dalla stessa data.
Integrazioni salariali
Per le integrazioni salariali la riduzione deve essere operata a decorrere dal periodo settimanale in corso al 1 gennaio 1993, cioè dal 28 dicembre 1992. Per tale decorrenza, il limite massimo mensile entro cui va contenuto, nei casi previsti, il relativo importo è rideterminato in L. 1.176.385 mensili, pari a un importo lordo di L. 1.248.021.
Punti principali
Mancato adeguamento per assenza di contingenza nel 1992
Poiché nel 1992 ai lavoratori dipendenti non è stato corrisposto alcuno scatto di indennità di contingenza, dal 1 gennaio 1993 gli importi dell’indennità di mobilità, del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia e delle integrazioni salariali non possono essere incrementati come avvenuto negli anni precedenti.
Riduzione collegata all’aliquota contributiva apprendisti
Ai sensi dell’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le prestazioni previdenziali commisurate ad una percentuale della retribuzione non inferiore all’80% devono essere ridotte in misura pari all’importo derivante dall’applicazione delle aliquote contributive previste per gli apprendisti. Dal 1 gennaio 1993, per effetto dell’aumento dell’aliquota apprendisti dal 5,54% al 5,74% disposto dall’art. 5, comma 1, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, la riduzione deve essere effettuata nella nuova misura.
Nuovi importi dell’indennità di mobilità
Dal 1 gennaio 1993 l’importo netto massimo mensile dell’indennità di mobilità, limitatamente ai primi dodici mesi di erogazione, è fissato in L. 1.176.385, corrispondenti a un importo lordo di L. 1.248.021. Gli importi netti inferiori al massimo devono comunque essere ridotti dello 0,20%.
Nuovi importi del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia
Dal 1 gennaio 1993 l’importo netto massimo mensile del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia è fissato in L. 1.057.635, corrispondenti a un importo lordo di L. 1.122.040. Anche gli importi netti inferiori al massimo devono essere ridotti dello 0,20% dalla stessa data.
Decorrenza e importo massimo delle integrazioni salariali
Per le integrazioni salariali la riduzione decorre dal periodo settimanale in corso al 1 gennaio 1993, cioè dal 28 dicembre 1992. Il limite massimo mensile entro cui contenere, nei casi previsti, il relativo importo è rideterminato in L. 1.176.385 mensili, pari a un importo lordo di L. 1.248.021.
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