Circolare numero 9 del 12-1-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali novità del D.L. 11 dicembre 1992, n. 478 in materia di mobilità, iscrizione nelle liste e incompatibilità tra prestazioni di disoccupazione e pensioni. Vengono richiamate le modifiche già previste dal D.L. n. 398/1992, poi decaduto, ma considerate efficaci dal 9 ottobre 1992, e si precisa che le norme sull’incompatibilità pensione-disoccupazione sono operative dal 15 dicembre 1992. Sono inoltre fornite indicazioni operative per la gestione delle domande e dei pagamenti, con attenzione ai casi già in corso e alle diverse decorrenze delle pensioni.
Modifiche al regime di mobilità e disoccupazione introdotte dal D.L. n. 478/1992
Modifiche al regime di mobilità e disoccupazione introdotte dal D.L. n. 478/1992
La circolare esamina le innovazioni recate dal D.L. 11 dicembre 1992, n. 478 in materia di liste di mobilità, indennità di mobilità e incompatibilità tra prestazioni di disoccupazione e pensioni. Viene chiarito che alcune disposizioni reiterano norme già contenute nel D.L. n. 398/1992, decaduto, ma da considerarsi efficaci dal 9 ottobre 1992; le norme sull’incompatibilità pensione-disoccupazione, invece, operano dal 15 dicembre 1992.
Estensione della tutela ai lavoratori delle piccole imprese
L’art. 1 del decreto amplia l’ambito applicativo della legge n. 223/1991 estendendo la disciplina della mobilità ai lavoratori licenziati da imprese industriali non edili con organico da 5 a 15 dipendenti, purché le imprese siano costituite e operanti in aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88 e nelle aree del Mezzogiorno richiamate dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.
Tale estensione riguarda i licenziamenti intervenuti o che intervengano tra il 9 ottobre 1992 e il 31 dicembre 1993 e si applica solo ai lavoratori residenti, alla data del licenziamento, in una delle aree indicate. Rimane necessario il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 16 della legge n. 223/1991 per poter accedere all’indennità di mobilità.
Iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori di imprese fino a 15 dipendenti
L’art. 1, comma 1, consente fino al 31 dicembre 1994 l’iscrizione nelle liste di mobilità ai lavoratori di imprese che occupano fino a 15 dipendenti, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento e i relativi motivi.
L’iscrizione non è automatica: il lavoratore deve presentare domanda entro 60 giorni dal licenziamento alla Sezione circoscrizionale per l’impiego territorialmente competente. La circolare precisa che, in tali casi, l’iscrizione nelle liste non dà diritto all’indennità di mobilità prevista dall’art. 7 della legge n. 223/1991.
Cancellazione dalle liste per chi non percepisce l’indennità
L’art. 1, comma 3, stabilisce che i lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità e privi del trattamento economico devono essere cancellati alle stesse scadenze previste per i lavoratori che hanno titolo all’indennità di mobilità. La durata dell’iscrizione va quindi determinata considerando l’età del lavoratore al momento del licenziamento e l’ubicazione dell’unità produttiva di provenienza.
La circolare estende tale criterio anche ai lavoratori licenziati e posti in mobilità prima dell’entrata in vigore del decreto che non abbiano fruito dell’indennità per qualsiasi ragione, come ad esempio la mancanza di requisiti soggettivi o la presentazione tardiva della domanda.
Prolungamento dell’indennità di mobilità fino alla pensione
L’art. 1, comma 4, estende ai lavoratori collocati in mobilità nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 1993 la possibilità di ottenere il prolungamento dell’indennità fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia o fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità, secondo i criteri già previsti dall’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991.
La circolare rinvia, per le modalità applicative, al punto 3.2 "Disposizioni particolari" della circolare n. 3 del 2 gennaio 1992.
Incompatibilità tra pensioni dirette e prestazioni di disoccupazione
L’art. 5 del D.L. n. 478/1992 introduce, dal 15 dicembre 1992, un regime generale di incompatibilità tra:
- trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione;
- indennità di mobilità;
- trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti;
- trattamenti a carico degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’AGO;
- gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- trattamenti di pensionamento anticipato.
La norma comporta che, dalla data indicata, il lavoratore titolare di una pensione diretta non può percepire prestazioni di disoccupazione, né le relative prestazioni accessorie, quali assegno per il nucleo familiare, accredito di contribuzione figurativa e assegno natalizio previsto dalla legge 23 dicembre 1949, n. 952.
La circolare rinvia a successive istruzioni per l’eventuale incompatibilità, nel periodo 11 agosto 1991-14 dicembre 1992, tra pensionamenti anticipati ex artt. 27 e 29 della legge n. 223/1991 e indennità di mobilità.
Istruzioni operative per la gestione delle domande e dei pagamenti
Per evitare erogazioni indebite dopo il 14 dicembre 1992, le SAP devono inviare agli organi erogatori una lettera con cui si chiede di non corrispondere prestazioni ai pensionati per periodi successivi a tale data e di restituire immediatamente i modelli DS P.1.
L’individuazione dei soggetti esclusi dalle prestazioni di disoccupazione dal 15 dicembre 1992 avviene tramite i dati relativi alla pensione già presenti nel modello DS P.1 e utilizzati per la verifica dell’incumulabilità.
La circolare distingue poi le principali fattispecie operative:
- DS ordinaria e speciale con decorrenza anteriore al 15 dicembre 1992: se il soggetto è pensionato al 15 dicembre 1992, la prestazione si paga fino al 14 dicembre 1992; se la pensione decorre successivamente, il DS P1 riporta la dicitura di incompatibilità dalla data di decorrenza della pensione.
- DS ordinaria e speciale con decorrenza successiva al 14 dicembre 1992: le domande presentate da pensionati vanno acquisite con codice di reiezione immediata 4 e respinte con la motivazione che l’interessato è titolare di pensione; se la pensione decorre dopo la prestazione, la domanda può essere accolta con indicazione della data di insorgenza dell’incompatibilità.
- Proroghe di trattamenti speciali o indennità di mobilità transitorie: se la pensione decorre entro dicembre 1992, la proroga non può superare il 14 dicembre 1992; se la pensione decorre dopo dicembre 1992, il limite è l’ultimo giorno del mese precedente la decorrenza della pensione.
- Mobilità con decorrenza anteriore al 15 dicembre 1992: per i pensionati al 15 dicembre 1992 il calcolo indennizza fino al 14 dicembre 1992 e definisce la pratica; se la pensione decorre successivamente, il blocco dei pagamenti e la definizione della domanda avvengono dal primo giorno del mese di decorrenza della pensione o dalla data inserita nel pannello mobilità. L’acquisizione tardiva dei dati di pensione genera segnalazione automatica di importi a debito.
- Mobilità con decorrenza successiva al 14 dicembre 1992: le domande presentate da pensionati devono essere respinte con codice di reiezione immediata 4; per chi diviene pensionato successivamente, si applicano le stesse modalità di segnalazione previste per il caso precedente.
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti e per le prestazioni ordinarie e speciali di disoccupazione agricola la circolare rinvia a successive istruzioni.
Punti principali
Estensione dell’indennità di mobilità alle piccole imprese
L’indennità di mobilità viene estesa anche ai lavoratori licenziati da imprese industriali non edili con un organico tra 5 e 15 dipendenti, purché ubicate nelle aree di declino industriale individuate secondo l’obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88 e nelle aree del Mezzogiorno previste dal D.P.R. n. 218/1978. L’estensione vale per i licenziamenti intervenuti o intervenienti tra il 9 ottobre 1992 e il 31 dicembre 1993 ed è limitata ai lavoratori residenti, alla data del licenziamento, in una delle aree indicate. Restano necessari i requisiti soggettivi dell’art. 16 della legge n. 223/1991.
Iscrizione nelle liste di mobilità per i dipendenti di imprese fino a 15 dipendenti
Fino al 31 dicembre 1994 i lavoratori di imprese con non più di 15 dipendenti, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, possono iscriversi nelle liste di mobilità. La comunicazione del licenziamento e dei motivi deve essere fatta per iscritto dal datore di lavoro. L’iscrizione non avviene d’ufficio ma deve essere richiesta dal lavoratore entro 60 giorni dal licenziamento alla Sezione circoscrizionale per l’impiego competente. Per tali lavoratori non spetta però l’indennità di mobilità.
Durata dell’iscrizione nelle liste di mobilità per chi non percepisce l’indennità
I lavoratori iscritti nelle liste ma privi del diritto all’indennità di mobilità vengono cancellati alle stesse scadenze previste per chi percepisce la prestazione, in base all’età al momento del licenziamento e all’ubicazione dell’unità produttiva. Il criterio si applica anche ai lavoratori licenziati e posti in mobilità prima dell’entrata in vigore del decreto che, per qualsiasi motivo, non abbiano beneficiato dell’indennità, inclusi i casi di mancanza di requisiti soggettivi o di domanda tardiva.
Prolungamento dell’indennità di mobilità fino alla pensione
Viene estesa ai lavoratori collocati in mobilità nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 1993 la possibilità di ottenere il prolungamento dell’indennità fino al raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia o fino alla maturazione della pensione di anzianità, nei limiti già previsti dall’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991. La circolare rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 3 del 2 gennaio 1992 per l’applicazione concreta dei criteri.
Incompatibilità tra pensioni dirette e prestazioni di disoccupazione
Dal 15 dicembre 1992 i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l’indennità di mobilità sono incompatibili con tutti i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’AGO e delle gestioni sostitutive, esonerative, esclusive e speciali dei lavoratori autonomi, nonché con i trattamenti di pensionamento anticipato. L’incompatibilità opera quindi verso ogni pensione diretta, inclusi assegni di invalidità e pensioni anticipate, e fa cessare o impedisce il diritto alle prestazioni di disoccupazione e alle connesse prestazioni accessorie, come assegno per il nucleo familiare, contribuzione figurativa e assegno natalizio.
Indicazioni operative per la gestione delle pratiche
Per evitare pagamenti indebiti dopo il 14 dicembre 1992, le SAP devono avvisare gli organi erogatori di non corrispondere prestazioni ai pensionati per periodi successivi a tale data e di restituire i modelli DS P.1. La circolare disciplina poi, in modo distinto, i casi di disoccupazione ordinaria e speciale e di mobilità con decorrenza anteriore o successiva al 15 dicembre 1992, indicando quando la procedura deve limitare il pagamento al 14 dicembre 1992, quando respingere la domanda con codice di reiezione immediata 4 e quando bloccare le prestazioni dalla decorrenza della pensione. Sono inoltre fornite regole specifiche per proroghe di trattamenti speciali o indennità di mobilità transitorie.
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