Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 5859 del 07-03-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio chiarisce il trattamento delle rivalutazioni del TFR conferito a previdenza complementare e al Fondo di Tesoreria, le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva, la compilazione del flusso EMens, l’uso dei nuovi codici DM10 per misure compensative e le relative istruzioni contabili.

TFR al Fondo di Tesoreria e a FONDINPS: rivalutazioni, imposta sostitutiva, EMens e misure compensative

TFR destinato al Fondo di Tesoreria e/o a FONDINPS: chiarimenti operativi, fiscali e contabili

Il documento fornisce precisazioni dell’INPS, anche alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, sul trattamento del TFR conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria. Vengono disciplinati la somma aggiuntiva connessa alle rivalutazioni, l’imposta sostitutiva, la compilazione del flusso EMens, le misure compensative ex art. 8 del DL 203/2005 e i relativi riflessi contabili.

Quadro normativo di riferimento

Il messaggio richiama in particolare:

  • la circolare Agenzia delle Entrate n. 70 del 18 dicembre 2007;
  • i decreti interministeriali Lavoro-Economia del 30 gennaio 2007, attuativi della legge finanziaria 2007;
  • l’art. 2120 c.c. in materia di rivalutazione del TFR;
  • il DL 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dalla legge finanziaria 2007;
  • il D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 11, comma 4.

Somme aggiuntive sulle quote di TFR conferite

Per le quote di TFR conferite in sede di prima devoluzione alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria, è prevista una somma aggiuntiva pari alle rivalutazioni calcolate ai sensi dell’art. 2120 c.c., rapportate al periodo tra la data di assunzione e quella di effettivo versamento.

Il messaggio precisa che:

  • al 31 dicembre 2007 il coefficiente di rivalutazione ex art. 2120 c.c. è pari al 3,485981%;
  • ai fini del versamento deve essere utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali, quindi 3,48%;
  • il richiamo all’art. 2120 c.c. vale come meccanismo per individuare un “tasso di interesse” coerente con questa tipologia di versamento.

Quanto agli effetti fiscali:

  • per il conferimento alle forme pensionistiche complementari, le somme aggiuntive sono componenti accessori della quota di TFR maturando e concorrono alla prestazione pensionistica tassata al momento dell’erogazione;
  • per il conferimento al Fondo di Tesoreria, le somme aggiuntive restano accessorie al TFR ma non incrementano la posizione individuale del lavoratore e non hanno rilievo fiscale per il dipendente.

Le modalità e i termini di versamento rinviano alle istruzioni già impartite con:

  • circolare n. 70 del 3 aprile 2007 per il Fondo di Tesoreria;
  • circolare n. 113 del 6 agosto 2007 e messaggio n. 22789 del 19 settembre 2007 per FONDINPS.

Compilazione del flusso EMens sulle somme aggiuntive

Ai fini EMens il messaggio distingue tra i versamenti effettuati con i diversi codici contributivi:

  • nell’elemento previsto a livello individuale va indicato l’importo versato sul DM10 con i codici CF01 e CF02, ma non quello riferito al codice CF11;
  • nell’elemento relativo al versamento con F24 va indicato quanto versato con la causale FOIN, comprensivo delle somme aggiuntive.

Rivalutazione del TFR versato al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva

Il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, oppure alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo i criteri dell’art. 2120 c.c. La rivalutazione netta dell’imposta sostitutiva va imputata alla posizione del singolo lavoratore, mentre il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.

Sull’imposta sostitutiva dell’11% gravante sulle rivalutazioni del TFR dal 2001, il messaggio chiarisce che:

  • l’applicazione e il versamento, sia per la rivalutazione maturata presso il datore di lavoro sia per quella maturata presso il Fondo di Tesoreria, spettano al datore di lavoro;
  • il versamento deve avvenire nei termini di cui all’art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 47/2000;
  • il datore di lavoro recupera poi l’importo versato per la rivalutazione della quota accantonata presso il Fondo di Tesoreria tramite conguaglio nella denuncia contributiva DM10, compensando il credito con i contributi dovuti per i dipendenti.

Il meccanismo viene indicato come operativo da subito per i rapporti di lavoro che cessano nel corso del 2008; per gli altri casi opera alla fine del 2008 e diviene a regime da tale momento.

Adempimenti del datore di lavoro in caso di cessazione e a fine anno

Per i lavoratori per i quali nel 2007 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria e il cui rapporto cessa nel corso del 2008, il datore di lavoro deve:

  • recuperare dal Fondo di Tesoreria le quote precedentemente versate, identificate con i codici PF10 e PF20;
  • includere nella somma recuperata la rivalutazione ex art. 2120 c.c. al netto dell’imposta sostitutiva;
  • riportare l’importo dell’imposta sostitutiva nel quadro D del DM10 con il nuovo codice PF30, avente il significato di “importo imposta sostitutiva TFR Fondo di Tesoreria”.

Le stesse operazioni di rivalutazione devono essere effettuate anche a fine anno per i lavoratori che proseguono il rapporto di lavoro.

EMens: indicazioni per la rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria

Nel flusso EMens deve essere indicato:

  • nell’elemento previsto, l’importo della rivalutazione ex art. 2120 c.c. delle quote TFR versate al Fondo di Tesoreria, rilevata a fine anno o alla cessazione, al lordo dell’imposta sostitutiva;
  • nell’elemento dedicato, l’imposta sostitutiva stessa.

Misure compensative ex art. 8 DL 203/2005: conferme e nuovi codici

Richiamata la circolare n. 4 del 14 gennaio 2008, il messaggio conferma che, per la fruizione mensile delle misure compensative, si utilizzano i codici TF13 e TF14.

Per i lavoratori neoassunti e per il recupero di periodi pregressi, sono istituiti nuovi codici:

  • TF15: “Rec arretrati Contr. DL 203/2005 prev. Compl.”;
  • TF16: “Rec arretrati Contr. DL 203/2005 Fondo Tesoreria”.

Se l’azienda non ha effettuato mensilmente il recupero della misura compensativa spettante, può conguagliare gli arretrati dalla prima denuncia utile con i codici TF15 e TF16.

Restituzione di misure compensative non spettanti

Se le aziende devono restituire quote di misure compensative già fruite in relazione a somme versate al Fondo di Tesoreria, devono:

  • determinare l’ammontare della misura compensativa fruita in eccedenza;
  • indicare l’importo da restituire nel quadro B/C del DM10 con il nuovo codice M123.

Per la restituzione di misure compensative connesse alla previdenza complementare, il relativo importo va indicato con il codice M124.

In corrispondenza di tali codici devono essere riportati solo:

  • il numero dei lavoratori interessati;
  • il relativo importo.

Non devono essere compilati i campi giornate e retribuzione.

Ambito di applicazione e limiti delle misure compensative

Le misure compensative riducono, in proporzione al TFR conferito da ciascun dipendente a previdenza complementare o versato al Fondo di Tesoreria, le aliquote intere delle contribuzioni minori dovute per ciascun lavoratore e per ciascun settore aziendale.

In caso di incapienza, il recupero può avvenire attingendo, fino a concorrenza della quota spettante, da qualunque altro contributo versato all’INPS, compreso l’IVS, ma non verso altri enti.

Il messaggio precisa inoltre che:

  • la misura compensativa non spetta per i lavoratori per i quali non è dovuto alcun contributo a carico del datore di lavoro, come gli assunti ex lege n. 407/1990 da imprese del Mezzogiorno o da imprese artigiane;
  • spetta invece integralmente, sempre in misura proporzionale al TFR conferito, per gli apprendisti;
  • per i lavoratori parzialmente agevolati, spetta in proporzione alla contribuzione ridotta.

Esempi applicativi sulle misure compensative

Il documento riporta tre esempi numerici per chiarire il calcolo:

  • un apprendista dipendente da azienda industriale con più di 9 e meno di 50 addetti, con TFR conferito al 40% a un fondo complementare: aliquota datoriale 10%, misura compensativa 0,076%, codice TF13;
  • un apprendista dipendente da azienda industriale con oltre 50 addetti, con TFR integralmente al Fondo di Tesoreria: aliquota datoriale 10%, misura compensativa 0,19%, codice TF14;
  • un operaio con TFR integralmente versato al Fondo di Tesoreria, assunto ex art. 8, comma 9, legge n. 407/1990, presso azienda industriale del centro-nord con oltre 50 addetti: vengono illustrati il calcolo dell’aliquota “nettizzata”, la contribuzione dovuta e la determinazione dell’importo da indicare con TF14.

Istruzioni contabili

Sul piano contabile, il messaggio dispone che:

  • gli importi versati all’Erario a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR e successivamente recuperati con il codice PF30 nel DM10 siano imputati ai conti di nuova istituzione TFR 30/112 per la competenza degli anni precedenti o TFR 30/172 per la competenza dell’anno in corso;
  • tali importi, pur rilevati separatamente, siano da ricomprendere tra le prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria;
  • i conti devono essere movimentati con il codice documento 95 soltanto tramite la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli DM10.

Per le misure compensative:

  • gli importi relativi a periodi pregressi e riferiti alla previdenza complementare, indicati con TF15, vanno imputati in Dare ai conti GAW 37/184 o GAW 37/114, a seconda della competenza;
  • gli importi relativi al Fondo di Tesoreria, indicati con TF16, vanno imputati in Dare ai conti GAW 37/185 o GAW 37/115, a seconda della competenza;
  • le quote non più spettanti, se indicate con M123, vanno imputate in Avere dei conti GAW 37/185 e GAW 37/115;
  • le quote non più spettanti, se indicate con M124, vanno imputate in Avere dei conti GAW 37/184 e GAW 37/114.

Il messaggio ricorda che i conti GAW 37/114, GAW 37/115, GAW 37/184 e GAW 37/185 sono stati istituiti con la circolare n. 4 del 14 gennaio 2008.

Note finali e precisazioni richiamate

Tra le note finali si precisa che:

  • per le assunzioni con quote arretrate dovute al Fondo collocate a cavallo dell’anno, si applicano i tassi di incremento riferiti all’anno precedente;
  • le contribuzioni oggetto di riduzione sono quelle dovute alla gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
  • l’esonero contributivo si applica prioritariamente ai contributi per assegni familiari, maternità e disoccupazione;
  • restano esclusi dalla riduzione il contributo al Fondo di garanzia ex art. 2 della legge n. 297/1982 e il contributo ex art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.