Cassazione Civile, Sentenza n. 6827/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rimborso delle ritenute operate dall'Amministrazione sulle somme riconosciute dal Tribunale di Viterbo a titolo di risarcimento per la reiterata instaurazione di contratti a tempo determinato (danno da precarietà/risarcimento pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione). La ricorrente deduceva che le somme avevano natura risarcitoria (danno da perdita di chance) e non costituiscono reddito imponibile ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 917/1986.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha annullato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle entrate riconoscendo il diritto al rimborso. La Corte ha ritenuto che il risarcimento corrisposto ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (danno da perdita di chance per illegittima reiterazione di contratti a termine in ambito pubblico) abbia natura esclusivamente risarcitoria e non costituisca sostituzione della retribuzione; pertanto non è soggetto a tassazione ai sensi dell'art. 6 TUIR. Sono compensate integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito; l'Agenzia delle entrate è condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità (liquidate in € 2.000,00 oltre oneri).
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
«i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».
La Corte richiama il principio secondo cui sono tassabili le indennità aventi funzione di reintegro di perdite effettive di reddito (lucro cessante). Tuttavia, esclude l'applicazione della norma al risarcimento corrisposto ex art. 36 d.lgs. 165/2001 quando la somma rappresenta una perdita di chance e non una sostituzione della retribuzione.
art. 36 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (comma 5)
Norma che vieta la trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato con la p.A. e riconosce il diritto al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di contratti a termine; la Corte interpreta il risarcimento previsto come danno da perdita di chance, di natura non reddituale e quindi non tassabile.
l. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5
Riferimento ai criteri e limiti applicabili nella quantificazione del risarcimento previsto per illegittima precarizzazione, citato per stabilire la misura del danno senza mutarne la natura risarcitoria.
Cass. SS.UU., sent. 15 marzo 2016, n. 5072 (giurisprudenza)
Pronuncia delle Sezioni Unite che qualifica il danno risarcibile ex art. 36 d.lgs. 165/2001 come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova in capo al lavoratore; utilizzata dalla Corte per sostenere la natura non reddituale del risarcimento.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra danno risarcitorio che reintegra perdite di reddito effettive (lucro cessante) e danno da perdita di chance: solo il primo rientra nella tassazione secondo l'art. 6 TUIR.
- I risarcimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 (illegittima reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego) sono spesso qualificabili come perdita di chance e, pertanto, non soggetti a tassazione come redditi da lavoro.
- La qualificazione operata dal giudice del lavoro è determinante: per ottenere il trattamento fiscale favorevole conviene che nella sentenza sia esplicitata la natura di 'perdita di chance' o comunque la mancanza di funzione sostitutiva della retribuzione.
- In caso di rifiuto o silenzio dell'Amministrazione finanziaria la via del rimborso e del ricorso tributario è percorribile e la Corte di Cassazione può decidere nel merito se non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Anche se l'importo viene determinato facendo riferimento a un numero di mensilità, ciò non implica automaticamente natura reddituale: va valutata la funzione sostitutiva o meramente risarcitoria dell'importo.
- In presenza di incertezze interpretative giurisprudenziali è possibile che le spese dei gradi di merito vengano compensate; tuttavia la parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese di legittimità.
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