Sentenza n. 1254/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35252 Comunicazione: CP700-4485359-P notificata all'azienda agricola in data 06 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2000/2001, 2002/03; - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35704 Comunicazione: CP700-4485468-P notificata all'azienda agricola in data 11 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2001/02 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazioni AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare per le campagne lattiero-casearie 2000/01, 2001/02 e 2002/03, nonché atti connessi relativi all’aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’annullamento delle comunicazioni AGEA notificate il 6 e l’11 ottobre 2022, con cui era stato ricalcolato il prelievo supplementare latte per complessivi euro 390.551,52 relativamente alle campagne 2000/01 e 2002/03 e per euro 31.362,24 relativamente alla campagna 2001/02. Il testo non espone specifici vizi di legittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto della sopravvenuta evoluzione normativa e amministrativa della controversia. AGEA ha riferito di avere annullato, con provvedimento del 25 novembre 2023, le comunicazioni di ricalcolo adottate prima dell’11 agosto 2023, tra cui quelle impugnate, sostenendo che esse fossero divenute inefficaci ex lege ai sensi dell’art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023. La ricorrente non si è opposta alla richiesta di definizione del giudizio, manifestando così il venir meno dell’interesse alla prosecuzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le comunicazioni impugnate hanno perso efficacia, sia per effetto della disciplina sopravvenuta sia per l’annullamento disposto da AGEA, e sono destinate a essere sostituite da nuove comunicazioni di rideterminazione del prelievo. Non ricorrevano invece i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa creditoria di AGEA non è venuta meno in assoluto, ma può essere nuovamente esercitata mediante un atto diversamente modulato e calibrato. L’interesse a ricorrere si trasferisce quindi sull’eventuale nuovo atto, mentre non sussiste più rispetto ai provvedimenti originari. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito e della particolare complessità dell’evoluzione normativa e contenziosa della materia.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023
È effettivamente orientamento consolidato di questo Tribunale che, nelle fattispecie come quelle per cui è causa, vi sia un’inefficacia ex lege del provvedimento impugnato, in quanto, ai sensi del citato art. 10-bis, comma 4, D.L. 69/2023, conv. modif. L. 103/2023, «tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti», dovendo l’Amministrazione procedere a rideterminare il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti, di talché non vi è più interesse ad ottenere l’annullamento di tale provvedimento.
La norma rende prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione e ne prevede la sostituzione con nuove comunicazioni fondate sui dati nazionali di produzione detenuti dall’Amministrazione; di conseguenza viene meno l’interesse ad annullare gli atti originari.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile -non essendovi margini per una pronunzia di cessazione della materia del contendere, la pretesa creditoria di Agea essendo in ogni caso ancora esplicabile, sia pure diversamente modulata e calibrata- per sopravvenuto difetto di interesse, giusta la cessazione di efficacia del primigenio provvedimento, caducato dalla medesima Agea, comechè destinato ad essere “sostituito” da una nuovo atto di “rideterminazione” della pretesa; atto avverso il quale si trasla l’interesse a ricorrere, quivi ormai insussistente.
Quando l’atto impugnato perde efficacia ed è destinato a essere sostituito, ma la pretesa sostanziale dell’amministrazione permane e può essere nuovamente esercitata, il giudizio è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non cessata la materia del contendere.
Massime di principio
- La perdita di efficacia ex lege dell’atto impugnato determina il sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento e conduce all’improcedibilità del ricorso, anche quando l’Amministrazione debba adottare un nuovo atto sostitutivo.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando l’Amministrazione non abbia rinunciato alla pretesa sostanziale, ma debba soltanto rinnovarla mediante un provvedimento diversamente formato; in tal caso permane la possibilità di esercitare la pretesa e l’interesse si trasferisce sull’eventuale nuovo atto.
- L’annullamento o la caducazione dell’atto originariamente impugnato rende improcedibile il giudizio se non residua un’utilità concreta e attuale per il ricorrente, ferma restando la possibilità di impugnare il successivo provvedimento sostitutivo.
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