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Regolamento

R.R. Puglia 11/2021

Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale 15 novembre 2017, n. 21: Regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva

Normativa regionaleR.R. Puglia 11/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il R.R. Puglia n. 21/2017 su braccata e girata: amplia e precisa composizione delle squadre, ospiti e ruoli, disciplina i corsi di formazione, integra la commissione tecnica, consente assegnazioni urgenti di nuove zone per i gruppi di girata, riduce da 6,5 a 6,0 mm il calibro minimo e introduce l’equipollenza dei titoli abilitanti conseguiti fuori Puglia. È stato però implicitamente abrogato dal R.R. 13/2021.

Modifiche al regolamento pugliese sulla caccia al cinghiale in forma collettiva

Modifiche al regolamento pugliese sulla caccia al cinghiale in forma collettiva

Il provvedimento modifica e integra il Regolamento regionale Puglia 15 novembre 2017, n. 21, che disciplina la caccia al cinghiale in forma collettiva. Le innovazioni riguardano organizzazione delle squadre e dei gruppi di girata, formazione, requisiti tecnici e riconoscimento dei titoli abilitanti esterni alla Regione.

Organizzazione della caccia in braccata e in girata

La disciplina aggiornata distingue con maggiore precisione tra caccia in braccata e caccia in girata.

Per la braccata:

  • l’azione si svolge in forma collettiva mediante poste fisse e uso di ausiliari con conduttori armati nella zona assegnata;
  • le squadre sono composte da un minimo di 15 a un massimo di 40 cacciatori, residenti in Puglia e abilitati alla caccia collettiva;
  • per ogni singola battuta il numero minimo di partecipanti è pari a 10 cacciatori;
  • non sono previsti limiti al numero di cani;
  • ciascun cacciatore può aderire ad una sola squadra nell’ambito regionale nella stessa stagione venatoria;
  • possono partecipare fino a 5 ospiti invitati dal caposquadra, purché in possesso dei requisiti di abilitazione previsti.

Per la girata:

  • l’azione si svolge in forma collettiva con poste fisse e un solo ausiliario abilitato, il limiere, con relativo conduttore abilitato;
  • il cane limiere deve essere condotto alla cinghia e non può essere sciolto se non nella fase finale di scovo, per ragioni di sicurezza ed efficacia;
  • ogni gruppo è composto da un conduttore del limiere, responsabile del gruppo e titolare delle stesse funzioni e obblighi del caposquadra, e da 4 a 20 cacciatori abilitati residenti in Regione;
  • il conduttore, anch’esso residente in Regione, nomina due sostituti tra i componenti del gruppo;
  • a ogni singola azione partecipano un conduttore di cane con funzione di limiere e da 4 a 10 cacciatori;
  • sono ammessi fino a 3 invitati designati dal conduttore, purché abilitati alla caccia collettiva.

Formazione e aggiornamento dei cacciatori

I corsi di formazione e aggiornamento per la caccia collettiva possono essere svolti, oltre che dalla Regione, anche da:

  • associazioni venatorie;
  • associazioni di protezione ambientale;
  • organizzazioni professionali agricole riconosciute;
  • altri soggetti pubblici o privati con specifica esperienza in materia.

L’attivazione di tali corsi richiede il parere dell’ISPRA e l’autorizzazione regionale. I corsi devono essere svolti unicamente da professionisti esperti in materia. La disciplina richiamata viene inoltre espressamente collegata agli aspetti di sicurezza, che devono essere recepiti nel regolamento interno di ogni squadra.

Regole interne e sicurezza

L’adempimento previsto dal regolamento originario, reso esplicitamente obbligatorio per tutte le attività considerate, integra il regolamento di ciascuna squadra, con particolare attenzione alla sicurezza. In tale ambito devono essere osservate le indicazioni formulate dagli uffici regionali competenti.

Commissione tecnica e gestione delle zone

La Commissione tecnica viene ampliata nella composizione, includendo, oltre al rappresentante dell’ATC, i capisquadra delle squadre regolarmente iscritte e autorizzate, oppure loro delegati.

Inoltre, per le finalità di gestione del territorio e dell’attività venatoria, l’ATC può, in caso di urgenza e per fronteggiare nuove circostanze determinate dalla presenza di cinghiali, assegnare ai gruppi di girata ulteriori zone non comprese tra quelle ordinarie, previa comunicazione alla Regione.

Requisiti tecnici delle munizioni

Viene modificato il parametro del calibro minimo: il valore di 6,5 mm è sostituito da 6,0 mm.

Equipollenza dei titoli abilitanti conseguiti fuori regione

È introdotta una disciplina specifica per l’equipollenza del titolo abilitante alla caccia collettiva al cinghiale conseguito fuori dalla Regione Puglia.

L’equipollenza è riconosciuta su istanza dell’interessato mediante verifica della corrispondenza tra i contenuti didattici del percorso formativo sostenuto e quelli indicati dall’ISPRA. La domanda deve essere presentata in via telematica, utilizzando l’apposito modulo regionale, e corredata dalla documentazione necessaria alla valutazione dei requisiti, nei termini di legge.

Ambito territoriale ed efficacia pratica

La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Puglia. Tuttavia il regolamento è indicato come implicitamente abrogato dal R.R. 13/2021, per cui non risulta oggi utile come fonte applicativa autonoma.

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