Sentenza del 26/02/2016 n. 1772 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - IMPOSTE DIRETTE - Black list - Deducibilità costi - Intesa commerciale - Apprezzabili margini di profitto e incremento fatturato - Interesse economico - Seconda esimente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa seconda esimente è stata ritenuta sussistente. La realizzazione di apprezzabili margini di profitto e il conseguente incremento del fatturato costituiscono riscontri oggettivi dell'effettivo interesse economico delle operazioni. Pertanto, i costi sostenuti per gli acquisti dal fornitore residente in un Paese a fiscalità privilegiata devono essere considerati deducibili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità dei costi sostenuti per l'acquisto di merci da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetta black list). L'Amministrazione finanziaria contestava la deduzione ritenendo non dimostrato l'effettivo interesse economico delle operazioni. Il contribuente ha invocato la seconda esimente prevista dall'art. 110, comma 11, TUIR, sostenendo che l'intesa commerciale con il fornitore estero aveva prodotto apprezzabili margini di profitto e un incremento del fatturato.
Norme richiamate
Art. 110, comma 11, TUIR
La norma consente la deducibilità dei costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata quando il contribuente dimostra l'effettivo interesse economico dell'operazione. Tale interesse può essere provato mediante elementi oggettivi, quali lo sviluppo dell'intesa commerciale, la produzione di apprezzabili margini di profitto e l'incremento del fatturato.
Massime di principio
- In caso di acquisti da fornitori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, la deducibilità dei costi non è automaticamente esclusa, ma richiede la prova dell'effettivo interesse economico dell'operazione.
- La prova può derivare da risultati economici concreti e documentabili, come margini di profitto apprezzabili, crescita del fatturato e sviluppo stabile dei rapporti commerciali.
- È opportuno conservare contratti, fatture, documentazione commerciale, analisi dei prezzi e dati contabili che dimostrino la reale utilità economica delle transazioni.
- La mera esistenza formale delle operazioni potrebbe non essere sufficiente: il contribuente deve dimostrare che gli acquisti rispondono a una logica imprenditoriale effettiva e non costituiscono operazioni prive di sostanza economica.
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