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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14130/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la domanda di sospensione dell'ordine di demolizione relativa a opere abusive. Il ricorrente contestava che gli fosse stata negata la legittimazione a presentare la domanda di sanatoria (art. 36 e art. 36-bis DPR 380/01) per effetto della presunta acquisizione al patrimonio comunale dopo 90 giorni dall'ordine di demolizione; sosteneva che la titolarità non sarebbe stata persa automaticamente, che non sarebbe stata trascritta l'acquisizione nei registri immobiliari, che le opere sarebbero pertinenziali rispetto a opera lecita e che, per sopravvenuto PUC e per la disciplina urbanistica vigente, potrebbe esservi una futura possibilità di sanatoria (anche richiamando art. 36-bis e la non applicabilità del requisito della doppia conformità a talune fattispecie). Inoltre denunciava una presunta contraddizione del giudice riguardo all'effetto estintivo della sanatoria sulle contravvenzioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e, nel merito, ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per opere realizzate senza permesso di costruire o in totale difformità diverse dalle ristrutturazioni "pesanti", la legittimazione a chiedere il permesso in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01 cessa con l'acquisizione al patrimonio comunale decorrente dai 90 giorni dall'ordine di demolizione (art. 31 comma 3). Ha spiegato che il richiamo in art. 36 alla decorrenza "e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative" va letto, alla stregua della sua collocazione testuale e sistematica, in relazione al procedimento speciale previsto per le ristrutturazioni "pesanti" (art. 33): per tali ristrutturazioni l'alternativa tra ripristino e sanzione pecuniaria comporta un diverso termine. Per le opere diverse dalle ristrutturazioni, l'inottemperanza determina acquisizione ope legis e irrogazione della sanzione (art. 31 commi 3,4,4-bis), per cui dopo l'acquisizione non sussiste più legittimazione a sanatoria. La mancanza di trascrizione è irrilevante perché l'acquisizione avviene ope legis; l'affermazione di pertinenzialità è ritenuta meramente assertiva e contrasta con il giudicato. È altresì esclusa l'applicabilità dell'art. 36-bis (parziale difformità) in assenza di un titolo originario a cui riferire le difformità. Infine, la Corte ha osservato che anche un eventuale permesso in sanatoria non estinguerebbe automaticamente le contravvenzioni penali; il ricorso è stato quindi rigettato e l'ordinanza impugnata confermata.

Norme richiamate

  • DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) - art. 36

    "fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, ((...)) e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda"

    La Corte interpreta l'art. 36 come vincolato ai termini indicati (art. 31 c.3 per le opere senza titolo e art.33 c.1 per le ristrutturazioni "pesanti"). Il richiamo a "e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative" va letto in relazione al regime speciale delle ristrutturazioni "pesanti"; non attribuisce un secondo termine autonono alle opere prive di titolo dopo l'acquisizione comunale.

  • DPR 6 giugno 2001, n. 380 - art. 36-bis

    La norma sulle difformità parziali si applica solo quando esiste un titolo abilitativo originario a cui rapportare la difformità. Nel caso di manufatti autonomi realizzati ex novo senza alcun titolo, l'art. 36-bis non è applicabile.

  • DPR 6 giugno 2001, n. 380 - art. 31 (commi 3, 4, 4-bis)

    "(comma 3) acquisizione dell'abuso al patrimonio comunale decorsi 90 giorni dalla notifica dell'ordine di demolizione... (comma 4) l'accertamento dell'inottemperanza ... costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari ... (comma 4-bis) l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga ... una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro"

    L'acquisizione al patrimonio comunale avviene ope legis dopo 90 giorni dall'ordine di demolizione e comporta la perdita della legittimazione a chiedere la sanatoria per le opere senza titolo. La trascrizione nei registri è conseguente all'accertamento formale e non condiziona l'acquisizione ope legis. Il comma 4-bis impone la sanzione pecuniaria oltre all'acquisizione per le fattispecie diverse dalle ristrutturazioni "pesanti".

  • DPR 6 giugno 2001, n. 380 - art. 33 (commi 1 e 2)

    "1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia ... sono rimossi ovvero demoliti ... entro il congruo termine stabilito ... decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso. 2. Qualora ... il ripristino ... non sia possibile, il dirigente ... irroga una sanzione pecuniaria ..."

    Per le ristrutturazioni "pesanti" la legge prevede la possibilità ordinaria del ripristino dell'opera; solo quando il ripristino non è possibile si applica la sanzione pecuniaria in via alternativa. Questo spiega perché l'art.36 rinvia in modo diverso ai termini relativi a tali fattispecie.

  • DPR 6 giugno 2001, n. 380 - art. 10 e art. 11

    Art.10 definisce le categorie di intervento (es. ristrutturazione); art.11 disciplina il permesso di costruire e la sua titolarità. Richiamati per distinguere i diversi casi (opere senza permesso vs. difformità parziale rispetto a titolo esistente).

  • Norme sulla repressione delle contravvenzioni edilizie (artt. 83 - 95 TUE / DPR 380/01)

    La Corte rileva che l'eventuale rilascio di permesso in sanatoria non produce automaticamente estinzione delle contravvenzioni; la sanzione penale/contravvenzionale può restare indipendente dall'atto amministrativo di sanatoria.

  • Codice di procedura penale - art. 619 c.p.p.

    Richiamato per il principio secondo cui la Corte può correggere la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta; utile a precisare che la disattesa di argomentazioni difensive, se infondate, non costituisce vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Se dall'ordine di demolizione comunale decorrono 90 giorni senza ottemperanza, l'opera abusiva acquisisce ope legis il patrimonio comunale (art.31 c.3) e il responsabile perde la legittimazione a chiedere il permesso in sanatoria ex art.36 per opere realizzate senza titolo.
  • Il richiamo dell'art.36 alla "irrogazione delle sanzioni amministrative" va interpretato in relazione al regime speciale delle ristrutturazioni "pesanti" (art.33): per tali casi il termine alternativo può estendersi fino all'irrogazione della sanzione; per le altre opere l'acquisizione al patrimonio civico interrompe la possibilità di sanatoria.
  • La norma sull'eventuale sanzione pecuniaria di cui al comma 4-bis dell'art.31 si applica insieme all'acquisizione per le opere più gravi (non solo in alternativa), contribuendo a escludere la persistenza della legittimazione a sanatoria dopo il decorso dei termini.
  • L'art.36-bis (sanatoria per parziale difformità e variazioni essenziali) è applicabile solo quando esiste un titolo abilitativo originario cui rapportare la difformità; non si applica ai manufatti realizzati ex novo senza alcun titolo.
  • L'assenza di trascrizione nei registri immobiliari non impedisce l'effetto acquisitivo ope legis: la trascrizione è atto conseguente necessario per l'immissione in possesso e per la pubblicità, ma non condiziona la perdita di titolarità dopo i termini di legge.
  • Le eccezioni basate su sopravvenuta disciplina urbanistica (es. nuovo PUC) devono essere tempestivamente dimostrate e non possono essere valorizzate quando sussista un giudicato che ha accertato l'autonomia e l'illegittimità delle opere al momento della loro realizzazione.
  • Anche se fosse possibile conseguire un titolo in sanatoria, ciò non estingue automaticamente le responsabilità penali o le contravvenzioni amministrative già contestate; la sanatoria è un rimedio amministrativo distinto dagli effetti sanzionatori.

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