Cassazione Civile, Sentenza n. 16476/2025 del 18/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES 2012 con due rilievi: (a) omessa tassazione per trasparenza di redditi CFC (Draka Cableteq Asia Pacific Holding PTE Ltd, Singapore) ai sensi dell'art. 167 TUIR; (b) rettifica per transfer pricing ex art. 110, comma 7, TUIR per rapporti intra-gruppo per oltre 1 milione. La CTP di Milano annullava il rilievo b). La CTR Lombardia, in appello dell'Ufficio, riformava e confermava l'avviso nel suo complesso ritenendo che la società italiana PCS fosse mera interposta nel riaddebitare le prestazioni alle consociate estere (configurando un transfer pricing di carattere internazionale). PRYSMIAN ricorre in Cassazione con tre motivi: 1) errata interpretazione dell'art. 110, comma 7, e dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 147/2015 (contestando l'applicazione al transfer pricing domestico); 2) omissione di pronuncia sulla eccezione di duplice imposizione (art. 112 c.p.c.); 3) omissione di pronuncia su quattro doglianze riproposte con appello incidentale avverso il primo rilievo. Il PG chiede accoglimento del primo e del terzo motivo, assorbito il secondo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rigettato il secondo motivo e accolto il terzo motivo. In particolare: il primo motivo è inammissibile perché censura un'asserzione della CTR resa ad abundantiam e non la ratio decidendi; il secondo motivo è infondato perché la sentenza di merito contiene un implicito rigetto dell'eccezione sulla doppia imposizione; il terzo motivo è fondato poiché la CTR ha omesso di decidere sull'appello incidentale e sulle quattro doglianze ivi formulate. Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame sulla censura accolta. Sono regolate le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 167 TUIR (CFC)
Norma richiamata per il rilievo sulla tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalla controllata estera; utilizzata dall'Ufficio nel primo rilievo.
art. 110, comma 7, TUIR (transfer pricing internazionale)
Disciplina del transfer pricing di rilevanza internazionale; la Corte ricorda che la norma è specifica per operazioni con soggetti non residenti e che non si applica in via generale al transfer pricing domestico, salvo ipotesi eccezionali di diversa tassazione tra residenti.
art. 5, comma 2, d.lgs. 147/2015
Interpretazione autentica che esclude l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 110, comma 7, TUIR alle operazioni tra imprese residenti nel territorio dello Stato.
art. 9 DPR 917/1986 (menzionato nella giurisprudenza)
Riferimento al criterio del valore normale; citato per affermare che transazioni infragruppo domestiche a prezzo diverso dal valore normale non costituiscono di per sé indice di elusione applicabile per analogia alla disciplina internazionale.
art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia)
La Corte usa la regola per valutare se la mancata decisione su eccezioni o domande configuri omessa pronuncia o, invece, rigetto implicito; stabilisce che quando la decisione di merito rende irrilevante la questione, può sussistere rigetto implicito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Strumenti invocati per censurare la violazione di norme sostanziali e la nullità della sentenza per omessa pronuncia; la Corte ne applica i principi per valutare ammissibilità e fondatezza dei motivi.
Orientamenti giurisprudenziali citati (Cass. 25/06/2019 n.16948; Cass. 14/10/2021 n.28072; Cass. 26/09/2024 n.25710)
Richiami a precedenti di legittimità che chiariscono: 1) l'estraneità della nozione di transfer pricing domestico alla disciplina internazionale; 2) i presupposti formali per il vizio di omessa pronuncia in cassazione; 3) i criteri per distinguere omessa pronuncia e rigetto implicito.
Massime di principio
- La disciplina del transfer pricing prevista dall'art. 110, comma 7, TUIR è volta alle operazioni con soggetti non residenti; non si applica in via generale alle operazioni tra imprese entrambe residenti salvo specifiche eccezioni riconducibili a diverso regime impositivo.
- Se un giudice di merito compie affermazioni superflue o errate ad abundantiam ma la ratio decidendi è diversa, il relativo vizio può essere inammissibile in Cassazione se non investe la decisione di merito.
- L'omessa pronuncia su questioni sollevate in appello incidentale integra un vizio rilevante e causa la cassazione quando le questioni siano autonome e non travolte logicamente dalla decisione sulle altre domande.
- La differenza tra omessa pronuncia e rigetto implicito dipende dalla compatibilità della domanda omessa con l'impostazione logico-giuridica della sentenza: se la decisione presuppone inevitabilmente l'irrilevanza o infondatezza della questione omessa, si configura un rigetto implicito, altrimenti omessa pronuncia.
- In cassazione il ricorrente deve indicare con precisione gli atti nei quali le eccezioni sono state formulate e argomentare la decisività delle stesse; altrimenti il controllo della Corte sui vizi procedurali è limitato.
- Quando una società residente è utilizzata come mera interposta per trasferire costi o servizi a consociate estere, l'Amministrazione può tentare di inquadrare l'operazione come trasferimento internazionale; tuttavia l'effettiva configurabilità di transfer pricing internazionale richiede prova che la società interposta non abbia avuto un ruolo sostanziale e che l'operazione abbia effettivamente interessato soggetti non residenti.
- In sede di impugnazione è essenziale presentare e far decidere separatamente gli appelli incidentali relativi a rilievi distinti; la mancata decisione su tali appelli può portare alla riforma e al rinvio della controversia.
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