Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17927/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta per fini estradizionali. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2.1 del Trattato di estradizione Italia-Uruguay (asserita mancata valutazione dell'assenza della condizione della pena minima richiesta per estradizione); 2) estinzione del reato oggetto della domanda di estradizione secondo il diritto italiano (con conseguente divieto di estradizione e riflesso ostativo all'applicazione della misura cautelare, richiamando sentenze civili e argomentando che non vi furono comportamenti penalmente rilevanti dopo il trasferimento dei fondi nel 2016); 3) mancata motivazione sulla rivalutazione del pericolo di fuga, poiché il richiamo a una precedente ordinanza non avrebbe trattato specificamente il giudicato cautelare sul pericolo di fuga e non sarebbero stati allegati elementi nuovi tali da giustificare il mantenimento della misura senza braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici rispetto alla sentenza già emessa favorevole all'estradizione, che è la sede propria per valutare gli elementi ostativi; il terzo motivo è stato considerato generico rispetto alla necessità di mantenere gli arresti domiciliari senza braccialetto elettronico per assicurare la consegna, rilevando altresì la mancata produzione di elementi nuovi e diversi idonei a modificare il quadro cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Trattato di estradizione Italia-Uruguay

    Il ricorrente invocava l'art. 2.1 per sostenere l'assenza della condizione della pena minima per l'estradizione; la Corte ha ritenuto la questione già soggetta a valutazione nella sentenza favorevole all'estradizione e ha considerato la deduzione generica e non idonea a fondare il ricorso in cassazione.

  • Codice di procedura penale

    art. 714, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'ostatività alla emissione di misure cautelari personali nell'ambito di procedimenti estradizionali; la Corte ha ritenuto che non siano stati prodotti elementi nuovi che giustifichino la revoca della misura cautelare disposta per fini estradizionali.

  • Codice penale

    Riferito alla qualificazione del fatto contestato (appropriazione indebita); la Corte ha ritenuto che le censure relative alla sussistenza o estinzione del reato siano questioni già esaminate nella sentenza favorevole all'estradizione e che le deduzioni del ricorrente risultino generiche rispetto a tale valutazione.

Massime di principio

  • In materia di estradizione, le censure sulla sussistenza di ostacoli all'estradizione (es. condizione della pena minima, estinzione del reato) devono essere specifiche e fondate su elementi nuovi o su decisioni definitive non già valutate nella decisione favorevole all'estradizione; altrimenti sono considerate generiche e il ricorso è inammissibile.
  • La revoca o la modifica di misure cautelari disposte per fini estradizionali richiede la produzione di fatti o documenti nuovi che dimostrino un mutamento del quadro cautelare; il mero rilievo di argomentazioni già proposte è insufficiente.
  • La valutazione del pericolo di fuga va adeguatamente motivata e può essere riesaminata solo se emergono circostanze nuove e rilevanti che incidono sul rischio di sottrazione alla cattura o consegna.
  • L'osservanza delle prescrizioni connesse alla misura cautelare è rilevata come elemento di affidabilità del soggetto; il mancato rispetto può determinare l'aggravamento della misura.
  • Dal punto di vista processuale, i ricorsi generici o meramente reiterativi espongono il ricorrente al rigetto/inammissibilità e al pagamento di spese processuali e somme a titolo di ammenda.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.