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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10752/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato un evidente contrasto tra motivazione e dispositivo non risolvibile come mero errore materiale o correzione sulla base della motivazione; ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi principali: (1) palese contraddizione tra la motivazione (che lo riteneva estraneo alla rissa) e il dispositivo (che comunque lo aveva condannato e rideterminato la pena), con nullità della sentenza; (2) insufficiente prova dell'elemento soggettivo della rissa: la mera presenza sul luogo non prova la partecipazione attiva né la volontà comune di offendere; (3) errata valutazione dell'esimente (art. 52 c.p.), non avendo la Corte attribuito il giusto rilievo al tentativo di fuga del ricorrente e alle circostanze di difesa.

Norme richiamate

  • art. 585 comma 2 n.2 c.p.

    Riferita in relazione all'aggravante esclusa dal primo giudice; la sentenza di merito aveva escluso tale aggravante ma il motivo non è stato sviluppato nella motivazione/dispositivo in modo coerente.

  • art. 125 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per denunciare vizio di motivazione e contrasto tra motivazione e dispositivo.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato come norma di procedimento per i motivi di impugnazione per violazione di legge e di motivazione.

  • art. 588 commi 1 e 2 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla configurabilità della rissa e all'elemento soggettivo; la Corte ha evidenziato che per la rissa occorre dimostrare la partecipazione attiva e la comune volontà di offendere.

  • art. 52 c.p.

    Invocato riguardo all'esimente della legittima difesa; il ricorrente sosteneva che il tentativo di fuga e la situazione oggettiva non erano stati adeguatamente valutati.

  • art. 619 c.p.p.

    Richiamato nella motivazione della Cassazione come rimedio possibile quando il contrasto dispositivo-motivazione è dovuto a errore materiale e la motivazione ricostruisce chiaramente la volontà del giudice; ma la Corte ha escluso l'applicabilità qui perché la difformità era di merito.

Massime di principio

  • Quando dispositivo e motivazione della sentenza sono in palese contrasto, occorre valutare se la discordanza sia meramente formale (errore materiale) o sostanziale: se sostanziale, la sentenza va annullata e rinviata; se formale e la motivazione ricostruisce chiaramente la volontà del giudice, è possibile rettifica secondo art. 619 c.p.p.
  • Per il reato di rissa la sola presenza sul luogo non è sufficiente a fondare la responsabilità: è necessario provare la partecipazione attiva e l'elemento soggettivo (la comune volontà di offendere/partecipare alla lite).
  • La prova delle lesioni deve essere collegata alla condotta di ciascun imputato oltre ogni ragionevole dubbio; se la motivazione non collega in modo certo le lesioni alla condotta dell'imputato, può scattare l'assoluzione.
  • La configurabilità della legittima difesa richiede valutazione congiunta degli elementi oggettivi e soggettivi (aggressione ingiusta, necessità e proporzionalità della reazione): il tentativo di fuga e le condizioni in cui è avvenuto devono essere considerati nel bilancio probatorio.
  • In caso di contrapposizione tra deposizioni oculari, reperti (es. abiti lacerati, lesioni) e ricostruzione, il giudice deve motivare chiaramente perché ritiene una versione più probabile; lacune motivazionali che incidono sulla decisione principale comportano rischio di annullamento in Cassazione.
  • Prassi difensiva consigliata in situazioni simili: documentare immediatamente lesioni, raccogliere testimonianze e prove materiali (vestiti, foto, referti medici), contestare valutazioni arbitrarie sulla mera presenza e chiedere chiarimenti quando dispositivo e motivazione divergono.

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