Sentenza del 22/05/2015 n. 10584 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva contestato alla società l'indebita detrazione di costi e il recupero di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 1999, ritenendo che fossero state utilizzate fatture false per ottenere contributi ai sensi della legge n. 488 del 1992 e un rimborso IVA, senza che fosse mai stata avviata l'attività produttiva. La società aveva impugnato l'avviso deducendo, tra l'altro, la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, nonché carenza di motivazione e l'efficacia preclusiva del condono tombale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo illegittimo e nullo l'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, in assenza di specifiche e comprovate ragioni di particolare urgenza. La rilevanza degli importi e la presenza di profili penalmente rilevanti non costituiscono, da sole, ragioni sufficienti di urgenza. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito, accogliendo il ricorso originario della società. L'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
L'avviso ... non può essere emanato prima della scadenza...
Il termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni è posto a garanzia del contraddittorio procedimentale. La sua violazione determina, di per sé, l'illegittimità dell'avviso emesso anticipatamente, salvo che l'amministrazione dimostri specifiche ragioni di particolare urgenza.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
Disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA; nel caso concreto l'amministrazione contestava la detrazione di costi collegati a operazioni ritenute inesistenti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56
Richiamato con riferimento ai requisiti di motivazione dell'avviso di accertamento e all'eventuale necessità di allegare gli atti richiamati.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Richiamato in materia di motivazione degli atti tributari e di conoscibilità degli atti cui l'amministrazione faccia rinvio.
Legge 19 dicembre 1992, n. 488
Disciplina i contributi pubblici per iniziative produttive; nel caso concreto l'amministrazione sosteneva che i contributi fossero stati ottenuti tramite fatture false e senza effettivo avvio dell'attività.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 9 e 10
Disciplinano il condono tombale e i suoi effetti; la Corte ha evidenziato l'irrilevanza del condono rispetto al recupero di crediti IVA inesistenti derivanti da operazioni fittizie, ma tale questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Codice di procedura civile, art. 112
Riguarda il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; le relative censure della società non sono state esaminate perché assorbite.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 1
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario.
Massime di principio
- Quando un accertamento è preceduto da accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente, l'amministrazione deve normalmente attendere sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura prima di notificare l'avviso.
- L'emissione anticipata dell'avviso rende l'atto illegittimo, salvo che l'amministrazione provi specifiche ragioni di particolare urgenza riferite concretamente al rapporto tributario.
- La sola imminente scadenza del termine di decadenza, l'elevato importo contestato o la presenza di fatti penalmente rilevanti non dimostrano automaticamente l'urgenza.
- Il contraddittorio preventivo è una garanzia sostanziale: il contribuente deve avere la possibilità effettiva di presentare osservazioni e documenti prima dell'adozione dell'atto impositivo.
- Le questioni relative alla motivazione dell'avviso, al condono e alla prova delle operazioni inesistenti possono diventare irrilevanti se l'atto è già nullo per violazione del termine dilatorio.
- In casi analoghi, è essenziale verificare la data di consegna del processo verbale, la data di emissione o notificazione dell'avviso e l'eventuale prova documentale delle ragioni d'urgenza indicate dall'amministrazione.
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