Cassazione Penale, Sentenza n. 05025/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava due vizi: (1) vizio di procedimento per mancata notifica della richiesta del P.M. di revoca dei lavori di pubblica utilità, lamentando che tale richiesta, formulata contestualmente al parere del P.M., andava notificata autonomamente prima della trattazione dell'udienza e la mancata notifica avrebbe pregiudicato la strategia difensiva; (2) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione come "gravi e reiterate" delle violazioni contestate al ricorrente (assenze, atteggiamento svogliato), sostenendo che tali comportamenti non giustificavano la revoca completa della misura e che assenze per malattia non dovevano essere computate come giornate di inadempimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il procedimento di revoca del lavoro di pubblica utilità segue il modello dell'art. 666 c.p.p. (udienza camerale con deposito atti) e che nel caso concreto il contraddittorio è stato pieno: il ricorrente stesso aveva aperto l'incidente chiedendo la modifica delle modalità esecutive, perciò la domanda del P.M. di revoca non era imprevedibile e la difesa aveva avuto possibilità di confrontarsi (anche producendo documentazione in udienza). Quanto al merito, la valutazione del giudice dell'esecuzione circa la gravità e la reiterazione delle violazioni è risultata ampia e congrua; la Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del fatto e del merito, essendo essa incompatibile con il sindacato di legittimità. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 66, legge n.689/1981 (nel testo novellato dal d.lgs. n.150/2022)
la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto ... informano, senza indugio, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità ... Il magistrato di sorveglianza compie, ove occorra, sommari accertamenti e, qualora ritenga doversi disporre la revoca ... procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Allo stesso modo procede il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità.
La norma autorizza la revoca del lavoro di pubblica utilità in presenza di mancata esecuzione o di violazioni gravi e reiterate, con conversione della parte residua della pena; impone inoltre tempestiva segnalazione agli organi giudiziari e prescrive l'adozione del procedimento di cui all'art. 666 c.p.p. per le verifiche e le eventuali revoche.
art. 666 c.p.p.
Il procedimento per la revoca di misure esecutive segue il modello dell'udienza camerale con deposito degli atti e possibilità di contraddittorio e di esibizione documentale. L'adeguato svolgimento del contraddittorio in questa sede esclude vizi procedurali se le parti hanno effettivamente potuto partecipare e produrre memorie e documenti.
Massime di principio
- La revoca del lavoro di pubblica utilità richiede violazioni gravi e reiterate: valutazione che spetta al giudice dell'esecuzione e che la Cassazione controlla solo nei limiti della legittimità, non rivedendo ampiezza e apprezzamento del fatto.
- Quando il condannato apre un incidente di esecuzione (es. chiedendo modifica delle modalità), una contestuale richiesta del P.M. di revoca rientra nell'ambito del contraddittorio camerale e non sempre richiede una notifica separata se la difesa ha avuto concreta possibilità di conoscere e replicare.
- Il modello procedurale previsto dall'art. 666 c.p.p. impone la fissazione di udienza camerale e il deposito degli atti: la presenza e la produzione documentale in udienza sono elementi rilevanti per escludere vizi formali di mancato contraddittorio.
- La documentazione medica prodotta dalla difesa deve comprovare una incompatibilità effettiva e di gravità con lo svolgimento dell'attività lavorativa per contrastare la qualificazione di violazioni gravi; semplici assenze o giustificazioni parziali possono essere ritenute insufficienti.
- In casi analoghi, la difesa dovrà curare con diligenza il controllo degli atti e la tempestiva produzione di prove documentali già nella fase camerale, perché la Corte di legittimità non riapre il giudizio di merito sulla valutazione delle condotte.
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