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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1820

Regolamento Delegato (UE) 2019/1820 Della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere Saccharomyces cerevisiae come principio attivo nell’allegato I del regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 per includere Saccharomyces cerevisiae nell’allegato I tra i principi attivi ammessi, nella categoria delle sostanze di origine naturale usate tradizionalmente. L’iscrizione è però circoscritta ai casi in cui il prodotto costituisca alimento o mangime, escludendo gli altri impieghi. Inoltre, ai fini delle disposizioni transitorie dell’articolo 89, paragrafo 3, è fissata al 1° giugno 2021 la data di approvazione per il tipo di prodotto 19.

Modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 per iscrivere Saccharomyces cerevisiae nell’allegato I come principio attivo a basso rischio, limitatamente all’uso come alimento o mangime.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito della disciplina UE sui biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012, con riferimento specifico a Saccharomyces cerevisiae utilizzato nel tipo di prodotto 19 (repellenti e attrattivi) e solo nella misura in cui rientra nella definizione di "alimenti" o "mangimi" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del medesimo regolamento. L’iscrizione riguarda l’allegato I del regolamento biocidi e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri; resta escluso Saccharomyces cerevisiae che non sia alimento o mangime.

Modifica dell’allegato I del regolamento biocidi per Saccharomyces cerevisiae

Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, per iscrivere Saccharomyces cerevisiae nell’allegato I. La misura segue la valutazione tecnica dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che ha ritenuto il principio attivo non suscettibile di destare preoccupazione, e si colloca nel quadro dei principi attivi di origine naturale usati tradizionalmente.

Genesi della modifica e valutazione tecnica

Il testo richiama che Saccharomyces cerevisiae, quando era utilizzato come alimento o mangime con funzione di repellente o attrattivo del tipo di prodotto 19, beneficiava già della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale prevista dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007. In seguito alla notifica presentata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l’ECHA ha verificato la conformità della notifica e la Commissione ha richiesto un parere specifico sull’eventuale profilo di preoccupazione del principio attivo. Il comitato competente ha concluso che Saccharomyces cerevisiae non desta preoccupazione e può quindi essere iscritto nell’allegato I del regolamento biocidi.

Ambito dell’iscrizione e limitazioni

L’iscrizione è espressamente limitata ai casi in cui Saccharomyces cerevisiae rientri nella nozione di "alimenti" o "mangimi" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) n. 528/2012. Il regolamento precisa che resta escluso il Saccharomyces cerevisiae che non abbia tale natura, evitando così un’estensione generalizzata dell’ammissione a usi diversi da quelli alimentari o mangimistici. La voce è collocata nella categoria 4 dell’allegato I, dedicata alle "Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente".

Effetti sul regime transitorio e data di approvazione

Per quanto riguarda il tipo di prodotto 19, il regolamento fissa la data di approvazione al 1° giugno 2021 ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. Tale scelta è motivata dall’esigenza di concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione previste dal secondo comma del medesimo articolo. Si tratta quindi di un elemento essenziale per la transizione dal regime di riesame a quello di piena approvazione del principio attivo nel settore biocidi.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Iscrizione di Saccharomyces cerevisiae nell’allegato I

L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato per aggiungere Saccharomyces cerevisiae (lievito) alla categoria 4, "Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente". L’iscrizione è accompagnata dalla restrizione secondo cui è escluso Saccharomyces cerevisiae che non è alimento o mangime.

Ambito sostanziale dell’iscrizione

L’inclusione nell’allegato I riguarda solo Saccharomyces cerevisiae nella misura in cui rientra nella definizione di "alimenti" o "mangimi" di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) n. 528/2012. Il richiamo è coerente con la precedente deroga per alimenti destinati al consumo umano o animale.

Data di approvazione per il regime transitorio

Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione di Saccharomyces cerevisiae per il tipo di prodotto 19 è fissata al 1° giugno 2021, così da consentire la presentazione delle domande di autorizzazione nei termini previsti.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze attivesicurezza alimentaremangimimercato interno

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