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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36387/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (persona offesa)

La controversia

Il ricorso contestava la valutazione di attendibilità della persona offesa, denunciando un difetto di motivazione, e censurava la qualificazione giuridica del fatto come estorsione ai sensi dell’art. 629 c.p., sostenendo che ricorresse invece la più lieve ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’art. 393 c.p. Non sono indicati nel testo i fatti concreti sottostanti, la pena inflitta o gli estremi del giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi sono stati ritenuti aspecifici perché riproponevano questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito senza una critica puntuale delle relative argomentazioni. In particolare, la sentenza impugnata aveva motivato sulla credibilità soggettiva della persona offesa e sull’attendibilità del suo racconto, nonché sulla qualificazione del fatto come estorsione. Il motivo sul vizio di motivazione è stato inoltre giudicato manifestamente infondato: la motivazione risultava presente, lineare e logicamente coerente con l’esame dei dati probatori. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    pagg. 11 – 13 sulla corretta qualificazione giuridica del fatto di reato come estorsione

    La Corte ritiene corretta la qualificazione del fatto come estorsione operata dai giudici di merito, rilevando che la censura contrapposta non contesta specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata.

  • art. 393 c.p.

    i motivi di ricorso, che contestano il difetto dellamotivazione in ordine alla valutazione di attendibilità della parte offesa e laviolazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di reato aisensi dell’art. 629 cod. pen. (in luogo della più lieve ipotesi di cui all’art. 393 cod.pen.), sono aspecifici

    La deduzione secondo cui il fatto sarebbe riconducibile all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni anziché all’estorsione è dichiarata aspecifica, poiché non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

    Il provvedimento dispone l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione.

Massime di principio

  • È aspecifico il motivo di ricorso per cassazione che ripropone censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza individuare una critica puntuale alle argomentazioni della decisione impugnata.
  • La denuncia di vizio di motivazione non è fondata quando la motivazione della sentenza impugnata è presente, lineare e logicamente coerente con l’esame dei dati probatori.
  • La contestazione della qualificazione giuridica del fatto deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste dai giudici di merito a fondamento della qualificazione adottata; la mera riproposizione di una diversa qualificazione non basta a rendere ammissibile il motivo.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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