L.R. Basilicata 20/2016
“ATTUAZIONE ART. 118, COMMA 4, DELLA COSTITUZIONE”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Basilicata n. 20/2016 disciplina i rapporti tra iniziativa autonoma di cittadini, famiglie, imprese e terzo settore e azione degli enti pubblici per attività di interesse generale. Stabilisce principi, ambiti, forme di promozione, finanziamento, monitoraggio e controllo. È in vigore dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione (16 ottobre 2016).
Attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale in Basilicata
Attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale in Basilicata
La legge regionale della Basilicata disciplina l’attuazione dell’art. 118, comma 4, della Costituzione e dello Statuto regionale, regolando i rapporti tra l’iniziativa autonoma dei cittadini e delle formazioni sociali e l’azione degli enti pubblici territoriali. L’obiettivo è favorire attività di interesse generale svolte in collaborazione con la pubblica amministrazione, nel territorio della Regione Basilicata.
Finalità e principi generali
La legge mira a garantire che l’iniziativa dei cittadini, singoli o associati, possa svolgersi liberamente e autonomamente, senza necessità di autorizzazione, nel rispetto della legalità costituzionale, dell’utilità sociale, della tutela dell’ambiente e della salute, nonché senza pregiudicare sicurezza, libertà e dignità umana. La disciplina regionale deve inoltre evitare di comprimere l’iniziativa autonoma dei cittadini e i diritti già acquisiti.
L’attuazione del principio di sussidiarietà è orientata in particolare a:
- migliorare il livello dei servizi;
- ridurre diseguaglianze economiche e sociali;
- promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini alla comunità;
- favorire collaborazione e coamministrazione tra cittadini, formazioni sociali e istituzioni.
Soggetti coinvolti
Possono svolgere attività di interesse generale, nell’ambito della sussidiarietà orizzontale:
- cittadini singoli o associati;
- famiglie;
- imprese;
- soggetti del terzo settore.
La legge valorizza il ruolo anche di Province, Comuni, altri enti locali e autonomie funzionali, chiamati a favorire l’applicazione dei principi della legge.
Ambito delle attività di interesse generale
Sono considerate attività di interesse generale quelle relative, tra l’altro, a:
- servizi pubblici sociali;
- servizi culturali;
- servizi per la valorizzazione del lavoro e dell’iniziativa economica finalizzati al rafforzamento dei sistemi produttivi locali;
- servizi alla persona;
- servizi di utilità per la generalità dei cittadini e per categorie svantaggiate.
La disciplina si riferisce soprattutto a forme di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegiano la libera scelta, l’auto-orientamento, la collaborazione e la coamministrazione.
Sono escluse dall’ambito applicativo:
- le attività inerenti al servizio sanitario nazionale;
- le attività di carattere economico-imprenditoriale di cui all’art. 2195 c.c.
Le attività possono essere realizzate con risorse pubbliche oppure con risorse private messe a disposizione per il loro finanziamento.
Promozione e strumenti di partecipazione
La Regione favorisce lo svolgimento delle attività di interesse generale da parte dei soggetti legittimati, nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica.
È inoltre previsto che il Consiglio regionale organizzi, con cadenza triennale, un’assemblea regionale aperta ai cittadini, con il coinvolgimento di istituzioni, organizzazioni, associazioni e soggetti del terzo settore, per:
- individuare linee di indirizzo per l’attuazione della legge;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi.
Procedimento amministrativo e finanziamento delle iniziative
Gli enti pubblici interessati possono finanziare le iniziative previste dalla legge mediante provvedimenti dei rispettivi organi di governo.
I progetti presentati devono indicare almeno:
- il tipo di servizio e di prestazioni da erogare;
- la struttura organizzativa impiegata;
- le tipologie contrattuali di lavoro o di volontariato gratuito utilizzate;
- i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi;
- ogni altro elemento utile a valutare economicità, efficienza, efficacia e benefici per l’attività amministrativa.
Monitoraggio, verifiche e relazioni
La Giunta regionale definisce i sistemi di monitoraggio delle attività disciplinate dalla legge, nonché verifiche e controlli, anche in collaborazione con gli enti locali interessati, sulle attività finanziate o comunque sussidiate ai sensi della normativa regionale.
La Giunta deve riferire annualmente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge mediante apposita relazione.
Decorrenza ed efficacia
La legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, quindi dal 16 ottobre 2016. Da tale data è applicabile nel territorio della Regione Basilicata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 5 ago 2016L.R. Basilicata 19/2016
- Legge · 5 ago 2016L.R. Basilicata 18/2016
- Legge · 4 ago 2016L.R. Basilicata 17/2016
- Legge · 2 ago 2016L.R. Basilicata 16/2016
- Legge · 2 dic 2016L.R. Basilicata 21/2016
- Legge · 2 dic 2016L.R. Basilicata 22/2016
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →