L.R. Basilicata 22/2016
MODIFICHE ALLA L.R. 8 GENNAIO 2016, N. 1 – ISTITUZIONE DELL’ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI E LE RISORSE IDRICHE DELLA BASILICATA (E.G.R.I.B.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina dell’Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.), precisando le entrate, le funzioni dell’Assemblea e il ruolo di programmazione dell’ente. Non introduce nuovi oneri per il bilancio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Basilicata del 2 dicembre 2016.
Modifiche alla legge istitutiva dell’E.G.R.I.B. in Basilicata
Modifiche alla disciplina dell’E.G.R.I.B. in Basilicata
La legge regionale Basilicata n. 22 del 2016 interviene in modo puntuale sulla legge istitutiva dell’E.G.R.I.B., aggiornando alcuni profili organizzativi e funzionali dell’ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche. Le modifiche riguardano le entrate dell’ente, le competenze dell’Assemblea e la distinzione tra attività di programmazione e attività di gestione.
Entrate dell’Ente
La disciplina delle entrate dell’E.G.R.I.B. viene precisata con riferimento alle risorse derivanti dai servizi pubblici di settore. In particolare, tra le entrate dell’ente rientra la quota parte delle tariffe del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti, purché vincolata, secondo la normativa vigente, alla copertura dei costi di funzionamento dell’ente.
Funzioni dell’Assemblea
Le competenze dell’Assemblea sono aggiornate in relazione agli atti fondamentali di regolazione del servizio.
- Essa predispone la convenzione-tipo che regola il rapporto con il soggetto gestore del servizio, sulla base della convenzione-tipo e dei relativi disciplinari previsti dall’art. 151 del d.lgs. n. 152/2006.
- Approva il Piano d’Ambito secondo le modalità previste dall’art. 149, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.
- Determina la tariffa di base e le relative revisioni periodiche ai sensi dell’art. 154, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, in coerenza con le componenti di costo, con il metodo tariffario e con le modalità di revisione periodica definiti ai sensi dell’art. 10, comma 14, del d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011, per la successiva approvazione definitiva da parte dell’Autorità per l’energia, il gas e il sistema idrico.
Distinzione tra programmazione e gestione
La legge modifica anche la formulazione relativa alle funzioni dell’ente, sostituendo il riferimento alla “gestione dei servizi” con quello al “governo dei servizi”. La modifica rafforza la distinzione tra attività di indirizzo/programmazione e attività materiale di gestione.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Basilicata.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, avvenuta il 2 dicembre 2016. Si tratta quindi di una disciplina immediatamente applicabile a partire da tale data.
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