Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 22/2016

MODIFICHE ALLA L.R. 8 GENNAIO 2016, N. 1 – ISTITUZIONE DELL’ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI E LE RISORSE IDRICHE DELLA BASILICATA (E.G.R.I.B.)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 22/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina dell’Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.), precisando le entrate, le funzioni dell’Assemblea e il ruolo di programmazione dell’ente. Non introduce nuovi oneri per il bilancio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Basilicata del 2 dicembre 2016.

Modifiche alla legge istitutiva dell’E.G.R.I.B. in Basilicata

Modifiche alla disciplina dell’E.G.R.I.B. in Basilicata

La legge regionale Basilicata n. 22 del 2016 interviene in modo puntuale sulla legge istitutiva dell’E.G.R.I.B., aggiornando alcuni profili organizzativi e funzionali dell’ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche. Le modifiche riguardano le entrate dell’ente, le competenze dell’Assemblea e la distinzione tra attività di programmazione e attività di gestione.

Entrate dell’Ente

La disciplina delle entrate dell’E.G.R.I.B. viene precisata con riferimento alle risorse derivanti dai servizi pubblici di settore. In particolare, tra le entrate dell’ente rientra la quota parte delle tariffe del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti, purché vincolata, secondo la normativa vigente, alla copertura dei costi di funzionamento dell’ente.

Funzioni dell’Assemblea

Le competenze dell’Assemblea sono aggiornate in relazione agli atti fondamentali di regolazione del servizio.

  • Essa predispone la convenzione-tipo che regola il rapporto con il soggetto gestore del servizio, sulla base della convenzione-tipo e dei relativi disciplinari previsti dall’art. 151 del d.lgs. n. 152/2006.
  • Approva il Piano d’Ambito secondo le modalità previste dall’art. 149, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.
  • Determina la tariffa di base e le relative revisioni periodiche ai sensi dell’art. 154, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, in coerenza con le componenti di costo, con il metodo tariffario e con le modalità di revisione periodica definiti ai sensi dell’art. 10, comma 14, del d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011, per la successiva approvazione definitiva da parte dell’Autorità per l’energia, il gas e il sistema idrico.

Distinzione tra programmazione e gestione

La legge modifica anche la formulazione relativa alle funzioni dell’ente, sostituendo il riferimento alla “gestione dei servizi” con quello al “governo dei servizi”. La modifica rafforza la distinzione tra attività di indirizzo/programmazione e attività materiale di gestione.

Regime finanziario

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Basilicata.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, avvenuta il 2 dicembre 2016. Si tratta quindi di una disciplina immediatamente applicabile a partire da tale data.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.