Cassazione Civile, Sentenza n. 16143/2020 del 28/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del diniego di rimborso dell'addizionale sulla energia elettrica per l'anno 2011 (importo €54.485,66). La ricorrente contestava l'applicazione del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14, comma 2, del TUA, sostenendo che i crediti derivanti da conguagli dichiarativi (acconti mensili e saldo in dichiarazione) fossero crediti "da dichiarazione" soggetti al termine ordinario di prescrizione e non alla decadenza biennale, e che la dichiarazione rendesse noto il credito all'Amministrazione tale da escludere l'obbligo di una specifica istanza soggetta a decadenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la disciplina delle accise è speciale e che il termine di decadenza di cui all'art. 14 TUA si applica ai rimborsi d'accisa. Ha ribadito l'orientamento più recente secondo cui, nel sistema delle accise, le rate mensili sono modalità frazionata di adempimento di un unico debito e che il credito risultante emerge solo con la dichiarazione finale di consumo; pertanto il termine biennale di decadenza decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione da cui risulta il credito. Nel caso concreto la dichiarazione finale era del 9/3/2012 e l'istanza di rimborso è stata presentata il 31/3/2014 oltre il termine biennale, quindi il ricorso è stato ritenuto tardivo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in €7.290,00 oltre spese prenotate a debito) e all'applicazione delle norme processuali richiamate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995 (TUA) art. 14, comma 2
il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato
Si applica come termine di decadenza non derogabile per i rimborsi delle accise; la Corte conferma la sua operatività ma ne precisa la decorrenza alla luce della struttura del sistema accise (decorrenza dalla data in cui il diritto può essere esercitato, es. dalla dichiarazione finale quando il credito emerge)
D.Lgs. n. 504/1995 (TUA) art. 26, comma 8
l'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali... Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate mensili di acconto calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione di consumo
Le rate mensili sono modalità di adempimento frazionato di un unico debito; pertanto i singoli acconti non costituiscono autonomi pagamenti "indebiti" che avvierebbero il termine di decadenza
D.Lgs. n. 504/1995 (TUA) art. 56, comma 1 e comma 6
Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto
Prevede la modalità ordinaria di recupero del credito tramite detrazione dagli acconti successivi; il rimborso d'ufficio è disciplinato con riferimento all'art. 14, con conseguente necessità di istanza soggetta ai termini decadenziali
art. 4-ter del D.L. n. 193/2016 (conv. L. n. 225/2016)
Intervento legislativo che ha modificato l'art. 14 TUA per armonizzare la disciplina dei rimborsi con i principi comunitari: introduce la possibilità di far decorrere il termine anche dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato
D.Lgs. n. 546/1992 art. 21, comma 2
Norma generale che disciplina la domanda di restituzione per le imposte; la Corte osserva che tale disciplina è residuale e non prevale sulla disciplina speciale delle accise
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 36-bis) e D.P.R. n. 602/1973 (art. 38)
Rilevate dalla ricorrente per analogia alla disciplina di imposte dirette/IVA (liquidazione e controllo delle dichiarazioni). La Corte esclude l'analogia: per le accise non vige un obbligo di liquidazione/rimborso d'ufficio analogo e quindi non si applica automaticamente il regime di prescrizione previsto per quelle imposte
Massime di principio
- Per le accise sui consumi (energia elettrica e gas) la struttura normativa considera i versamenti mensili come rate di un unico debito; il credito emerge e diventa "pagamento indebito" solo alla chiusura del rapporto tributario con la dichiarazione finale.
- Il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14 TUA si applica ai rimborsi d'accisa; la decorrenza può essere fissata dalla data in cui il diritto può essere esercitato (es. presentazione della dichiarazione finale) e non necessariamente dalla singola data di ciascun acconto.
- I crediti risultanti da dichiarazione per le accise non si assimilano automaticamente ai crediti IVA/IRPEF per i quali opera la disciplina della liquidazione e della prescrizione: non sempre è applicabile l'analogia con l'art. 36-bis/38 del DPR 600/1973 o la S.U. n. 2687/2007.
- Se il contribuente intende ottenere il rimborso invece di utilizzare il credito in compensazione, deve presentare istanza entro il termine decadenziale previsto; la mancata presentazione nei termini comporta la perdita del diritto al rimborso.
- L'amministrazione può far decorrere la decadenza dalla presentazione della dichiarazione finale quando questa sia il momento in cui il credito si concreta, scelta che tende a evitare la decorrenza anticipata del termine dai singoli versamenti e a uniformare la disciplina ai principi comunitari di effettività.
- In caso di situazioni analoghe è fondamentale verificare: a) se il credito è recuperabile tramite detrazione su successivi acconti o richiede istanza di rimborso; b) la data in cui il credito è effettivamente maturato; c) i termini specifici di decadenza previsti per il tributo speciale.
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