Deliberazione n. 630 del 21/12/2023
Provvedimento del 21 dicembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza già adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento mira a impedire l’eventuale diffusione del contenuto sulla piattaforma Instagram e a imporre la conservazione, per finalità probatorie e per dodici mesi, di eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a evitarne la diretta identificabilità. Il provvedimento è adottato e ratificato in tempi molto rapidi, nel quadro della procedura speciale prevista per il c.d. revenge porn.
Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica urgente per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento urgente adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito della procedura speciale prevista per le segnalazioni relative al c.d. revenge porn. L’intervento riguarda un materiale sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato, per il quale la persona interessata ha chiesto tutela tramite la piattaforma Instagram.
Quadro normativo applicato
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per consentire al Garante di intervenire rapidamente quando vi sia il fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. La norma attribuisce all’Autorità un termine di 48 ore dal ricevimento della segnalazione per decidere ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, con successiva ratifica da parte del Garante.
Segnalazione e intervento d’urgenza
La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi coperte dall’art. 144-bis e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 284 del 18 dicembre 2023.
Misure imposte al gestore della piattaforma
Con il provvedimento d’urgenza è stato ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di:
- adottare immediatamente misure per impedire la diffusione, sulla piattaforma, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, solo per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- utilizzare, nella conservazione, misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all’Autorità le modalità tecniche adottate.
Ratifica del provvedimento d’urgenza
Il Garante, riunito il 21 dicembre 2023, ha preso atto della documentazione e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, e ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma una misura immediata di interdizione della diffusione e di conservazione probatoria del materiale segnalato.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chi ritenga che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede una decisione dell’Autorità entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure immediate, salvo successiva ratifica.
Segnalazione dell’interessato e attivazione della procedura urgente
Una persona interessata ha presentato segnalazione all’Ufficio del Garante, rappresentando di versare in una delle ipotesi di cui all’art. 144-bis e chiedendo l’intervento dell’Autorità presso Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 284 del 18 dicembre 2023 in via d’urgenza.
Misure ingiunte alla piattaforma
Il provvedimento d’urgenza ha ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulla relativa piattaforma, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Inoltre, ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.
Modalità di conservazione e tutela dell’identificabilità
La conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Le modalità di tali misure devono essere comunicate tempestivamente all’Autorità, a conferma dell’esigenza di minimizzazione del rischio di ulteriore diffusione e di tutela della riservatezza della persona coinvolta.
Ratifica finale del Garante
Nella seduta del 21 dicembre 2023 il Garante, preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e della documentazione in atti, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza adottato il 18 dicembre 2023 nei confronti delle società indicate.
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